Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3341 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 05/02/2019), n.3341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9307/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni 265 presso lo studio dell’avv. Domenico Liberatore,

rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ottaviano, del Foro di

Vasto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, sez. di

Ancona, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2142/2018 del TRIBUNALE DI ANCONA, pubblicato

il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal Pres. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Con ricorso notificato il 21 marzo 2018 D.A., cittadino della Nigeria, ha impugnato per cassazione, sulla base di quattro motivi, il decreto del Tribunale di Ancona n. 2142/2018 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona in data 13 giugno 2017, che aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria, nonchè la domanda di accertamento del diritto alla protezione umanitaria, in conseguenza del pericolo di essere arrestato a causa del suo orientamento sessuale. In particolare, lo straniero aveva dedotto che dopo una delusione amorosa aveva iniziato a frequentare un amico, col quale era diventato sempre più intimo, tanto che il loro rapporto si era trasformato in una stabile relazione sentimentale. Nell’aprile 2016, rientrando a casa dal lavoro, i vicini lo avevano avvertito che la polizia lo stava cercando e che avevano arrestato il suo compagno. Avendo intuito che il motivo di tali ultimi eventi era connesso all’orientamento sessuale della coppia e nel timore di finire anch’egli arrestato, posto che in Nigeria l’omosessualità costituisce reato punito con la pena fino a 14 anni di reclusione, aveva deciso di fuggire, rifugiandosi prima in Niger e poi in Libia e arrivando successivamente in Italia.

2) A fondamento della decisione, il giudice di merito ha così argomentato:

a) le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero indotto a lasciare il paese di origine non sono credibili, in quanto, pur essendo a conoscenza delle pene previste in Nigeria per l’omosessualità, egli ha affermato di aver vissuto liberamente la sua relazione omosessuale con il compagno (di cui non ha menzionato il nome) che poi sarebbe stato arrestato, mentre egli, in modo del tutto generico, sarebbe riuscito fuggire, fornendo così un racconto fondato su fatti tra loro inconciliabili;

b) la Nigeria è uno stato molto esteso, costituito da ben trentasei stati confederati; gli stati a rischio di violenza indiscriminata e generale e di conflitto armato sono quelli situati al nord, mentre il ricorrente proviene da differente zona, l’Edo State, situato nella Nigeria meridionale; è da escludere inoltre che, nel caso di specie, il ricorrente si trovi nelle condizioni di non potere o non volere, a causa del timore della persecuzione, avvalersi della protezione del paese di provenienza;

c) il ricorrente non ha comunque fatto riferimento al pericolo di attentati terroristici;

d) non sussiste il rischio che lo straniero sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese di origine; dagli accadimenti riferiti dal ricorrente non emergono elementi di fondatezza a sostegno di un’ipotesi di danno grave;

e) non ricorrono neppure situazioni soggettive di particolare vulnerabilità per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3) Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge e travisamento di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 censura il decreto impugnato per avere il Tribunale ritenuto non credibile il racconto del ricorrente.

Osserva il collegio che “La valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ” (Cass. 27503/2018). Tale apprezzamento di fatto è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, “…come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., 8053/2014). Al di fuori di dette ipotesi, “il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. 23940/2017).

4.1) Alla stregua dei principi sopra enunciati, la doglianza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile, in quanto si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale sulla non credibilità del racconto dello straniero e nella prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle sue dichiarazioni. Il vizio di motivazione rappresentato (travisamento di fatti decisivi) non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la motivazione posta a base della decisione del giudice di merito non è meramente apparente, come lamentato dal ricorrente, ma si fonda su un nucleo argomentativo logico che ha evidenziato con coerenza le ragioni dell’inattendibilità della narrazione del ricorrente stesso (v. il precedente par. 2, sub a).

4.2) Il ricorrente ha sollevato censura anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 sempre con riferimento alla credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente protezione.

Anche tale profilo di doglianza è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, ha dedotto in modo del tutto generico la violazione delle nome di legge sopra indicate, attraverso il richiamo delle disposizioni asseritamente disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale. Ma questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015). “Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. 7394/2010).

5) Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando ancora violazione di legge e vizio di motivazione, critica la decisione del Tribunale di non ritenere configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in relazione alla sua dichiarata omosessualità. Lamenta altresì che il giudice di merito non si sia avvalso dei propri poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria in ordine alla repressione della omosessualità in Nigeria.

La censura, comunque inammissibile in quanto prospetta una doglianza attinente al merito in contrapposizione all’accertamento del Tribunale, è assorbito dalla ritenuta non credibilità della narrazione dei fatti compiuta dal ricorrente. Il vizio di motivazione, peraltro meramente enunciato, non è neppure conforme al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente ratione temporis.

6) Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando ancora violazione di legge e vizio di motivazione, critica la decisione del Tribunale di non ritenere configurabile, a causa della ritenuta inesistenza di una situazione di conflitto armato nell’area geografica di provenienza del richiedente, il pericolo di un danno grave e i presupposti della protezione sussidiaria. Lamenta altresì che il giudice di merito non si sia avvalso dei propri poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria.

La censura è in primo luogo inammissibile in quanto prospetta una doglianza attinente al merito in contrapposizione all’accertamento del Tribunale. Anche in relazione a tale motivo, il vizio di motivazione, peraltro meramente enunciato, non è conforme al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente ratione temporis. Il motivo è anche infondato nella parte in cui denuncia il mancato esercizio del potere di cooperazione istruttoria, perchè il Tribunale ha compiutamente esercitato detto potere, richiamando come fonti di conoscenza agenzie internazionali accreditate (UNHCR), che hanno escluso che la zona di provenienza del ricorrente (Edo State, situato nella Nigeria meridionale) sia caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata o da conflitti armati.

7) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia, mancata motivazione o motivazione apparente in ordine al diniego di protezione umanitaria.

La doglianza è inammissibile. La negazione della protezione umanitaria discende dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, sia la credibilità del ricorrente che l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dal Tribunale viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

A non differenti conclusioni si perviene sulla base della disciplina dettata dal D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, a prescindere dalla sua applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio, non contenendo il ricorso per cassazione alcuna indicazione di elementi di fatto riconducibili alle fattispecie prese in considerazione dalla nuova normativa.

8) Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorrente è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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