Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33410 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 24/04/2018, dep. 27/12/2018), n.33410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30463/2011 R.G. proposto da:

D.F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Marco

Caldarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo

Pirro, in Roma, piazza Oderico da Pordenone, n. 1;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., succeduta ad Equitalia Gerit s.p.a. per atto di

fusione per incorporazione, rappresentata e difesa dall’avv. Gioia

Vaccari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale

Gioacchino Rossini, n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/06/11 della Commissione Tributaria

regionale del Lazio depositata il 2 maggio 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/4/2018 dal

Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, dott. Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di iscrizione di ipoteca su immobile di sua proprietà, il contribuente D.F.G. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo la nullità dell’atto per mancanza di comunicazione della intimazione di pagamento, in violazione del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, il difetto di notifica in relazione alle cartelle (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la intervenuta prescrizione della pretesa con riguardo alla cartella n. (OMISSIS), l’avvenuto pagamento delle cartelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), il difetto di motivazione in relazione alle cartelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè l’annullamento della cartella n. (OMISSIS) per intervenuta pronuncia della Commissione tributaria provinciale.

I giudici di primo grado, respingendo le eccezioni di difetto di notifica, di prescrizione delle pretese erariali, di nullità per omesso invio dell’avviso di intimazione e di estinzione del debito per integrale pagamento, accoglievano parzialmente il ricorso.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale confermava la decisione di primo grado, dando atto che tutte le doglianze del contribuente erano state puntualmente contrastate con valide prove.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, cui resiste Equitalia Sud s.p.a. mediante controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto valida la iscrizione ipotecaria pur in mancanza della notifica del preventivo avviso di intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

1.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19667 del 2014, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

1) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento;

2) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amminitrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato – in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Come è stato chiarito da questa Corte con sentenze successive a quella delle Sezioni Unite (Cass. 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass. 23 novembre 2015, n. 23875), qualora la censura articolata dal contribuente non si esaurisca nell’affermazione che la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, è applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria, ma venga specificamente dedotto che l’Ufficio avrebbe dovuto comunque comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, tale affermazione impone l’accoglibilità della censura formulata.

Nel caso di specie, alla pagina 4 del ricorso si afferma: “…Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2…”.

La doglianza sopra ritrascritta, sebbene il ricorrente lamenti sotto il profilo formale la violazione di una disposizione inapplicabile – nella specie, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 – lascia ritenere, spettando al giudice la qualificazione giuridica dei fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia, che sotto il profilo sostanziale il ricorrente abbia voluto denunciare la omessa attivazione del contraddittorio e, quindi, la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 23875 del 2015; n. 7605 del 15/4/2016; n. 380 del 10/1/2017).

2. Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione degli artt. 137 c.p.c., comma 2, e art. 148 c.p.c., del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè difetto di motivazione e sostiene che la Commissione tributaria regionale ha affermato in modo apodittico che le cartelle nn. 097 2003 (OMISSIS), (OMISSIS) 000, (OMISSIS), (OMISSIS) sono state notificate rispettivamente alle date del 5.12.05, 12.3.07, 8.8.05 e 2.4.08, pur avendo l’Agente della riscossione prodotto solo delle copie di alcune comunicazioni dalle quali non era possibile desumere che le relazioni di notifica si riferissero proprio alle cartelle di pagamento in contestazione, e, con riguardo alla cartella n. (OMISSIS), che la notifica era avvenuta in data 29.11.07, pur mancando la prova del perfezionamento della stessa.

Lamenta, pure, che difetta la prova della notifica della cartella n. (OMISSIS), dato che la circostanza che essa fosse stata notificata emergeva solo dall’interrogazione del terminale dell’Amministrazione, ma non era stata riscontrata da prova documentale.

3. Con il terzo motivo il contribuente censura la sentenza per vizio di motivazione e per falsa applicazione dell’art. 2934 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, assumendo che, in relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), inerente Irpef 2000 ed Iva 2000, oltre a contestare la ritualità della notifica, aveva anche eccepito la intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione, tenuto conto che per tali imposte il termine di prescrizione per richiedere il pagamento scadeva il 31/12/2005, mentre la cartella esattoriale era stata notificata solo il 29.11.2007.

4. Con il quarto motivo il contribuente lamenta che la Commissione tributaria regionale non si è pronunciata sulla eccezione di nullità, per difetto di motivazione, delle cartelle esattoriali nn. (OMISSIS) 000 e (OMISSIS) ed ha ribadito che dette cartelle, proprio in ragione del vizio denunciato, non consentono di comprendere l’an ed il quantum della pretesa; ha, quindi, dedotto che il comportamento dell’Ufficio è illegittimo poichè non ha fornito, in violazione dell’art. 2697 c.c., alcuna prova a sostegno delle proprie pretese.

5. Con il quinto motivo si deduce la nullità della iscrizione ipotecaria per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76.

Il contribuente, richiamando il principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 4077 del 2010, secondo cui la iscrizione di ipoteca soggiace al limite stabilito per la espropriazione immobiliare e non può, pertanto, essere iscritta se il debito del contribuente non supera l’importo di Euro 8.000,00, sostiene che nel caso di specie, detratte dall’atto impugnato tutte le cartelle che devono ritenersi nulle o per le quali si rivendicano somme non dovute, il credito vantato dall’Amministrazione è sicuramente inferiore alla somma di Euro 8.000,00, con conseguente nullità della iscrizione.

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono tutti assorbiti, in quanto l’accoglimento del primo motivo comporta la definitiva illegittimità dell’atto impugnato.

In conclusione, in accoglimento del solo primo motivo, assorbiti tutti gli altri, la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Il consolidamento dei principi sopra richiamati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente.

Compensa le spese per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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