Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3340 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11697/2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso dall’avvocato

Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– contoricorrente –

avverso la sentenza n. 1510/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Genova, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha dichiarato inammissibile il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul preliminare rilievo che il decidente avrebbe declinato, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., la cognizione della specie giudicando tardivo l’appello e non scusabile l’errore nel rispetto del termine, quantunque l’inosservanza di questo fosse imputabile al difensore del tempo che aveva omesso di redigere, notificare e depositare nei termini stabiliti il relativo atto di gravame.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il motivo, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire in relazione ad analoga corrispondente vicenda (Cass., Sez. I, 8/07/2020, n. 14411), è infondato e la sua infondatezza assorbe e rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso.

3. La Corte d’Appello nel decretare la vista inammissibilità del gravame per inosservanza del termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., ha escluso “che la negligenza del difensore nel “redigere, notificare e depositare nei termini l’atto di appello” possa essere considerata una causa di rimessione in termini. Se così fosse, verrebbe ben presto aggirata la norma di rito, che stabilisce la decadenza del termine per proporre impugnazione in tutti i casi d’inerzia del difensore. Il che comporterebbe l’assoluta incertezza del diritto quanto alla possibilità di proporre impugnazione. E’ infatti compito della parte appellante assicurarsi tempestivamente che il difensore proponga appello, chiedendogli la copia dell’atto di impugnazione con la notifica avvenuta e nel caso in cui si sinceri che il difensore risulti a ciò inadempiente potrà rivolgersi ad altro legale, revocando il mandato a suo tempo conferito, salva l’azione di responsabilità nei confronti del primo”.

4. La trascritta motivazione riflette esattamente il pensiero di questa Corte, dell’avviso, nel precedente richiamato, che “è inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l’appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l’errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo”.

Nell’occasione – che, come qui, ha tratto pretesto dalla affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l’appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado – si è fatto osservare che l’ineccepibilità in punto di diritto dell’assunto enunciato (Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430) è confortata anche nella giurisprudenza CEDU sull’art. 6 della Convenzione.

Come, invero, evidenziato dalla sentenza Trevisanato (Corte Europea diritti dell’Uomo, 15 settembre 2016 – Ricorso n. 32610/07 – Causa Trevisanato c. Italia), il “diritto a un tribunale”, “non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento, fermo restando in ogni caso che “le restrizioni applicate non devono limitare l’accesso aperto all’individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza” e che “esse si conciliano con l’art. 6, p. 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”.

L’inammissibilità che consegue alla inosservanza del termine consumatasi nella specie non costituisce, perciò, a stretto rigore, una sanzione sproporzionata rispetto alle finalità di salvaguardare elementari esigenze di sicurezza giuridica e, al tempo stesso, di buona amministrazione della giustizia, mostrandosi, anzi, la previsione di un termine e la decadenza che ne comporta la sua inosservanza, laddove prefigurano una disciplina del processo organizzato secondo regole certe e prestabilite, strettamente correlate proprio alla loro salvaguardia.

5. Nè ciò è suscettibile del temperamento, auspicato dal ricorrente, alla luce della disciplina dell’errore scusabile, secondo un’interpretazione estensiva dell’istituto che consentirebbe di ricomprendervi accadimenti obiettivamente estranei al processo. Ed invero il fatto che per la proposizione dell’appello sia previsto un termine non è circostanza rispetto alla quale possa invocarsi un principio di scusabilità, trattandosi di regola, che oltre ad essere preordinata allo scopo di assicurare certezza ai diritti e buona amministrazione della giustizia, avrebbe dovuto essere conosciuta dal legale del tempo, onde la sua inosservanza non è frutto di errore scusabile ma di mera negligenza professionale.

6. Il ricorso va, dunque, respinto.

7. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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