Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33414 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/12/2019), n.33414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26726/2015 proposto da:
R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANNA DONDI;
– ricorrente –
contro
LA ROCCA Società Cooperativa a r.l. in liquidazione, in persona del
Liquidatore Sig. T.C., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO TRAVERSO;
B.A., B.E., BU.MA., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato
FABIO PANTALONI, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO
SIMONELLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 585/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
30/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
di cassazione per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che R.N. ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino di cui epigrafe, nei confronti della società cooperativa a r.l. in liquidazione La Rocca, di A.B. di E.B. e Ma.Bu.;
che la società cooperativa depositava controricorso;
che il 9 maggio 2019 la ricorrente rinunciava al ricorso e che in pari data i B. accettavano la rinuncia (questo, infatti, è l’univoco significato dell’espressione del di loro procuratore “per presa visione e consenso” apposto in calce all’atto);
che, per contro, non consta accettazione da parte della società controricorrente;
che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, con statuizione sulle spese in favore della società La Rocca, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
che le predette spese possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento in favore della società cooperativa a r.l. in liquidazione La Rocca delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019