Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3341 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 6593/2019

sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza n.

RG. 1161/2015 del 13/02/2019 nel procedimento vertente tra:

GESTAUTO SRL da una parte, EQUITALIA SUD SPA – SEDE DI (OMISSIS)

dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CIMMINO ALESSANDRO che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, dichiari la competenza del Giudice di Pace

territorialmente competente.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza del 13/2/2019 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, investito della cognizione a seguito dell’ordinanza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese ritenutosi incompetente per materia, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza in ordine al procedimento di opposizione a fermo amministrativo introdotto da Gestauto s.r.l. nei confronti di Equitalia sud S.p.A. in virtù di molteplici cartelle esattoriali relative a infrazioni al C.d.S.;

che il Tribunale, a sostegno della propria determinazione, richiamava la pronuncia Sezioni Unite n. 10261 del 27/4/2018, secondo la quale in tema di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. la competenza è radicata dinanzi al Giudice di Pace, anche con riferimento all’impugnativa di preavviso di fermo, trattandosi di azione di accertamento negativo del credito;

che il Procuratore Generale ha reso le sue c:onclusioni nel senso della individuazione della competenza del Giudice di Pace.

Diritto

CONSIDERATO

che le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del consolidato il principio (più volte ribadito: Cass. S. U. n. 10261 del 27/4/2018, Cass. 24711 dell’8/10/2018, Cass. 1722 del 23/1/2019 15 marzo 2018n. 6458, Cass. 11 gennaio 2019 n. 506 e, da ultimo, Cass. 7460 del 17/3/2019) secondo cui va riconosciuta la competenza per materia del Giudice di Pace nel caso di opposizione a fermo amministrativo, trattandosi di giudizio di accertamento negativo del credito nel quale trovano applicazione gli stessi criteri di competenza previsti, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. e di opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7;

che, alla luce di quanto esposto, va determinata la competenza per materia del Giudice di Pace;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace, innanzi al quale la causa andrà riassunta.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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