Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33417 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 27/12/2018), n.33417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3010/2011 R.G. proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Paolo Sciumè, con domicilio eletto in Roma Via Ofanto n.18 presso

lo studio dell’Avv. Pietro Sciumè (Sciumè & associati);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

legale rappresentante p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura, costituiti ai fini

dell’art.370 c.p.c., comma 1;

– resistenti –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania n.48/34/10 depositata il 25/1/2010

e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

21/3/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania (in seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto da M.G. e, per l’effetto, confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa (in seguito, CTP) n. 174/01/2006, avente ad oggetto un avviso di accertamento con il quale veniva contestata, per l’anno di imposta 1999 ed in relazione ad IRPEF, addizionale regionale, IVA e IRAP, l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito ai fini delle imposte dirette – ritenuti non inerenti all’esercizio dell’attività di impresa svolta dal contribuente -, e la mancata contabilizzazione di elementi positivi di reddito, ai fini delle imposte dirette; venivano inoltre contestate ai fini IVA l’omessa documentazione di operazioni imponibili, e la fatturazione di operazioni imponibili in misura inferiore al dovuto, oltre all’illegittima detrazione di IVA;

Contro la sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi; si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ex art. 370 c.p.c., comma 1;

Diritto

RITENUTO

che:

– Preliminarmente dev’essere rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi nel presente giudizio senza chi vi sia prova del litisconsorzio necessario, anche processuale, nè della sua evocazione in giudizio da parte del contribuente, non evincibile nè dal corpo del ricorso nè dagli atti;

– Con il primo motivo, il contribuente denunzia la nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la sentenza gravata motivata attraverso “un acritico rinvio alla decisione di primo grado senza che venissero esplicitati i punti e le ragioni condivise e considerate rilevanti”;

– Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. (Cass. 21 settembre 2017 n.22022). Infatti, va rammentato che “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass. Sez. Un. 20 marzo 2017 n. 7074;

– Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza gravata rinvia a quella di primo grado nei seguenti apodittici termini: “il collegio giudicante condivide pienamente quanto deciso dai primi giudici con la sentenza di primo grado in esame e ad essa per economia processuale integralmente rinvia”, affermazione cui fanno seguito altre considerazioni non individualizzanti la fattispecie, che potrebbero essere rivolte a qualunque altro ricorso;

– La Corte osserva infatti che è consentito motivare per relationem,

ma non senza illustrare le ragioni critiche della adesione, assenti nel caso di specie, in cui la CTR utilizza formule stereotipate e generiche, nel dettaglio: “invero il contribuente con le motivazioni proposte con l’appello, non ha scalfito minimamente quanto sancito dai giudici di prime cure limitandosi a ribadire sostanzialmente quanto già esposto in primo grado ed a lamentare insussistenti violazioni ed errata interpretazione di legge da parte dei primi giudici”.

– Letteralmente la CTR si limita ad affermare che l’appello non ha apportato elementi nuovi e rinvia alla sentenza di primo grado, ma tale esigua motivazionale, per quanto esistente, collide con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza della S.C. sopra richiamati. Infatti, i giudici d’appello non identificano il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame. In tal modo, non solo la decisione d’appello è scollegata da richiami puntuali al caso concreto, attraverso indicazione di specifici fatti e documenti, ma, a ben vedere, manca anche una risposta specifica alle doglianze alla base dell’impugnazione proposta avanti alla CTR, doglianze pure evincibili dalla lettura del fatto ma cui non fa seguito una risposta realmente motivata. L’appello merita dunque di essere integralmente rimeditato da parte della CTR;

– L’accoglimento del primo motivo, determina l’assorbimento dei restanti motivi, e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

la Corte:

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero e dell’Economia e delle Finanze;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbili (restanti tre motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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