Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3340 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr RG 4262/2019
sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. R.G. 6594/2018
del 22/1/19 nel procedimento vertente tra:
P.M. da una parte, MINISTERO DEL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. SANLORENZO RITA che chiede che
la Corte di Cassazione accolga il regolamento di competenza e
affermi la competenza per territorio del Tribunale di Avellino.
Fatto
RILEVATO
che il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Napoli nella causa instaurata nei confronti del Miur da P.M., docente di scuola secondaria di secondo grado, titolare presso la dotazione organica Provincia di Napoli e assegnata in sede provvisoria all'(OMISSIS) dal 1/9/2016 al 31/8/2017, al fine di ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato, con rivalutazione della procedura di trasferimento e assegnazione della sede di servizio in un ambito della provincia di Avellino o Benevento in luogo di quella attribuitale nell’ambito (OMISSIS);
che, con ordinanza del 22 gennaio 2019, il Tribunale di Napoli, innanzi al quale la causa era stata riassunta, ha sollevato conflitto sulla ritenuta sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Avellino;
che il Procuratore Generale ha reso le sue c:onclusioni nel senso della individuazione della competenza del Tribunale di Avellino.
Diritto
CONSIDERATO
che le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del consolidato il principio (più volte ribadito in fattispecie sovrapponibile a quella in esame: Cass. 15 marzo 2018 n. 6458, Cass. 11 gennaio 2019 n. 506) secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talchè il giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. 29 febbraio n. 3111 del 2012; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007);
che, conseguentemente, la disposizione dr cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale “competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con risguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l’unica compatibile con l’anzidetta ratio legis, che l’art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi 2 e 4 (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691);
che, alla luce di quanto esposto, va determinata la competenza per territorio del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Avellino innanzi al quale la causa andrà riassunta.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020