Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33415 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 24/04/2018, dep. 27/12/2018), n.33415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15374-2011 proposto da:

ARPER SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimata –

ricorso 18285-2012 proposto da:

ARPER SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2011 depositata il 25/01/2011 e avverso la

sentenza n. 09/2012 depositata il 20/01/2012 della COMM.TRIB.REG. di

VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/04/2018 dal Consigliere Dott. BERNAZZANI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per l’inammissibilità ricorso per

revocazione, accoglimento per quanto di ragione ricorsi ordinari per

Cassazione;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE FELICE per delega dell’Avvocato

MOSCHETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di Treviso, avvalendosi delle risultanze del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 28.07.2007, emetteva a carico della società Arper s.p.a. avviso di accertamento per maggiori IRES ed IRAP conseguenti alla ripresa a tassazione della somma di Euro 746.134,68, quale indebita deduzione di costi imputati al pagamento di una indennità di cessazione del rapporto di agenzia con la società Arper Ltd. In particolare, Arper s.p.a. aveva, stipulato con l’omonima società britannica un contratto di agenzia relativo alle specifiche aree territoriali del Regno Unito e dell’Irlanda ed un ulteriore contratto di consulenza ed agenzia generale relativo al resto del mondo. In data 21.12.2005 le due società avevano concluso un accordo transattivo con il quale la committente italiana si impegnava a versare alla società estera agente la somma di Euro 708.660,00 a titolo di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia e di Euro 150.000,00 in relazione all’obbligo di non concorrenza assunto dalla medesima compagine.

Secondo l’Ufficio, il costo, interamente dedotto nel 2005 da Arper s.p.a. (Euro 858.660,00), non avrebbe trovato corrispondenza con gli accordi intercorsi fra le predette società: in particolare, il “contratto di agenzia senza rappresentanza e senza deposito” siglato in data 01/01/2001 prevedeva che, in caso di cessazione del rapporto, Arper s.p.a. avrebbe dovuto corrispondere ad Arper Ltd. una somma pari alle provvigioni versate per l’anno precedente, nella specie pari ad Euro 112.525,32, ossia un importo largamente inferiore a quello pattuito in via transattiva.

Avverso l’avviso, la società contribuente presentava ricorso, evidenziando preliminarmente l’errore di fondo effettuato dai verificatori, i quali avevano ritenuto cessato il contratto di agenzia relativo al territorio del Regno Unito, mentre il contratto effettivamente venuto meno era quello relativo al resto del mondo, rimanendo ancora in essere il primo accordo negoziale; deduceva, quindi, la perfetta rispondenza di quanto erogato ad Arper Ltd. alle previsioni contrattuali, e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la deduzione dei relativi costi.

Con sentenza n. 99/06/09, la CTP di Treviso, ritenendo che la documentazione presentata non fosse sufficiente a dimostrare che la società inglese avesse effettivamente svolto concreta e reale attività di procacciamento d’affari per un volume d’affari atto a giustificare le provvigioni erogate e, conseguentemente, lo stesso ammontare dell’indennità per la risoluzione del contratto, respingeva il ricorso.

Appellava la contribuente, che depositava in giudizio ulteriore documentazione assieme ad una consulenza tecnica. Si costituiva l’Ufficio che riaffermava la mancata dimostrazione dell’effettività delle vendite effettuate a mezzo della società inglese.

La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 11/04/11, emessa in data 18.1.2011 e depositata in data 25.1.2011, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

In particolare, la CTR, evidenziato il plausibile legame parentale tra l’amministratore di Arper s.p.a. ed un socio della compagine britannica, riteneva che, per provare inequivocabilmente l’attività svolta dalla società agente, la contribuente italiana avrebbe dovuto dimostrare che le indennità corrisposte ad Arper Ltd. erano state da questa dichiarate e conseguentemente tassate dal fisco inglese. In tal senso, la sentenza annotava: “Nè si può contestare che detta documentazione riguardi esclusivamente altro soggetto, trattandosi di somma percepita dall’appellante e risultando probante anche l’attestazione del competente ufficio inglese sull’avvenuta dichiarazione e conseguente tassazione anche solo in relazione al recepimento dell’importo in contestazione”.

Avverso tale sentenza Arper s.p.a. propone ricorso per Cassazione, affidato a 5 motivi, rubricato al n. 15374/11 R.G. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto.

Contestualmente, contro la medesima pronuncia della CTR del Veneto la società contribuente presentava ricorso per revocazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, deducendo:

1) erroneità dell’impugnata sentenza per avere ritenuto, contrariamente alle risultanze processuali, l’esistenza di un fatto inequivocabilmente escluso, e cioè che l’oggetto della contestazione dell’Ufficio, come formulata nell’avviso di accertamento, fosse la “reale esistenza dei costi detratti dalla Arper s.p.a.” e non l’antieconomicità dell’operazione (quindi, la non congruità dei costi); conseguentemente la sentenza si sarebbe basata su una tematica estranea all’accertamento;

2) errore revocatorio in fatto laddove il giudice di appello aveva erroneamente supposto, quale fondamento della propria valutazione, che la CTP, per stabilire la deducibilità dei costi in esame, avesse sollecitato la contribuente a fornire la dimostrazione che le indennità corrisposte ad Arper Ltd. erano state dichiarate e tassate dal fisco inglese; invito la cui esistenza sarebbe esclusa dagli atti di causa;

3) errore revocatorio in fatto laddove il giudice di appello avrebbe erroneamente supposto, al fine di rigettare il gravame, che la dimostrazione della tassazione all’estero delle somme di cui trattasi avrebbe potuto essere agevolmente reperita da parte di Arper s.p.a., trattandosi di somme che la stessa aveva percepito, mentre in realtà la società italiana aveva rivestito il ruolo di solvens, non di accipiens, avendo pagato dette somme alla società inglese.

Con sentenza n. 09/04/12, emessa in data 01/12/2011 e depositata in data 20/01/2012, la CTR accoglieva l’eccezione pregiudiziale formulata dall’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla società.

Anche avverso tale decisione Arper s.p.a. propone ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi, rubricato al n. 18285/12.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve procedersi alla riunione dei ricorsi n. 15374/11 e n. 18285/12, conformemente al principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, 05/08/2016, n. 16435, Rv. 640658 – 01), secondo cui “i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza”.

Ciò posto, occorre esaminare, per ragioni di priorità logica, i motivi di ricorso avverso la sentenza che si è pronunciata in tema di revocazione (ricorso n. 18285/12), dovendosi escludere il fondamento dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio, non risolvendosi i predetti motivi nella mera prospettazione di questioni di merito, fermo restando quanto si osserverà, sempre in punto di inammissibilità ma sotto altro profilo, trattando del quarto motivo.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, stesso codice, con riferimento al fatto che la CTR ha omesso di affrontare le ragioni dedotte da Arper s.p.a. con il ricorso per revocazione.

Premesso che il motivo mediante il quale viene dedotto il vizio di omessa pronuncia deve essere più correttamente ricondotto al solo paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non, in via cumulativa o alternativa, a quello rappresentato dal n.3 della stessa disposizione, il motivo è infondato.

Invero, va osservato che l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, che si sostanzia nella affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.

Nella specie, la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile il ricorso per essere state formulate, a giudizio della CTR, questioni non proponibili nel giudizio revocatorio in quanto non rientranti nel paradigma sopra evidenziato, correttamente non è entrata nel merito esaminando le domande proposte dalla ricorrente, posto che la declaratoria di inammissibilità ha esaurito i poteri decisori della CTR, sicchè nessun vizio di omessa pronuncia appare prospettabile.

3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso di indicare le ragioni per la quale gli errori denunziati da Arper s.p.a. sono stati ritenuti non inquadrabili nella fattispecie revocatoria di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Il motivo è fondato.

Invero, a fronte della specifica deduzione, da parte della contribuente, di errori revocatori costituiti dall’avere la sentenza impugnata ritenuto, contrariamente alle risultanze processuali, che l’oggetto della contestazione dell’Ufficio, come formulata nell’avviso di accertamento, fosse la “reale esistenza dei costi detratti dalla Arper s.p.a.” e non l’antieconomicità dell’operazione; che la CTP, per stabilire la deducibilità dei costi in esame, avesse sollecitato la contribuente a fornire la dimostrazione che le indennità corrisposte ad Arper Ltd. erano state dichiarate e tassate dal fisco inglese; che la dimostrazione della tassazione all’estero delle somme di cui trattasi avrebbe potuto essere agevolmente reperita da parte di Arper s.p.a., trattandosi di somme che la stessa aveva percepito, mentre in realtà la società italiana aveva rivestito il ruolo di solvens, non di accipiens, la sentenza impugnata ha eluso di affrontare ed analizzare le ragioni in base alle quali è stato escluso che i predetti vizi fossero riconducibili al paradigma normativo dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Invero, la CTR, dopo aver osservato che i giudici di appello, con la decisione oggetto di ricorso per revocazione, avevano voluto tenere conto del fatto che tra le due società, italiana e britannica, vi era uno “stretto rapporto” avvalorato dalla parentela fra le persone fisiche che rivestivano ruoli e/o cariche di rilievo all’interno delle due compagini, “per cui era necessario un approfondimento sulla congruità e realtà dell’esborso attraverso una opportuna documentazione”, che “si esemplificava nella presentazione dei ricavi inerenti al fisco britannico con il pagamento delle conseguenti imposte”, si è limitata ad affermare, in modo sostanzialmente apodittico, che le doglianze fatte valere dalla società contribuente non potevano essere poste “alla base di un’azione revocatoria che è strettamente limitata e dal D.Lgs. n. 546 del 1992 e dall’art. 395 c.p.c. non potendo il giudice per la revocazione intervenire sul convincimento dei giudici d’appello e sulla sua formazione avendo la propria attività, come limite invalicabile, l’accertamento di errori materiali in fatto. Cosa non rilevabile nella fattispecie concreta dove il collegio ha ritenuto di valorizzare maggiormente alcuni fatti (rapporto di parentela) a scapito di altri (relazione giurata)”.

Ciò posto, risulta evidente la sussistenza del dedotto vizio motivazionale.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, da un lato, ha affermato di non concordare con il modo di procedere del giudice di appello e, dall’altro, ha dichiarato l’inammissibilità della revocazione.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del presente motivo, pur dovendosi, in ogni caso, precisare che la CTR sul punto si è limitata ad osservare che i suoi poteri di cognizione e decisione nell’ambito del giudizio di revocazione erano circoscritti entro i rigorosi limiti di tale mezzo di impugnazione straordinario e non potevano estendersi sino al punto di sindacare nel merito le argomentazioni del giudice di appello.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in subordine, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente censura, in particolare, il passo della motivazione nel quale la CTR ha ritenuto che, con le formulate doglianze, la ricorrente avesse richiesto, contrariamente al vero, di “intervenire sul convincimento dei giudici d’appello e sulla sua formazione, avendo la propria attività, come limite invalicabile, l’accertamento di errori materiali in fatto”, in tal modo incorrendo in ultrapetizione ed in insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Premesso che tale parte della motivazione è strettamente consequenziale rispetto alla ritenuta inammissibilità del ricorso, nel senso che il Collegio, ritenendo non ravvisabili errori di tipo revocatorio, ha affermato di non poter sindacare la formazione del convincimento dei giudici di appello, perchè gli eventuali vizi di valutazione non sono censurabili in sede di revocazione, va osservato che il motivo è in parte inammissibile ed in parte assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, nei termini sopra evidenziati.

Sotto primo profilo, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la deduzione di un’ipotesi di omessa pronunzia da parte del giudice di merito “deve essere fatta valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa” (Cass. Sez. 6 – L, 12.1.2016, n. 329, Rv. 638341 – 01).

Risulta, perciò, applicabile il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 24.7.2013, n. 17931, Rv.627268-01, secondo cui “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

Nella specie, risulta che alla deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. non si aggiunge nel ricorso, come richiedono le S.U., alcun univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. La ricorrente, invero, si è limitata ad argomentare soltanto in ordine alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore sulla legge processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento: da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. anche Cass. sez. 6 – 3, del 28/09/2015, n. 19124, Rv. 636722 – 01).

Quanto al profilo concernente la contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per ragioni di ordine logico esso è destinato a restare assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

6. Passando ora all’esame dei motivi che sorreggono il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa dalla CTR sul merito dell’impugnazione (ricorso n. 15374/11), premesso che gli stessi risultano ammissibili, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo, la contribuente denuncia la “violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e, quindi, la nullità della sentenza, in quanto nella esposizione del “fatto” mancherebbe totalmente la descrizione del contenuto dell’accertamento, dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente in primo grado. Viene, altresì, dedotto error in procedendo ex art. 112 c.p.c..

La censura è infondata, atteso che, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla L. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Sez. 6 – 5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800 01).

Così non è nella specie, posto che la sentenza impugnata enuncia, in modo sintetico ma adeguato, sia il contenuto dell’atto impositivo sia le posizioni assunte dalle parti in primo grado (rilevante è il fatto che l’esposizione delle stesse tesi difensive formulate dalle parti in appello è preceduta dall’espressione “ribadisce”; il che non può non significare che analoghe o identiche deduzioni erano state formulate anche in primo grado).

7. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR ha affermato che spetta al giudice di merito acquisire gli elementi per la decisione, dovendosi, invece, affermare che il potere di acquisizione d’ufficio di prove da parte del giudice tributario è eccezionale e, comunque, esercitabile nell’ambito delle domande avanzate dalle parti, quindi in funzione integrativa e non sostitutiva.

Il motivo è infondato. La CTR, invero, non ha acquisito d’ufficio mezzi di prova in sostituzione delle parti nè ha imposto alle parti di produrre determinati mezzi di prova; la stessa, dopo aver richiamato in via di premessa argomentativa di carattere generale i principi enunciati da Cass. Sez. 5, 08/05/2000, n. 5776, Rv. 536237-01, secondo la quale, “ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, che assegna alle Commissioni tributarie ampi poteri istruttori, con la sola esclusione, fra le prove ammissibili, del giuramento e dell’assunzione di testimoni, i giudici tributari di merito possono acquisire aliunde, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma rispetto all’assunto dell’Ufficio”, nel decidere il merito della controversia ha semplicemente ribadito quanto già affermato dalla CTP, ossia che la parte – alla quale spetta l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili: a tal fine, per inciso, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr. Cass. Sez. 5, 26/05/2017, n. 13300, Rv. 644248 – 01) – non aveva dimostrato la sussistenza del requisito dell’inerenza sotto il profilo della congruità e della proporzione dei costi; in altri termini, veniva ritenuta carente la prova che l’agente avesse effettivamente procacciato clienti in tutto il mondo in misura tale che l’importo pagato per la risoluzione del rapporto di agenzia generale risultasse proporzionato all’entità delle commissioni e, di conseguenza, rappresentasse un costo inerente nell’ambito di un’operazione connotata dal requisito dell’economicità; in tal senso, la CTR specificava che idoneo mezzo di prova avrebbe dovuto ritenersi la dichiarazione fiscale della società britannica.

8. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Come già osservato trattando del motivo che precede, la CTR ha mostrato di condividere le conclusioni già raggiunte dalla CTP, ossia che, posto che l’oggetto del giudizio era stabilire la deducibilità dei costi, la contribuente non aveva provato che l’agente avesse effettivamente procacciato clienti in tutto il mondo per importi tali da giustificare il quantum pagato per la risoluzione del rapporto di agenzia generale, dovendo esso risultare proporzionato all’entità delle commissioni per essere congruo e giustificato (in modo da doversi escludere, quindi, l’antieconornicità dell’operazione), specificando che idoneo mezzo di prova avrebbe dovuto ritenersi la dichiarazione fiscale della società britannica.

Così operando, peraltro, la CTR non ha dato in alcun modo conto dell’esame degli elementi di prova specificamente forniti dalla contribuente (i due contratti agenzia; le contabili bancarie attestanti il versamento dell’indennità; le fatture di Arper Ltd. emesse a seguito della percezione di tali indennità; le copie di alcuni ordinativi; la consulenza tecnica prodotta in appello, concernente l’analisi dell’intera attività svolta da Arper Ltd. e del volume complessivo di ordini realizzato, con allegata documentazione), nè ha fornito alcuna autonoma valutazione in merito a tali elementi, così giungendo unicamente all’espressione di un giudizio statico finale, senza indicare le ragioni per le quali le prove addotte dalla società erano state considerate insufficienti.

Sussiste, pertanto, il dedotto vizio motivazionale, non essendo consentito che il giudice di appello si limiti a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure senza illustrare – neppure sinteticamente – le specifiche ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, alla luce degli elementi probatori sottoposti alla sua valutazione.

In tale prospettiva, risulta assorbito il secondo profilo del motivo in esame, dedotto dalla ricorrente in via sostanzialmente subordinata e diretto a censurare il fatto che la CTR, a dimostrazione dell’insufficienza dell’iter logico-argomentativo seguito, si sarebbe affidata a considerazioni prive di rilevanza dimostrativa agli specifici fini che qui occupano, quali “il possibile legame di affinità” fra gli amministratori della società italiana e di quella britannica, per quando debba osservarsi che i giudici d’appello hanno dato rilievo a tale circostanza essenzialmente per dare conto, sul piano ricostruttivo, degli elementi che avevano indotto l’Ufficio ad approfondire la reale esistenza dei costi detratti da Arper s.p.a.

9. Con il quarto motivo dì ricorso viene dedotto un ulteriore vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto un duplice profilo, concernente, da un lato, la ritenuta erronea valutazione da parte della CTR del thema decidendum, nel senso che la contestazione formulata con l’avviso di accertamento riguardava esclusivamente l’inerenza dei costi dedotti in relazione alla congruità degli stessi ed all’antieconomicità dell’operazione (scioglimento del contratto di agenzia e pagamento di un’indennità ritenuta superiore al dovuto, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto stesso), e non la reale esistenza dei costi detratti da Arper s.p.a.; dall’altro, il fatto che la CTR, proprio sulla base dell’erronea valutazione indicata, aveva altrettanto erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse invitato il contribuente a documentare che le somme corrisposte ad Arper Ltd. erano state dichiarate e tassate dal Fisco britannico.

Tale motivo risulta logicamente assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.

10. Parimenti assorbito, per effetto dell’accoglimento del terzo motivo, è il quinto motivo di ricorso, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al punto della motivazione in cui la CTR, contraddittoriamente, da un lato ha affermato che l’indennità in esame era stata corrisposta ad Arper Ltd. e, dall’altro, che si trattava di somme “percepite dall’appellante” italiana.

11. Conclusivamente, dunque, con riguardo al ricorso n. 18285/12 R.G. va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo motivo, in esso assorbiti il terzo ed il quarto motivo, limitatamente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi dichiarare inammissibile nel resto il quarto motivo.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassa in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. Con riguardo, invece, al ricorso n. 15374/11, devono essere rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre va accolto il terzo motivo, in esso assorbiti il quarto ed il quinto motivo. La sentenza impugnata va, parimenti, cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi n. 15374/11 e n. 18285/12 R.G., con riguardo a quest’ultimo rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, in esso assorbiti il terzo ed il quarto motivo, limitatamente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; dichiara inammissibile nel resto il quarto motivo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Con riguardo al ricorso n. 15374/11, rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo, in esso assorbiti il quarto ed il quinto motivo. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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