Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33401 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21529-2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI n.

23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA LISA BUONADONNA e ELVIRA

MOREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/05/2014 R.G.N. 1964/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Salerno, adita dal Ministero della Giustizia, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso proposto da M.R. e, accertato lo svolgimento di mansioni superiori di direttore di cancelleria C3, aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo gennaio 2007/20 settembre 2009;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che i compiti svolti dall’appellato presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno erano riconducibili all’area ed alla posizione economica di inquadramento (C2), perchè l’ufficio non aveva la notevole complessità e la rilevanza che costituiscono elemento caratterizzante il profilo professionale di Direttore di cancelleria C3, in quanto non erano state costituite sottoripartizioni o articolazioni con rilevanza esterna, non era prevista una figura apicale del ruolo dirigenziale, la pianta organica prevedeva l’assegnazione di sole 19 unità di personale, non tutte presenti all’epoca dei fatti;

3. il giudice d’appello ha precisato che le declaratorie delle posizioni economiche C2 e C3 risultano perfettamente sovrapponibili, quanto alla direzione di un ufficio o di un servizio, sicchè è solo la maggiore complessità dell’ufficio diretto che rende superiori le mansioni espletate, complessità che va valutata in concreto non potendo essere affermata per il solo fatto che la pianta organica prevedesse un posto di Direttore di cancelleria C3;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Raffaele M. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali il Ministero ha opposto difese con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 25 del CCI Giustizia 1998-2001… degli artt. 52, commi 4

e 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, 24 CCNL Ministeri 1998-2001, 2099, 2126 c.c. e 36 Cost.-mancata applicazione delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.”

e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto sovrapponibili i profili professionali di Cancelliere C2 e di Direttore di Cancelleria C3, in realtà ben distinti e previsti nella pianta organica del Tribunale per i Minorenni di Salerno;

1.1. evidenzia che il Ministero con atto di macro organizzazione di valenza generale, adottato con D.M. n. 8.3.2007 aveva qualificato “strutture giudiziarie di notevoli complessità

e rilevanza” tutti i Tribunali e le Procure del Distretto di Salerno, escludendo solo le Sezioni Distaccate e gli Uffici del Giudice di Pace, ed aveva previsto che a dette strutture dovessero essere assegnati dipendenti inquadrati nell’area C, posizione economica C3;

1.2. richiama giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che allorquando, come nella fattispecie, l’inquadramento richieda la previa adozione di atti organizzativi, quest’ultima resta riservata all’amministrazione ed il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nè sindacarne le scelte;

1.3. non poteva, pertanto, la Corte territoriale ritenere priva di rilievo decisivo la circostanza che lo stesso Ministero, nel predisporre la pianta organica dell’ufficio, avesse ritenuto riconducibile all’area C, posizione economica C3, le mansioni poi affidate con ordine di servizio al ricorrente;

2. con la seconda censura, ricondotta ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., M.R., oltre a lamentare la violazione delle disposizioni di legge e di contratto già richiamate nel primo motivo, denuncia il “totale travisamento dei fatti e del loro inquadramento giuridico”, la “totale confusione delle figure professionali e delle relative mansioni”, la nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente;

2.1. il ricorrente, richiamate le declaratorie dei profili professionali, sostiene che al Cancelliere C2 è affidata la direzione di un singolo ufficio o servizio mentre al Direttore di Cancelleria C3 quella dell’intero ufficio giudiziario, che, nella specie, era stato ritenuto dallo stesso Ministero di notevole complessità e rilevanza;

2.2. evidenzia che l’incarico, assegnato con atto formale, aveva riguardato il posto resosi vacante a seguito del pensionamento di un dipendente inquadrato nel livello C3 ed era stato svolto sino a quando non aveva preso servizio altro Direttore di Cancelleria, egualmente inquadrato nell’area C, posizione economica C3;

3. con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 2697 c.c. e art. 111 Cost. nonchè le regole del contraddittorio nel disporre con l’ordinanza del 6 novembre 2013 l’acquisizione di documentazione che era onere del Ministero depositare in giudizio (tabelle esistenti presso il Ministero relative agli uffici giudiziari di notevole rilevanza e complessità) e che quest’ultimo non aveva prodotto neppure a seguito del provvedimento istruttorio;

3.1. assume che la documentazione depositata nel primo grado di giudizio unitamente al ricorso era sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda, in quanto dalla stessa emergeva la vacanza del posto di Direttore di Cancelleria C3, per coprire la quale era stato emesso l’ordine di servizio del 15 gennaio 2007;

3.2. infine il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata ex art. 2041 c.c. e rileva che le differenze retributive andavano comunque riconosciute a titolo di indebito arricchimento, essendo ingiustificato il ritardo con il quale l’amministrazione aveva provveduto alla copertura del posto vacante;

4. non può essere accolta l’eccezione, formulata dal Ministero della Giustizia, di inammissibilità del ricorso, perchè le ragioni sulle quali il controricorrente fa leva potrebbero condurre a ritenere non scrutinabile la sola censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 4 che nell’economia del ricorso assume una valenza residuale, in quanto l’impugnazione è in massima parte fondata sulla violazione di disposizioni di legge e di contratto richiamate nella rubrica dei motivi;

5. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere l’esercizio di mansioni superiori sul rilievo che la posizione economica C3 si differenziasse da quella C2 principalmente in ragione della complessità e rilevanza dell’ufficio diretto, complessità che il giudice era tenuto a verificare in concreto, essendo irrilevante che nella pianta organica fosse previsto un posto, pacificamente vacante, di Direttore di Cancelleria;

6. i primi due motivi di ricorso, al di là della formulazione delle rubriche, nello sviluppo argomentativo individuano correttamente la principale ratio decidendi della pronuncia e la censurano facendo leva su argomenti che prospettano una questione di diritto, non di fatto, e che il Collegio ritiene fondati in quanto in linea con l’orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie analoga, dal quale il giudice d’appello nella specie si è discostato;

7. da tempo si è affermato, in relazione alla questione della classificazione degli uffici UNEP, che presenta profili analoghi a quelli che qui vengono rilievo, che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell’ufficio NEP) presuppone che l’amministrazione abbia preventivamente individuato – con atto di macroorganizzazione di portata generale – i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (Cass. n. 21280/2006; Cass. n. 27018/2008; Cass. 11358/2009; Cass. n. 3615/2012);

8. sviluppando il richiamato principio è stata ritenuta fondata la pretesa del dipendente di vedersi riconoscere il differenziale economico D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 nel caso in cui l’atto di macroorganizzazione fosse stato adottato dal Ministero, che, previa valutazione delle caratteristiche proprie dell’ufficio, aveva ritenuto corrispondente alla professionalità del livello superiore le funzioni direttive dell’ufficio stesso (Cass. n. 2707/2018 e Cass. n. 9137/2018, che richiama Cass. n. 3588/2012 con la quale si è anche ritenuto irrilevante la successiva adozione di altro decreto ministeriale di diverso contenuto);

9. la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto richiamato nei punti che precedono perchè ha svalutato del tutto la classificazione contenuta nel decreto attraverso il quale il Ministero aveva esercitato il potere di adattare alla propria organizzazione i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva;

10. il primo ed il secondo motivo vanno pertanto accolti in parte qua e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, la quale procederà ad un nuovo esame, da condurre nel rispetto del principio di diritto enunciato nei punti 7 e 8, provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità;

11. al giudice del rinvio è demandata anche la valutazione dell’incidenza nella fattispecie, in cui viene in rilievo un’attività svolta a cavallo dell’entrata in vigore del CCNL 14.9.2007, del nuovo sistema di classificazione del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, perchè il diritto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 deve essere verificato de die in diem, sulla base della contrattazione collettiva vigente nel momento in cui la prestazione viene resa;

12. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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