Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33405 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19226/2016 proposto da:

P.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MAURO SCANCARELLO in virtù di delega in atti.

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico, soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/02/2016 R.G.N. 585/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Previo ricorso al Tribunale di Genova P.P. ne otteneva il decreto con cui veniva ingiunto a Trenitalia spa, in qualità di debitore solidale ex art. 1676 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, ed accordi privati, il pagamento della somma di Euro 1.486,60 a titolo di una tantum contrattuale, a copertura del periodo 1.1.2009 – 31.8.2012.

2. Notificato il provvedimento monitorio unitamente all’atto di precetto, Trenitalia spa proponeva sia opposizione ex art. 645 c.p.c., sia opposizione all’esecuzione avverso l’atto di pignoramento presso terzi nelle more azionato.

3. Relativamente a quest’ultima, a seguito del rigetto dell’inibitoria e della riassunzione del giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale, con sentenza n. 607/2014 respingeva il ricorso evidenziando che, essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto anche in forza dell’art. 1676 c.c., ed essendo stato emesso senza riferimento ad alcuna norma di legge, anche a volere ritenere tempestivamente eccepito il beneficium excussionis, e quindi inammissibile una azione esecutiva fondata sulla responsabilità solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, il titolo esecutivo rimaneva comunque supportato dall’art. 1676 c.c., in base alla quale l’esecuzione doveva ritenersi legittimamente avviata.

4. Avverso questa pronuncia proponeva appello Trenitalia spa ed il giudizio veniva sospeso dalla Corte di Genova in attesa della definizione del procedimento di primo grado relativo all’opposizione ex art. 645 c.p.c., che veniva concluso, dal Tribunale, con la pronuncia n. 359/2015, passata in giudicato, che revocava il decreto monitorio accertando un minor credito e limitando il beneficium excussionis alla parte dell’una tantum relativa ai mesi da aprile 2012 ad agosto 2012, cioè al periodo successivo all’entrata in vigore della modifica del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, introdotta dalla L. 4 aprile 2012 di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

5. Riassunto il giudizio di appello, la Corte territoriale, in riforma della sentenza n. 607/2014, con la pronuncia n. 83 del 2016, dichiarava che P.p. non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti di Trenitalia spa senza previa escussione dell’obbligato principale Compass Group Italia spa e condannava il lavoratore a restituire quanto percepito in forza della procedura esecutiva presso terzi, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

6. I giudici di seconde cure, richiamando propri precedenti giurisprudenziali, rilevavano che Trenitalia spa aveva tempestivamente eccepito il beneficio di preventiva escussione nel ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo ove, peraltro, la somma spettante al P. a titolo di “una tantum” era quella minore di Euro 1.046,95 essendo stato ritenuto insussistente il credito relativamente al periodo di lavoro alle dipendenze di precedenti appaltatori.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado P.P. affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso Trenitalia spa.

8. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene eccepito la nullità della sentenza per extra-petizione e contraddittorietà, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nel capo in cui era stato accertato il diritto di Trenitalia spa di valersi del beneficio della preventiva escussione, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, pur non formando detta questione espressamente oggetto di gravame.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., anche in combinato disposto tra loro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale, in violazione del principio del giudicato, in riforma della pronuncia di primo grado, accertato erroneamente l’illegittimità della procedura esecutiva intentata contro Trenitalia spa in ragione della mancata preventiva escussione del debitore principale dell’intero credito quando, invece, per la parte non marginale del credito accertato in prime cure, l’eccezione di preventiva escussione dell’appaltatore era stata considerata dal Tribunale infondata.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1292 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. b), art. 11 preleggi, anche in combinato disposto tra loro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere, erroneamente, la Corte territoriale rilevato che, risalendo l’appalto oggetto del giudizio al 2009/2010, il regime di solidarietà applicabile era quello previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, all’epoca vigente e non quello introdotto dal D.L. 9 febbraio 2015, n. 5, art. 21, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. a) e b).

4. Con il quarto motivo il P. deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112,645 c.p.c., art. 653 c.p.c., comma 2, anche in combinato disposto tra loro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere l’infondatezza delle difese svolte dal lavoratore in relazione alle previsioni di cui all’art. 1676 c.c., in quanto nella sentenza conclusiva dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’assenza di riferimenti alla suddetta norma avrebbe confermato che il titolo di responsabilità di Trenitalia fosse solo quello del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.

5. Il primo motivo, riguardante vizi processuali della gravata sentenza, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

6. Il vizio di ultra-petizione o extra-petizione ricorre solo quando il giudice del merito, alterando gli elementi obiettivi della azione (petitum e causa petendi) emetta un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti della pretesa o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21.3.2019 n. 8048; Cass. 11.4.2018 n. 9002).

7. Nella fattispecie in esame, il thema decidendum del giudizio di appello riguardava l’accertamento della sussistenza dei presupposti di legge in capo al P. per procedere in via esecutiva nonchè la tematica della opponibilità del beneficio di preventiva escussione, di talchè il denunciato vizio non è ravvisabile.

8. La doglianza riguardante la contraddittorietà della motivazione è, invece, inammissibile perchè, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che riduce il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale” (cfr. per tutte Cass. n. 8053 del 2014), essa sussiste solo quando si verta in presenza di argomentazioni contrastanti tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi e, quindi assimilabile ad una sostanziale mancanza di argomentazioni (cfr. Cass. 4.4.2014 n. 7983; Cass. 30.6.2015 n. 13318): ipotesi questa non rilevabile nel caso di specie ove il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, per ritenere che il P. non aveva il diritto di procedere esecutivamente contro Trenitalia in mancanza della preventiva escussione dell’obbligato principale, è chiaro e fondato sulla circostanza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la committente aveva eccepito il beneficium excussionis.

9. Il secondo motivo è infondato perchè il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma, effetto, suscettibile di acquisire efficacia decisoria nell’ambito della controversia (Cass. 17.4.2019 n. 10760; Cass. 8.10.2018 n. 24783).

10. Nel caso in esame, in relazione al beneficium excussionis, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si è limitato ad affermare che detto beneficio “potrebbe al più riguardare una parte marginale del credito…”.

11. Orbene, osserva il Collegio che, a prescindere dalla fondatezza o meno della argomentazione, l’assunto del Tribunale, prospettato grammaticalmente con il verbo condizionale e nelle forme di un “obiter”, di certo non può assumere la efficacia decisoria nei termini di cui sopra evidenziati, sicchè la Corte territoriale ben poteva, come poi ha fatto, riconsiderare la questione.

12. Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento perchè il regime di solidarietà applicabile, per la sua natura sostanziale, è quello vigente al momento dell’assunzione dell’obbligazione e, quindi, dell’insorgenza del credito del lavoratore (28 giugno 2012 per la sua natura causale nel CCNL del 28.6.2012) (cfr. Cass. 13.2.2019 n. 4237) e non quello vigente al momento della stipulazione del contratto di appalto del 2009/2010.

13. Vertendo l’oggetto della richiesta di cui alla censura unicamente sul punto della individuazione del regime normativo di solidarietà applicabile e non essendovi stato ricorso incidentale della società, questo Collegio deve limitarsi a respingere la doglianza pur dando atto la disciplina applicabile sarebbe stata quella prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, art. 21, conv. con modificazioni nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 7.4.2012 al 17.7.2012.

14. Il quarto motivo è, infine, infondato perchè la fonte dell’obbligazione della responsabilità solidale di Trenitalia spa è stata, dai giudici di seconde cure, giudizialmente individuata nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, con assorbimento delle ulteriori causali, atteso che tutto il thema decidendum del giudizio di primo grado era stato incentrato sui presupposti di operatività della predetta norma con esclusione di ogni ritenuto riferimento alla disposizione di cui all’art. 1676 c.c..

15. Trattasi di valutazione congrua ed adeguata degli atti processuali rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a prospettare una interpretazione alternativa con una censura, peraltro, priva di specificità perchè in essa si è limitato a riportare solo stralci della sentenza richiamata in modo da non consentire un corretto accertamento della conformità della esegesi compiuta ai principi regolanti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di quello di opposizione all’esecuzione.

16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

17. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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