Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33406 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20883/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

T.V.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 203, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

CARDARELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543/2014 della CDRTE D’APPELLO di MILANO,

depositata Li 09/06/2014 R.G.N. 574/2011.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 543 del 2014, rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero della giustizia, nei confronti di T.V.T., avverso le sentenze n. 153 del 2010 e n. 454 del 2011, emesse tra le parti dal Tribunale di Milano.

2. Il lavoratore, dipendente con inquadramento nel profilo di ufficiale giudiziario, area funzionale C, posizione economica C1, aveva adito il Tribunale esponendo di essere stato assente per malattia in alcuni periodi, e di essersi visto decurtare dalla retribuzione mensile due voci retributive rappresentate dalla percentuale sui crediti recuperati dell’erario, di cui al del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122 e dal 50% dell’indennità di trasferta, pur trattandosi di voci retributive contemplate dall’art. 2 del CCNL 24 aprile 2002, rubricato “struttura della retribuzione”.

Aveva chiesto, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto all’intera retribuzione fissa mensile nei periodi di assenza per malattia, comprensiva della quota pari al 50% dell’indennità di trasferta e della percentuale sui crediti recuperati all’erario, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate, pari a Euro 2.508,00.

3. Il Tribunale di Milano con sentenza parziale accoglieva la domanda per il periodo non prescritto, dal 3 febbraio 2004 all’8 maggio 2004, e con sentenza definitiva condannava il Ministero a pagare al lavoratore la somma di Euro 1.889,41.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso il lavoratore.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 122 e 133, D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6, L. n. 28 del 1999, art. 7, comma 1, art. 21, comma 7 e 34 del CCNL 16 maggio 1995, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 7, comma 1, artt. 2, 5 e 6 del CCNL 24 aprile 2002, artt. 1361 e 1362, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente dopo avere affermato che il trattamento retributivo degli ufficiali giudiziari è oggetto di una complessa e autonoma disciplina, come si evince dal D.P.R. n. 1229 del 1959, rileva che la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego ha lasciato immutato il quadro normativo, rendendosi necessaria una contrattazione a parte, rappresentata dal CCNL 24 aprile 2002.

L’art. 2 del suddetto CCNL disciplina la struttura della retribuzione ed elenca le voci retributive che competono agli ufficiali giudiziari.

Tale norma, a differenza delle clausole collettive che disciplinano la retribuzione del personale del Comparto ministeri (artt. 29 e 34 del CCNL 16 maggio 1995, ed art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999), si limita ad elencare tutte le voci retributive senza distinguere le voci fisse da quelle accessorie.

Passando ad esaminare la disciplina dell’indennità di trasferta, l’art. 2 cit. sancisce che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti con il 50% dell’indennità di trasferta ove spettante. La spettanza va determinata con riguardo al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 133, comma 1, che prevede che l’indennità spetti per gli atti compiuti fuori dall’edificio in cui ha sede l’ufficio.

Pertanto, assume il ricorrente, tale indennità è dovuta a rimborso di ogni spesa per il viaggio di andata e di ritorno.

Nel citato art. 133, l’art. 7, comma 1, della L. n. 28 del 1999, ha introdotto la previsione che “Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all’ufficio stesso”.

Il CCNL del 24 aprile 2002, in particolare artt. 2 e 5, annovera tra le voci retributive il 50% dell’indennità di trasferta, ove spettante.

L’art. 133 cit. è poi stato abrogato e trasfuso nel D.P.R. n. 115 del 2002.

Dal suddetto quadro normativo e contrattuale, afferma il ricorrente che emergerebbe che l’indennità di trasferta non è una componente fissa della retribuzione, essendo variabile ed accessoria, rapportata in concreto alla produttività o cooperazione del funzionario UNEP o dell’ufficiale giudiziario, relativamente all’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

In tal senso, si era pronunciato il giudice di legittimità con la sentenza n. 12906 del 2013, affermando che “l’indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziali dal D.P.R. n. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, per gli atti compiuti fuori dell’edificio ove ha sede l’ufficio, non costituisce trattamento fisso e continuativo ma piuttosto rimborso spese connesso all’imprescindibile compimento delle peculiari attività di notificazione: “per gli atti compiuti fuori dell’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede è dovuta all’ufficiale giudicano, a rimborso di ogni spesa, l’indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione…” (art. 133 cit.)”.

Poichè l’art. 21, comma 7, lett. a), del CCNL del 1995, applicabile a tutti i dipendenti statali stabilisce che l’individuazione delle voci retributive da computare ai fini della corresponsione della retribuzione ai lavoratori, deve tener conto della fissità e ricorrenza del trattamento retributivo, l’indennità di trasferta non poteva essere corrisposta, in quanto non era un componente fisso della retribuzione, ma accessorio e variabile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 38, 122, 167, D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 6, L. n. 28 del 1999, art. 7, comma 1, art. 21, comma 7 e art. 34, del CCNL 16 maggio 1995, artt. 2, 5 e 6 del CCNL 24 aprile 2002, degli artt. 1361 e 1362, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la sentenza di questa Corte, n. 12906 del 2013, ha affermato che: “alla voce detta doppio decimo, il D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, ha altresì previsto che la retribuzione degli ufficiali giudiziali sia costituita da “una percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari” (art. 122, n. 2 cit.)”.

Osserva, altresì che la Corte d’Appello ha impropriamente richiamato l’Accordo 22 maggio 2009, in quanto lo stesso è estraneo, ratione temporis, alla vicenda in esame (2002-2004, CCNL 2002), e con valenza innovativa e non ricognitiva, ha riconosciuto l’attribuzione della percentuale al personale UNEP assente per malattia.

Anche in questo caso si tratta di voce non fissa della retribuzione mensile, ma variabile e accessoria, avendo natura proventistica ed eventuale rispetto all’effettivo svolgimento dell’attività di istituto.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e vanno accolti.

4. Come questa Corte a Sezioni Unite ha affermato (Cass. S.U. n. 16895 del 2006, cui adde Cass. n. 16125 del 2009), gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari addetti agli UNEP si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poichè essi, quali “ausiliari dell’ordine giudiziario” (come definiti dall’art, 1 del D.P.R. n. 1229 del 1959, al fine di attestare il collegamento funzionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile inserimento nell’amministrazione giudiziaria, idoneo ad escludere in radice qualsiasi accostamento della loro collocazione lavorativa a quella di privati cittadini esercenti pubbliche funzioni, e, del resto, la legge (D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 2) li equipara ai predetti impiegati statali agli effetti, tra l’altro, dei congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni.

4.1. Il personale UNEP, dunque, rientra a pieno titolo tra i destinatari del CCNL Comparto Ministeri, non costituendo più una “carriera speciale”, bensì uno specifico “profilo professionale” dei dipendenti de lo Stato (di cui al D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell’attuale D.Lgs. n. 165 del 2001 (v., Cass. 9 luglio 2009 n. 16125).

In relazione alle modalità della prestazione lavorativa del personale in questione, le parti contrattuali hanno previsto l’emanazioi. e di “eventuali norme di raccordo per l’adeguamento della disciplina di particolari istituti” (cfr. CCNL 16 febbraio 1999 Comparto Ministeri, art. 1, punto 2).

Tali norme di raccordo sono state emanate con il CCNL 24 aprile 2002, il quale prevede le voci retributive spettanti agli ufficiali giudiziari (struttura della retribuzione: art. 2), il minimo garantito (art. 4), l’indennità di trasferta per ogni atto compiuto fuori dall’edificio ove la sede l’ufficio giudiziario (art. 5), la percentuale sui crediti recuperati dall’erario (art. 6), il tempo di lavoro (art. 7), disponendo a tale ultimo riguardo che gli ufficiali giudiziari “organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati”.

Lo stesso contratto collettivo stabilisce inoltre (art. 9) che, per quanto non previsto dalla normativa di raccordo, il rapporto di servizio del personale UNEP rimane regolato “dalle pertinen1:i norme speciali contenute nel D.P.R. n. 1229 del 1959 e dalle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali del Comparto ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore” (Cass., 15074 del 2014).

4.2. L’art. 133 del citato D.P.R. sancisce che “Per gli atti compiuti fuori dell’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede è dovuta all’ufficile giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l’indennità di trasferta”. Tale disposizione è stata poi trasfusa nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 20.

La retribuzione degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, comprende anche, a norma del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, n. 2 “una percentuale sui crediti recuperati dallo erario, sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dell’erario oer effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento” (Cass., n. 22868 del 2013).

4.3. A sua volta l’art. 2 del CCNL 24 aprile 2002 all’art. 2, indica gli elementi che compongono la retribuzione, tra cui le due voci per cui è causa (comma 1, lett. f e lett. g).

In particolare l’indennità di trasferta nella misura del 50% compete “ove spettante” (ai sensi dell’art. 5; “Per ogni atto compiuto fuori dell’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede è dovuta all’ufficio le giudiziario, a titolo di rimborso di ogni spesa, l’indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ne le misure e con le procedure stabilite dal D.P.R. n. 1229 del 1959, in tutte le ipotesi ivi previste”), mentre sui crediti recuperati è dovuta una percentuale.

Tali voci sono escluse dal minimo garantito ai sensi dell’art. 4.

4.4. In mancanza di una espressa previsione, le assenze per malattia trovano disciplina contrattuale nell’art. 21, comma 7, del CCNL Comparto ministeri, che, in relazione al trattamento economico spettante al dipendente in tale evenienza, stabilisce che è dovuta, in tutto o in parte, in ragione della durata dell’assenza, la retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.

5. Dunque, in primo luogo, occorre stabilire se le suddette voci costituiscono o meno elemento accessorio della retribuzione e rientrino o meno nella retribuzione fissa.

Quanto alla percentuale sul recupero dei crediti, questa Corte, con la sentenza n. 13152 del 2016, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato la natura accessoria e variabile della suddetta quota percentuale attribuita con criterio di riparto nazionale.

Si tratta di una indennità incentivante variabile e accessoria.

La citata sentenza ha, altresì posto in evidenza come la stessa non rientra nel cd. minimo garantito, atteso che calla lettura del combinato disposto dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 2, comma 1, del CCNL del 2002 cit., emerge che il minimo garantito è costituito dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione individuale di anzianità, sicchè sono state le stesse parti collettive ad escludere che l’elemento accessorio della quota percentuale variabile del 15% sui crediti recuperati da Fisco potesse entrare a fare parte di tale minimo garantito.

Analogamente, anche l’indennità di trasferta, a cui la giurisprudenza di legittimità (si v., Cass., n. 29855 del 2017), successi?a alla sentenza n. 12906 del 2013, ha riconosciuto natura retributiva e non di mero rimborso spese, non rientra nel minimo garantito ed ha carattere di retribuzione non fissa, ma variabile e accessoria di natura incentivante.

6. Nè tali voci accessorie sono richiamate dalla Tabella B cui fa riferimento l’art. 34 del CCNL Comparto ministeri a cui rinvia il suddetto art. 21, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia.

7. Pertanto, l’indennità di trasferta e la quota sui crediti riscossi dall’erario, per cui è causa, poichè, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse, ma accessorie e variabili della retribuzione, non possono essere ricomprese nelle spettanze retributive che devono essere corrisposte nel periodo di malattia.

8. Infine si osserva che solo con l’Accordo del 22 maggio 2009, che non trova applicazione ratione temporis nella fattispecie in esame, come dedotto dall’Amministrazione e non contestato in modo circostanziato dal lavoratore, la percentuale sui crediti recuperati è stata riconosciuta nel periodo di malattia, senza tuttavia affermarne il carattere non accessorio, ma richiamandone il collegamento con la funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari.

9. La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali che vengono in rilievo, nonchè dei principi sopra richiamati.

10. Il ricorso deve essere accolto e per l’effetto la sentenza di appello va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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