Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33415 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/12/2019), n.33415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25793-2015 proposto da:

T.P., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

BONINO;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO SORMANO, MONTE SERGIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE D’AMICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 755/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE

ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine, per

il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BONINO, difensore del ricorrente, che si è

riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato CLAUDIO COGGIATTI, difensore di C.R., che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine, il z

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.P. si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore di M.S., del complessivo ammontare di Euro 19.431,82, quale saldo del corrispettivo di lavori edilizi appaltati dal primo. Chiamato in giudizio il direttore dei lavori, geom. C.R., il quale, a sua volta proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo compenso, il Giudice di primo grado, rigettava l’opposizione, reputando che l’ammontare ingiunto dall’appaltatore risultava era stato decurtato del risarcimento del danno derivante da taluni vizi dell’opera. Quanto alla posizione del chiamato, stabiliva che costui dovesse corrispondere, per essere incorso in responsabilità, incidente per la misura del 20% sui vizi dell’opera, la somma di Euro 1.200,00 al T. e quest’ultimo, a sua volta, veniva condannato a pagare, per compensi professionali, al primo la somma di Euro 9.070,17.

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione del T..

2. Avverso quest’ultima determinazione T.P. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Resistono, con separati controricorsi, gli intimati.

Hanno depositato memorie il ricorrente e il controricorrente C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112,324 e 116 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Questi, in sintesi, i commisti profili di doglianza prospettati.

a) La sentenza di primo grado aveva espressamente statuito che non constava che il committente avesse autorizzato per iscritto le varianti, restando così conclamatamente inosservato l’art. 18 del contratto d’appalto. Poichè l’affermazione, non contrastata da alcuna delle parti, era divenuta irrevocabile, la sentenza d’appello aveva violato il giudicato, affermando il contrario.

b) Nel corpo dell’atto d’appello il T. non aveva mancato di evidenziare che costituiva violazione del principio di buona fede negoziale non avere considerato che l’entità delle opere extra-contratto, gran parte delle quali rese necessarie per ovviare ad errori di progetto e di esecuzione, aveva portato al raddoppio del costo preventivato per l’intervento, ma sul punto la sentenza d’appello non aveva svolto apprezzamenti.

c) La Corte d’appello “aveva erroneamente valutato” il documento n. 11, proveniente dal geom. C., ritenendo che rappresentasse l’autorizzazione scritta del committente; esso si riferiva, invece, alle opere aggiuntive rese necessarie per ovviare ai vizi costruttivi individuati dall’accertamento tecnico preventivo; da qui era conseguito il travisamento del già menzionato documento.

d) La Corte d’appello aveva “travisato” l’accertamento tecnico preventivo, stante che dall’elaborato in parola non poteva trarsi che vi sarebbero stati costi aggiuntivi.

e) Al tempo era vigente il testo dell’art. 696 c.p.c., anteriforma di cui alla L. n. 263 del 2005 e, pertanto, l’accertamento tecnico preventivo avrebbe potuto avere solo contenuto descrittivo.

1.1. La censura, volendo non tener conto dei profili d’inammissibilità per promiscuità, è, nel suo insieme da rigettare per una convergente pluralità di ragioni.

In primo luogo, il motivo pecca di aspecificità sotto o profilo del difetto di autosufficienza, in quanto evoca documenti non messi precipuamente a disposizione della Corte con il ricorso, quali il contratto e la sentenza di primo grado.

In secondo luogo, quanto alla doglianza sub a), deve osservarsi che, come già si è di recente scritto, “Sul punto del giudicato implicito (…) non pare superfluo, a questo punto, riprendere le precipue pregresse indicazioni rese da questa Corte, alle quali si intende dare continuità: il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 6-3 n. 12202, 16/5/2017, Rv. 644289; Sez. 2, n. 16583, 28/9/2012, Rv. 624791); (con la conseguenza) che non ogni affermazione, attraverso la quale il giudice secerne il materiale probatorio e costruisce l’edificio decisorio, assume la qualità del giudicato, salvo le ipotesi in cui, peraltro non frequentissime, la compiuta valutazione del fatto lo conduca ad una univoca sussunzione normativa, dalla quale derivi una conseguenza giuridica specifica; cioè, deve trattarsi di ipotesi compiutamente selezionate, dalle quali derivano effetti individuati e stabili, non suscettibili, se non opportunamente criticate, di restare influenzate dalla decisione impugnatoria” (Sez. 2, n. 13568/2018). Evenienza, quest’ultima, che qui non ricorre: il T., infatti, non si cura di spiegare perchè dall’affermazione imputata alla sentenza di primo grado sarebbe derivato l’effetto preclusivo vantato.

Peraltro, la Corte d’appello non afferma che il committente ebbe ad autorizzare per iscritto, ma, ben diversamente, che comunque autorizzò le varianti e che l’art. 1661 c.c., non richiede la forma scritta.

“Costituisce approdo di legittimità fermo la constatazione che nel contratto di appalto il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente; nel primo caso, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione debba provarsi per iscritto, nel secondo, invece, l’art. 1661 c.c., consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Sez. 2, n. 19099, 19/2/2011, Rv. 619188; ma già Cass. nn. 208/2006, 7242/2001, 3040/1996, 7851/1994)” (Sez. 2, n. 14099, 23/5/2019).

Di talchè il rilievo è, anche sotto questo profilo, irrilevante.

Quanto alla doglianza sub b), è da escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte d’appello ha preso in esame il complesso delle doglianze e, l’aspetto enfatizzato col ricorso venne, evidentemente superato dall’insieme delle valutazioni di merito.

Quanto ai profili sub c) e sub d), devesi, ancora una volta, stigmatizzare il difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza documentale.

In disparte, si aggiunga che il giudizio di legittimità non è la sede preposta al vaglio di denunzia di travisamento. Ove poi si sia voluto invocare una rilettura dei fatti, incensurabilmente scrutinati in sede di merito, la pretesa risulterebbe, del pari, inammissibile.

Quanto al profilo sub e), senza che occorra verificare il regime giuridico del tempo, è bastevole osservare che la prospettazione è del tutto nuova, non constando che la doglianza sia stata sottoposta alla Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo il T. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Asserisce il ricorrente che la Corte locale aveva omesso di pronunziarsi in ordine alla critica mossa alla sentenza di primo grado, per avere quest’ultima affermato che il committente era stato informato delle varianti.

Inoltre, la statuizione di secondo grado viene censurata per essere stato violato l’art. 1375 c.c., sotto due angolature:

a) la sentenza è viziata “in quanto utilizza il concetto di buona fede come fonte di obblighi integrativi rispetto ai patti contrattuali, mentre l’art. 1375 c.c. deve ritenersi norma secondaria di richiamo generale di obblighi desumibili da altre norme primarie contenute nel patto stipulato”, b) il principio di agire secondo buona fede, così come interpretato dalla Cassazione (sentenze n. 10182/2009 e n. 246/2006), “si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuno delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra”. L’interesse del T. non era stato rispettato, poichè non avrebbe mai potuto prevedere che l’aumento dei costi avrebbe potuto superare il preventivato 10%.

2.1. Il motivo appare manifestamente infondato, in quanto tutto incentrato su valutazioni che presuppongono un’alternativa ricostruzione dei fatti, e cioè che il committente non avesse autorizzato le varianti.

In definitiva, il ricorso mira ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018).

3. Con il terzo motivo viene prospettata violazione degli artt. 1218,1453,1460,1292, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè dell’art. 116, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La sentenza d’appello, errando, aveva escluso che potessero invocarsi a carico del tecnico di fiducia gli artt. 1460 e 1453 c.c., nonostante i danni procurati da errori commessi dal medesimo professionista.

Inoltre, la Corte territoriale era incorsa in travisamento della parcella del geometra, non avendo considerato che quest’ultimo aveva addirittura esposto competenze anche per la di lui partecipazione all’accertamento tecnico preventivo, nonostante in quella sede avesse rivestito ruolo di parte.

3.1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.

Nella sua prima parte (quella in cui si prospetta la violazione delle norme sostanziali), il motivo, pur contestando la decisione avversata, non spiega con pertinenza argomentativa perchè fossero state disapplicate quelle norme e non tiene conto del costrutto motivazionale.

Nella sua seconda parte, evoca un documento in questa sede non conoscibile per difetto di allegazione, peraltro, ancora una volta, denunziando impropriamente il travisamento.

4. Con il quarto motivo il T. lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sulla base di quanto appresso.

La sentenza impugnata non aveva previamente accertato, nel rispetto del principio dell’onere della prova, l’effettiva prestazione delle attività per le quali il C. aveva richiesto i compensi a titolo d’onorario. Addirittura, era stata conteggiata la di lui partecipazione, come sopra già denunziato, all’accertamento tecnico preventivo; nonchè i progetti di variante, resi necessari da errori progettuali.

Nel complesso, e più in generale, non si era tenuto conto degli inadempimenti del direttore dei lavori.

4.1. Anche quest’ultimo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

In primo luogo, non consta dall’esposizione della sentenza che l’appellante abbia lamentato il mancato svolgimento di talune delle attività in relazione alle quali era stata emessa la parcella, ma solo l’eccessività della richiesta di compensi (lo stralcio dell’appello riportato a pag. 21 del ricorso sul punto non è appagante).

In secondo luogo, la censura è aspecifica per difetto di autosufficienza, non essendo conoscibili in questa sede i documenti indicati e non allegati.

Infine, è del tutto evidente che la doglianza, nel suo insieme sollecita un improprio riesame di merito.

5. L’epilogo impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei due controricorrenti, nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e qualità della causa e delle attività svolte.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per C.R., in Euro 2.300,00 e per M.S., in Euro 2.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 per ognuno dei detti, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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