Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33400 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22561-2017 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAGGIANO, 39,

presso lo studio dell’avvocato MARIA FONTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERMINIO COLAZINGARI;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO

CASATI 38 SCALA A INT 12, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CICINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

CICINI;

– controricorrente –

TO.SE., T.V., t.s., T.L.,

T.G., S.L., S.S., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4248/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per Cassazione, notificato a mezzo posta raccomandata in data 20,09.2017, la sig.ra M.P. ha chiesto alla Suprema Corte di Cassazione di cassare con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma la sentenza n. (OMISSIS) del (OMISSIS) emessa dalla 4.a sezione della Corte di Appello di Roma nella causa civile n. R.G. (OMISSIS), con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla sig.ra M.P. per la mancata rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti del convenuto T.L. litisconsorte necessario in quanto comproprietario dei beni a cui si riferisce la domanda.

A. sostegno del ricorso, la ricorrente, ha addotto un unico motivo. T.S. ha resistito con controricorso. To.Se., T.V., t.s., T.L., T.G., S.A., S.L., S.S., in questa sede, non hanno svolto attività giudiziale.

1. Con l’unico motivo di ricorso M.P. lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 150,163 bis, 164,291 e 331 c.p.c.); sull’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello per omesso rinnovo della notifica nel termine assegnato. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato posto che l’atto di appello è stato notificato con perfezionamento della notifica sia per l’udienza del 20 settembre 2011 che per l’udienza del 24 gennaio 2012 che infine per l’udienza del 5 giugno 2012. La prima volta all’udienza del 03.05.2011 la causa è stata rinviata all’udienza del 20.09.2011 per il rinnovo della citazione a T.L. perchè non era tornato indietro l’avviso di ricevimento postale della notificazione, senza fissazione di alcun termine. Notifica non andata a buon fine con restituzione del plico postale perchè il destinatario era sconosciuto all’indirizzo. La seconda volta all’udienza del 20.09.2011, la Corte rinvia all’udienza del 21.01.2012, a seguito dell’istanza dell’appellante di rinnovo della notifica, in quanto non era stato rispettato il termine a comparire, essendosi perfezionata la notifica in data 29.07.2011, dopo aver acquisito l’esatto indirizzo dall’anagrafe del Comune di Subiaco.

Tuttavia, anche a questa udienza, il procuratore dell’appellante chiedeva termini per il rinnovo della notifica, rappresentando che anche questa volta non era stato rispettato il termine a comparire e, quindi, la causa è stata nuovamente rinviata all’udienza del 05.06.2012, ove, finalmente, veniva depositato il rinnovo della notifica eseguita tempestivamente il giorno 21.02.2012.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso poteva era fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consigliere relatore, non vi sia evidenza decisoria e che la questione prospettata abbia bisogno di ulteriori approfondimenti, di dare incarico alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di Ufficio del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa al Presidente della Seconda Sezione Civile perchè assegni la causa ad una Pubblica Udienza. Manda alla Cancelleria per chiedere la trasmissione del fascicolo di Ufficio del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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