Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3341 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 28/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il resistente l’Avvocato FISCHIONI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

ricorso del Ministero.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. P.B., in proprio e quale socia della società MC Garef snc, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria sulla base di un controllo operato dalla Guardia di Finanza nei confronti della MC Garef snc con processo verbale di constatazione del 17.12.99; avvisi relativi all’ILOR sui redditi della società e all’IRPEF sui redditi personali della stessa sig.ra P. per gli anni 1993,1994 e 1995.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione distaccata di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava illegittimi gli avvisi accertamento.

A fondamento della decisione la Commissione Tributaria Regionale – premesso che dalla certificazione della Camera di Commercio risultava che l’amministrazione e rappresentanza della società MC Garef era affidata ad entrambi i soci G.M.A. e P.B., con firma disgiunta per gli atti ordinaria amministrazione di valore fino a L. cinquanta milioni e con firma congiunta per gli atti di ordinaria amministrazione di valore maggiore e per tutti gli atti di straordinari amministrazione – affermava che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza posto a base degli avvisi di accertano impugnati doveva essere notificato anche alla socia P. (e non solo alla socia G., come era stato fatto). Sulla scorta di tale assunto la Commissione Tributaria Regionale – richiamato il principio per cui un avviso di accertamento motivato per rinvio ad un processo verbale di constatazione deve giudicarsi nullo qualora il processo verbale di constatazione non sia stato portato a conoscenza del contribuente – affermava che gli avvisi di accertamento impugnati risultavano “sprovvisti dell’atto prodromico” e, quindi, illegittimi.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia. La sig.ra P. si è costituita nel giudizio di cassazione depositando controricorso, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla difesa erariale si fonda su un unico complesso motivo, rubricato come:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 146 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La ricorrente censura l’argomento della sentenza impugnata secondo cui – poichè, per gli atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione di valore fino a cinquanta milioni, la rappresentanza della società MC Garef era affidata ad entrambi i soci G.M. A. e P.B. – gli atti fiscali emessi nei confronti della società avrebbero dovuto essere notificati ad entrambi i soci.

Al riguardo la ricorrente sottolinea che la disciplina della notifica degli atti ad una società si rinviene nell’art. 145 c.p.c. e prescinde completamente dalla individuazione della persone fisiche titolari del potere di legale rappresentanza della società destinataria della notifica. Deduce quindi la ricorrente che la notifica degli atti fiscali (e, in particolare, del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 17.12.99), effettuata presso la sede legale della società a mani della socia G., doveva giudicarsi regolare e, conseguentemente, era errato l’argomento su cui si fondava la decisione impugnata, vale a dire che gli avvisi di accertamento contestati dalla P. sarebbero stati “sprovvisti dell’atto prodromico”.

Il ricorso dell’amministrazione si conclude col seguente quesito:

Se, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e degli artt. 145 e 156 c.p.c., la notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati alla persona giuridica contribuente debba essere eseguita presso la sede sociale mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverne le notificazioni.

La P., nel controricorso, contestata l’ammissibilità del ricorso dell’amministrazione, sull’argomento che detto ricorso risulterebbe sorretto da un motivo non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; tale sentenza infatti – espone la contro ricorrente – avrebbe annullato gli avvisi di accertamento non per il solo fatto che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza su cui detti avvisi si fondavano non era stato notificato alla P., ma perchè detto processo verbale di constatazione, oltre che non notificato alla P., non era stato nemmeno allegato agli avvisi di accertamento notificati alla P. che dal medesimo traevano origine; cosicchè la P. non era in condizione di conoscere il contenuto di tale processo verbale di constatazione e, pertanto, di difendersi.

Osserva il Collegio che il ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato non è ammissibile perchè la formulazione del motivo non è conforme al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nel presente giudizio di cassazione in quanto la sentenza impugnata è stata depositata in data (28.3.06) posteriore a quella (2.3.06) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (che ha introdotto nel codice di rito l’art. 366 bis c.p.c.) e anteriore a quella (4.7.09) di decorrenza dell’efficacia della L. n. 69 del 2009, art. 47, lett. D (che ha abrogato il suddetto art. 366 bis c.p.c.).

In via preliminare va rilevato che, ancorchè nella rubrica del motivo si faccia riferimento al vizio di “omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tale riferimento della rubrica (peraltro formulato in termini che non tengono conto della modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 all’art. 360 c.p.c., n. 5, il cui testo novellato parla di “fatto” e non di “punto”) non trova riscontro nell’esposizione del motivo stesso, nella quale non si rinviene alcuna indicazione del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione sarebbe inadeguata. L’assoluta genericità della censura relativa al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, impone quindi di ritenere tale censura nemmeno formulata, prima ancora che inammissibile per non avere la ricorrente assolto all’onere, impostole dall’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c., di offrire “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione “; indicazione, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve emergere da un momento di sintesi esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (sent. 8897/2008, ord. 27680/2009).

Quanto alla censura proposta con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 146 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, si rileva che il quesito di diritto formulato dalla ricorrente a conclusione della illustrazione del motivo – trascritto sopra -non è conforme al paradigma fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c..

Al riguardo si osserva che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e deve quindi porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 28054 del 2008, cit.;

n. 26020 del 2008; n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008; n. 7197 del 2009).

I principi espressi dalle Sezioni Unite sono poi stati ulteriormente dettagliati dalla Terza Sezione con la precisazione che è inammissibile il motivo di impugnazione in cui il quesito di diritto non indichi le due opzioni interpretative alternative, quella adottata nel provvedimento impugnato e quella proposta dal ricorrente (vedi la sentenze n. 24339/08: “Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile”; nello stesso senso, Ord. 4044/09).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, in quanto il quesito formulato a conclusione del motivo non presenta alcun concreto ancoraggio alla fattispecie decisa e non investe la Corte della richiesta di indicare, in relazione alle disposizioni di cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione, quale sia l’interpretazione corretta tra due ipotesi alternative (quella adottata nella sentenza impugnata e quella, diversa, che il ricorrente assume essere esatta); ma si risolve nella tautologica ripetizione delle parole dell’art. 145 c.p.c., comma 1(“la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni”), fatte precedere dalla preposizione dubitativa “se”. Il ricorso va quindi rigettato, attesa l’inammissibilità del relativo motivo.

Le spese si compensano, risalendo il ricorso ad epoca precedente alla formazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 366 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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