Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3342 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 05/02/2019), n.3342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1132/2018 proposto da:

A.H., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cavicchioli Marco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2018 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Simone Trivelli, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A seguito di pronuncia, a lui sfavorevole, emessa dalla competente Commissione territoriale per la protezione internazionale, A.H., cittadino nigeriano, adiva il Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento del proprio status di rifugiato, oltre che il riconoscimento, in via subordinata, della protezione sussidiaria o comunque la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale rigettava le domande proposte.

2. – A.H. ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale con una impugnazione basata su due motivi. Il Ministro dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a). L’istante lamenta che il Tribunale abbia disatteso la propria istanza di fissazione dell’udienza: istanza fondata sulla mancata videoregistrazione della sua audizione avanti alla Commissione.

Il secondo mezzo censura il decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Assume, in sintesi, il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la protezione sussidiaria vada riconosciuta anche allorquando il pericolo di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante non provenga dallo Stato, ma da soggetti privati.

2. – Il primo motivo è fondato e ciò determina l’assorbimento del secondo.

Il Tribunale ha ritenuto che la fissazione dell’udienza andasse esclusa: ha evidenziato, al riguardo, che non era necessario richiedere alle parti ulteriori chiarimenti e che “(l)e dichiarazioni del ricorrente rese innanzi alla Commissione e le allegazioni fattuali riportate in ricorso” apparivano “complete ed esaustive”. Il provvedimento si fonda, in altri termini, sulla ritenuta discrezionalità del giudice quanto alla suddetta fissazione: il tribunale sarebbe dunque esonerato dalla trattazione della causa in udienza ogni qual volta l’ufficio abbia acquisito sufficienti elementi di giudizio sul tema devoluto al suo esame.

Tale proposizione è errata.

Di recente questa S.C. ha affermato il principio per cui in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 5 luglio 2017, n. 17717).

La fissazione dell’udienza costituiva, dunque, nella circostanza in esame, un incombente che il giudice di prime cure era tenuto a porre in atto.

3. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, cui è demandato di statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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