Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33412 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/12/2019), n.33412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11323/2015 proposto da:

B.G., C.M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LEONARDO PUGLIESE;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda processuale può riassumersi nei termini seguenti:

la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, disattesa l’impugnazione di B.G. e C.M.A., confermò la sentenza di primo grado, che, accolta la domanda di M.G., aveva risolto il contratto preliminare, con il quale i convenuti avevano promesso in vendita all’attrice un immobile, per colpa dei promittenti alienanti, condannati al pagamento del doppio della caparra prestata dalla promissaria acquirente;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello propongono ricorso B.G. e C.M.A., sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo promiscuamente che:

– il contratto non avrebbe potuto essere risolto per mancanza del presupposto dell’inadempimento;

– la M., per contratto, avrebbe potuto chiedere, alternativamente, la risoluzione, o la restituzione del doppio della caparra versata, ma non entrambe le cose e la sentenza censurata, in violazione del principio affermato dalle S.U. (sent. n. 553/2009) e della volontà negoziale, aveva apprestato entrambi i rimedi;

– la controparte aveva per iscritto manifestato il proprio intendimento risolutorio, denunziando vizi dell’immobile che le era stato promesso in vendita, solo dopo i ricorrenti si erano attivati nella ricerca di altro acquirente;

– lo stato di decadimento dell’edificio era, in ogni caso, agevolmente desumibile dalla modestia del corrispettivo e la Corte locale aveva letto scorrettamente le emergenze fattuali;

– la promissaria acquirente non aveva chiesto, come invece previsto dall’art. 6 del negozio, che si addivenisse alla stipula del rogito nei dieci giorni dall’8/5/2002;

– risultava essere stato violato l’art. 1362 c.c., per non essere stata rispettata la comune intenzione delle parti contraenti;

– infine, la Corte locale era incorsa in vizio motivazionale;

ritenuto che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1385 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, insistendo diffusamente sulla asserita violazione dei principi di diritto enunciati dalle S.U. con la citata sentenza, riportata, per larghissimi stralci, in ricorso: secondo, la tesi prospettata, sulla base della pronunzia anzidetta, non sarebbe stato possibile cumulare l’azione di risoluzione con quella di recesso con richiesta del doppio della caparra, per incompatibilità strutturale e funzionale delle due domande;

considerato che i due motivi, esaminati congiuntamente a cagione della loro connessione, debbono rigettarsi, per il concorrere delle plurime ragioni di cui appresso:

a) le evocate S.U. hanno enunciato principio di diritto, che qui non assume carattere dirimente, secondo il quale in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) e il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (Rv. 606608);

b) come riporta, peraltro, lo stesso ricorso, la sentenza di legittimità evocata, esaminato il caso concreto sottopostole, ebbe a precisare in motivazione che: “La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, nè di risarcimento vero e proprio nè di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perchè nuove”;

c) qui, il Giudice d’appello, dopo avere chiarito che la M. aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per colpa dei promittenti alienanti, i quali erano incorsi in grave inadempimento, chiedendone la condanna al pagamento del doppio della caparra e aver confermato la rilevanza dei vizi (non controversi), tali da aver reso il bene (peraltro successivamente alienato a terzi ancor vigente il contratto preliminare stipulato con la M.) privo delle qualità essenziali promesse, ha interpretato la domanda di recesso di quest’ultima “strumento speciale di risoluzione del contratto”, implicante l’accertamento, ex art. 1455 c.c., circa l’importanza dell’inadempimento, indi quantificando il risarcimento, senza incorrere in duplicazioni, nel doppio della caparra;

d) da quanto esposto risulta evidente che nella fattispecie qui al vaglio non si registra una sovrapposizione di domande, di cui talune tardivamente proposte (come nell’ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite), bensì la presenza di una domanda di incameramento del doppio della caparra prestata e, proprio in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite, “a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva”, la Corte di Lecce, “nell’esercizio dei suoi poteri officiosi”, l’ha qualificata e interpretata;

e) gli altri profili di censura, peraltro disordinati, fattuali e privi di specificità, anche sotto l’aspetto del difetto di autosufficienza, evocanti impropriamente anche l’abrogato vizio motivazionale, oltre che palesemente non scrutinabili, contrastano irrimediabilmente con quanto accertato dal giudice (l’immobile, investito da pericolo di crollo, dovette essere puntellato su ordine della P.A. e, inoltre, venne alienato a terzi);

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA