Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33409 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20199/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO,

29, presso lo studio dell’avvocato SERENELLA RUGGERI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MASSIMO GENTILI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/02/2014 R.G.N. 447/2013.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di M.D. alla rideterminazione dell’anzianità per ricostruzione della carriera, alla data del 1 gennaio 2006, in anni 20 e mesi 4 posticipando alla data del 1 gennaio 2007 il passaggio alla V posizione economica nonchè alla data del 1 settembre 2013 il passaggio alla VI posizione con detrazione delle relative differenze retributive riconosciute per l’annualità di anzianità così ridotta;

2. essa, richiamati i principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 2037 del 2013, ha ritenuto che la L. n. 312 del 1980, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio a un ruolo ad un altro consentendo, nel rispetto delle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, la mobilità in senso orizzontale e verticale e che del citato art. 57, comma 2, ha previsto espressamente il passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore anche al personale delle scuole materne, fermi in ogni caso i requisiti richiesti dal D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77;

3. per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale M.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

4. con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 312 del 1980, art. 57 (ora D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 472), D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77 (ora del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 487), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e con l’art. 14 preleggi;

5. confrontandosi con i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 2037 del 2013, prospetta la necessità di rimeditazione di tali principi e, non negando il diritto del docente che sia transitato dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola primaria e successivamente a quello della scuola secondaria al riconoscimento del servizio prestato nei ruoli della scuola materna, sostiene che tale diritto nei casi in cui vi sia stato un “salto” dalla scuola materna a quello della scuola secondaria può essere riconosciuto solo pro quota ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485;

6. il ricorso è infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9144/2016, secondo cui in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anzichè nei limiti della cd. temporizzazione;

7. il Collegio ritiene di dare continuità al principio innanzi richiamato, ribadito da questa Corte nelle decisioni nn. 29791/2018, 9397/2017, 8998/2017, 19779/2016, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato;

8. il ricorso va in conclusione rigettato;

9. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. SSUU 9938/2014; Cass. 17361/2017).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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