Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33402 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14992-2014 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.BLUMENSTIHL 55,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GAROFALO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2180/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2013, R. G. N. 5871/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23 maggio 2013, ha respinto l’appello proposto da M.E., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo per la dipendenza da causa di servizio delle infermità manifestatesi nel corso del rapporto lavorativo (infarto anterosettale del miocardio e infarto miocardico acuto in sede inferiore).

2. Per la Corte di merito, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, l’infarto acuto del miocardio in sede anterosettale e l’infarto miocardico acuto in sede inferiore non erano ricollegabili all’attività lavorativa espletata che, considerata in ogni suo aspetto, non poteva aver svolto, neppure sotto il profilo concausale efficiente o determinante, alcun ruolo nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità, tenuto conto che non risultava essere caratterizzata da particolari abnormi responsabilità o da eccezionali disagi tali da prevalere su condizioni personali favorenti.

3. La Corte di merito riaffermava, inoltre, con il primo giudice, la tardività del documento recante relazione del capo dell’Ufficio del Registro di Ischia, attestante il carattere oltremodo stressante dell’attività lavorativa, sul presupposto che detto documento, peraltro contenente circostanze fattuali ulteriori rispetto a quelle già dedotte nell’atto introduttivo, non fosse stato tempestivamente allegato al ricorso di primo grado.

4. Avverso tale sentenza ricorre M.E., con ricorso affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Non vi è prova, agli atti, del perfezionamento del procedimento notificatorio, ancorchè la nota di deposito e iscrizione a ruolo indichi l’esecuzione della notifica avvenuta in data 23 maggio 2014, tuttavia, ancora prima di delibare l’inammissibilità, il Collegio ritiene doversi procedere alla disamina del ricorso.

6. Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c. per avere i giudici del merito ritenuto inammissibile il documento attestante le mansioni in dettaglio svolte e le disagevoli condizioni di espletamento dell’attività lavorativa, volto ad esplicare dettagliatamente i fatti già esposti nel ricorso introduttivo e a fronte dell’esito delle consulenze tecniche d’ufficio nel senso che il servizio prestato non avesse svolto, sotto il profilo causale e concausale, un ruolo determinante nell’insorgenza e o nella successiva evoluzione della patologia; violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 64 in relazione al D.P.R. n. 349 del 1994, art. 1 e ss. avvalorando il predetto documento la dipendenza da causa di servizio delle patologie; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 349 del 1994, art. 8 per non avere l’amministrazione motivato l’adesione al parere negativo espresso dal Comitato di verifica al quale, poi, i giudici di merito si sono adeguati, non motivato tale aspetto, nella specie, in modo congruo; nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per avere il primo giudice, e di conseguenza la Corte di merito, pronunciato d’ufficio in ordine alla non tempestiva produzione documentale senza un’espressa eccezione da parte della convenuta e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non essersi espressa sui motivi di gravame con i quali si lamentava la mancata ammissione della prova per testi, tempestivamente articolata nel ricorso di primo grado, sui quali la Corte avrebbe dovuto pronunciare in ordine all’irrilevanza o non ammissione.

7. Il ricorso è da rigettare.

8. Nel rito del lavoro l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale.

9. Le Sezioni Unite della Corte, sentenza n. 8202 del 2005 (e successiva conforme giurisprudenza di questa Corte), hanno chiarito che il rigoroso sistema di preclusioni del rito speciale trova un contemperamento ispirato all’esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento.

10. Tale contemperamento si rinviene nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, per altro, da esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo e nel contraddittorio delle parti stesse.

11. Quanto alla decadenza della parte dal diritto di produrre documenti non indicati negli atti introduttivi di lite (salvo che si siano formati successivamente o che siano giustificati dallo sviluppo ulteriore del giudizio), costituisce principio consolidato che tale decadenza non impedisce al giudice l’acquisizione d’ufficio dei mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini del decidere e riferiti a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, nel rispetto del contraddittorio (cfr., per tutte, la già citata Cass., Sez.U. n. 8202 del 2005 cit.).

12. I giudici del gravame, per quanto detto, non avrebbero dovuto limitarsi a ritenere inammissibile il documento perchè non allegato al ricorso di primo grado e perchè incentrato su circostanze fattuali ulteriori rispetto a quelle già dedotte nell’atto introduttivo del giudizio, tuttavia i mezzi d’impugnazione incentrati sul documento al centro della sentenza ora impugnata non argomentano, per scalfirne l’esito, sulla decisività e l’indispensabilità in presenza delle quali i giudici d’appello avrebbero potuto/dovuto, ex art. 437 c.p.c., comma 2, acquisire il documento.

13. Il ricorrente, a confutazione della decisione, si limita a sottolineare il tenore del contenuto del documento, di mero dettaglio dei fatti già introdotti in giudizio, a rimarcare l’epoca di formazione dello stesso, successiva al deposito del ricorso, ad illustrarne la rilevanza in conseguenza dell’evoluzione della vicenda processuale contraddistinta dall’esito negativo delle consulenze tecniche d’ufficio, tutte circostanze inidonee a corroborarne la decisività ai fini del decidere nel senso della efficacia concausale o determinante dell’attività lavorativa sull’insorgenza ed evoluzione della malattia.

14. Infine, le ulteriori censure sono inammissibili: il terzo motivo, nonostante la rubrica, si risolve nella lamentela di un generico difetto di congruità della motivazione, neanche inscrivibile nel novellato art. 360 c.p.c., n. 5; dell’ultimo mezzo basti ricordare, infine, che è ravvisabile una violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, soltanto ove l’omessa pronuncia riguardi domande od eccezioni di merito e non anche eccezioni di rito o mere difese.

15. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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