Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33419 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18218-2015 proposto da:

B.F., G.P., P.R., D.E.,

MA.LO., BR.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato ADA GRECO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO LUCIDO;

– ricorrenti –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GERBI;

– controricorrente –

contro

BR.FA., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 593/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ADA GRECO, difensore dei ricorrenti, che si è

riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, difensore della

controricorrente, che si è riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F., Br.Ma., D.E., G.P., Ma.Lo. e P.R. convennero in giudizio R.M. chiedendo che la convenuta venisse condannata a rimuovere una veranda, costituente dehors, annessa a un locale posto a piano terra, adibito a ristorante e bar, di proprietà di quest’ultima, facente parte di un edificio condominiale, dei quali gli attori erano condomini.

Contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, propose appello la M., la quale, in sintesi, lamentò che il dehors non avrebbe potuto essere considerato costruzione, tenuta al rispetto della normativa sui distacchi; che il regolamento comunale di riqualificazione dei dehors (art. 6), escludeva tali manufatti da parametri e indici urbanistici; che, a tutto concedere, la veranda non era tenuta al rispetto delle distanze perchè collocata in aderenza al muro condominiale; che lo strumento urbanistico del Comune di Ceriale non vietava la costruzione in appoggio o in aderenza e, a riguardo della zona interessata, non imponeva distanze minime dal confine; che il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 riguardava solo le costruzioni fronteggiantesi; che il dehors non aveva procurato alcuna lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale.

La Corte d’appello di Genova, per quel che qui rileva, accolta l’impugnazione, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda.

Il diverso opinamento rispetto al giudizio del Tribunale consiglia, sia pure in breve, di riprendere l’argomento portante della decisione d’appello. La legge regionale (Legge Liguria n. 16 del 2008, art. 18) faceva salva la possibilità per i regolamenti locali di fissare la distanza minima fra pareti finestrate e antistanti pareti in misura inferiore ai dieci metri; il regolamento locale, per la zona nella quale insisteva la veranda (ZR), non aveva richiamato la normativa statale; nella specie, poichè l’opera era assicurata alla parete, non si era creata alcuna intercapedine, dovendosi considerare in aderenza; non si registrava alcuna lesione del decoro architettonico e del regolamento dell’edificio condominiale.

Avverso la decisione d’appello B.F., Br.Ma., D.E., G.P., Ma.Lo. e P.R. ricorrono sulla base di quattro motivi e l’intimata resiste con controricorso.

Sia i ricorrenti, che la controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o errata applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 in relazione all’art. 872 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo l’assunto impugnatorio poichè la sentenza d’appello, dopo aver premesso che l’art. 9 cit. non trovava applicazione nei rapporti tra privati (con la conseguenza che in caso di previsione locale di una distanza inferiore, quest’ultima andava disapplicata e sostituita dalla norma statale), aveva affermato che per la zona d’interesse (ZR) non non risultavano richiamate le norme nazionali, “Se in tal modo la sentenza ha voluto dire che il P.R.G. non disciplina la questione delle distanze dalle costruzioni, la norma di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 non troverebbe applicazione l’interpretazione è inaccettabile”, in quanto i regolamenti locali non possono derogare il D.M. in parola.

1.1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.

Con la stessa, infatti, non viene censurata la ratio decidendi, ma solo un argomento spurio e, peraltro, sulla base di una mera ipotesi congetturale (cfr., Sez. L. n. 7394/08, Rv. 602431).

Invero, la ragione portante della decisione d’appello (sviluppata alle pagg. 4 e 5) risiede nella constatazione che il dehors era stato montato in aderenza al fabbricato, restando, così, scongiurata la formazione d’intercapedine; che era da escludere che il manufatto potesse essere considerato un fabbricato; che lo stesso fosse lesivo del decoro architettonico dell’edificio e che, infine, lo stesso fosse contrario al regolamento condominiale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o errata applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 in relazione all’art. 873 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, stante che il citato art. 9 non contemplava la possibilità di costruire in aderenza per il caso ivi previsto (fronteggiante parete finestrata).

3. Con il terzo motivo viene dedotta errata applicazione e/o violazione della L.R. Liguria n. 18 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte locale evidenzia che il predetto art. 18 fa “salva la possibilità di fissare distanze inferiori, in relazione agli specifici caratteri dei luoghi e degli immobili esistenti”. Se così fosse, affermano i ricorrenti, una tale norma dovrebbe considerarsi illegittima per aver legiferato in una materia riservata in via esclusiva allo Stato. Peraltro, proseguono i ricorrenti, il Comune di Ceriale “non ha dettato alcuna norma di deroga alla disposizione del citato D.M.”.

3.1. Il secondo e il terzo motivo, fra loro connessi, risultano fondati nei termini di cui appresso.

Secondo quel che emerge dal richiamo in sentenza all’art. 6 del regolamento locale dei dehors, il cui contenuto è riportato dalla controricorrente a pag. 15 (“pertanto le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni”), la normativa locale derogherebbe il citato art. 9.

Epperò, questa Corte ha già avuto modo di condivisamente chiarire che il D.M. n. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765), che all’art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Ne consegue che l’eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall’art. 9 del D.M. citato sono illegittime e vanno disapplicate e sostituite “ex lege” con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finchè non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza delle prescrizioni della L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1 che sono immediatamente applicabili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione (Sez. 2, n. 27558, 31/12/2014, Rv. 634110).

Ed ancora, a norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (Sez. 2, n. 13547, 20/6/2011, Rv. 618281; conf. Sez. 2, n. 11685, 14/5/2018; Sez. 2, 31 ottobre 2006, n. 23495; Sez. 2, 10 gennaio 2006, n. 145; Sez. 2, 22 aprile 2008, n. 10387).

Di conseguenza, annullata la sentenza impugnata sul punto, il Giudice del rinvio, ove constati la presenza di pareti finestrate, dovrà attenersi al principio di diritto sopra riconfermato.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti allegano violazione dell’art. 1102 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Tribunale non si era pronunciato in ordine all’utilizzo indebito di un bene condominiale (la parete), poichè la questione era rimasta assorbita dall’accoglimento sotto altri profili della domanda. La questione era stata riproposta in appello, ma la Corte di Genova aveva erroneamente disatteso la prospettazione, a dispetto del fatto che il dehors aveva sfruttato la parete in parola, essendo stato agganciato ad essa con dei tasselli, a dispetto della indubbia condominialità dei muri perimetrali dell’edificio.

Il motivo in parola resta assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione del secondo e del terzo motivo.

E’ opportuno devolvere al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo per quanto in motivazione; dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto; cassa e rinvia, in relazione agli accolti motivi, alla Corte d’appello di Genova, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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