Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33418 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 27/12/2018), n.33418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4461/2011 R.G. proposto da:

STABILIMENTO BALNEARE V MAGGIO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.

Luigi Ernesto Zanoni, con domicilio eletto in Roma Viale Mazzini

n.11 presso lo studio dell’Avv. Marco De Bonis;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura, costituita ai fini dell’art. 370 c.p.c., comma

1;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n.77/12/10 depositata il 6/7/2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

21/3/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (in seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto da STABILIMENTO BALNEARE V MAGGIO SRL (in seguito, la contribuente) e l’appello incidentale proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (in seguito, CTP) n.22/13/2009, avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IVA e IRPEG relative all’anno di imposta 2003;

– In particolare, la sentenza confermata aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, il quale, tra l’altro, era stato proposto lamentando una duplicazione della pretesa rispetto a precedente atto impositivo già notificatole; la CTP aveva così rideterminato i maggiori ricavi non dichiarati e soggetti ad imposizione nel periodo di imposta;

– Contro la sentenza propone ricorso la contribuente, affidato a sei motivi, a fronte del quale l’Agenzia ha depositato una nota di costituzione in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale;

– Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Sanlorenzo Rita, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo, la contribuente denunzia il difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

– Il motivo, cumulativo ma diretto sostanzialmente a censurare il formalistico richiamo alla motivazione dei giudici di primo grado, come si evince dalla lettura del mezzo di impugnazione, è fondato nella parte in cui fa valere il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. (Cass. 21 settembre 2017 n.22022). Infatti, va rammentato che “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass. Sez. Un. 20 marzo 2017 n.7074;

– Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza gravata rinvia a quella di primo grado nei seguenti apodittici termini: la CTR “condivide pienamente le esaustive motivazioni portate nella sentenza di 1 grado pienamente condivisa e ritenuta corretta e legittima in ogni punto”; a tale affermazione non fanno seguito altre considerazioni individualizzanti la fattispecie, e la decisione potrebbe essere rivolta a qualunque altro ricorso;

– La Corte osserva che è consentito motivare per relationem, ma non senza illustrare le ragioni critiche della adesione, assenti nel caso di specie, in cui la CTR utilizza formule stereotipate e generiche, e deve pertanto essere considerata nulla;

– L’accoglimento del primo motivo, determina l’assorbimento dei restanti cinque motivi, e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti cinque motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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