Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 334 del 10/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2018, (ud. 20/09/2017, dep.10/01/2018),  n. 334

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che, con sentenza 7 aprile 2011, la Corte di Appello di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da D.B.F. oltre il termine breve dalla notificazione della sentenza di primo grado, previo accertamento – come richiesto dalla sentenza rescindente di questa Corte, n. 17312 del 2008, in ordine alle modalità della notificazione della sentenza di primo grado e all’individuazione del destinatario della medesima – che la sentenza era stata notificata all’INPS, presso il procuratore (avv. C. M.G.) nominativamente indicato e nel domicilio eletto (uffici dell’Avvocatura, in (OMISSIS)), come tale idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche per il notificante, non precluso dall’apposizione della formula esecutiva;

2. che avverso tale sentenza D.B.F. ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

3. che il P.G. ha richiesto il rigetto del ricorso;

4. che sono state depositate memorie dalle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. che, deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di merito non si sia attenuta alla regola giuridica fissata dalla Corte di legittimità nel senso dell’idoneità della sola notifica eseguita ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a far decorrere il termine breve d’impugnazione e, con il secondo motivo, deducendo violazione dei medesimi articoli anche in relazione all’art. 285 c.p.c., e art. 170 c.p.c., comma 1, e degli artt. 325 e 326 c.p.c., oltre illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione, ribadisce la precedente censura, rimarcando che la Corte di merito, affermando che la notifica ha avuto come destinatario non la controparte personalmente ma il suo procuratore che ne ha ricevuto copia nel domicilio eletto, ha disatteso quanto effettivamente risultato dalla relata di notifica esaminata dalla Corte di cassazione e presente agli atti di causa, conforme allo schema legale dell’art. 479 c.p.c., comma 2, e non a quello di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.; e che, nella specie, trattandosi di notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito, doveva ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, sia nei confronti del notificante sia nei confronti del destinatario, alla stregua dei principi affermati da Cass., Sez. U, n. 12898/2011;

6. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso in conformità con numerose decisioni di questa Corte intervenute sulla medesima questione sollevata con il ricorso ora all’esame avverso decisioni pur rese dalla Corte reggina, in sede di rinvio, in riferimento ad identica procedura notificatoria (v., fra le altre, Cass. nn. 27054, 27056 del 2013; nn. 3291, 6111, 6263, 6262, 6264, 6363, 6364, 6879 del 2015);

7. che con la sentenza rescindente questa Corte ha chiesto di accertare, e stabilire, con certezza, quale fosse stato il destinatario della notifica della sentenza di primo grado, la parte personalmente ovvero il procuratore costituito, sul presupposto dell’applicabilità, solo in tale ultimo caso, del termine breve d’impugnazione, anche per il notificante, senza che avesse alcun rilievo, in contrario, il fatto che la sentenza fosse munita di formula esecutiva;

8. che la Corte reggina, nel rinnovare l’indicato accertamento e rispettosa della decisione di rinvio della Corte di legittimità, ha stabilito, sulla base degli atti, che la notifica aveva avuto come destinatario non la controparte INPS, personalmente, ma il suo procuratore costituito in giudizio, che ne aveva ricevuto copia nel domicilio eletto, indicato nell’intestazione della sentenza sicchè, con adeguata motivazione, la Corte territoriale ne ha desunto che si è trattato di una notifica al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 1, anche per il notificante, senza che, in tale ipotesi, l’apposizione della formula esecutiva potesse impedire l’inizio del decorso del termine breve;

9. che la Corte di rinvio ha rilevato che la notificante, ricevuta la sentenza notificata, era stata posta in condizione di sapere che il destinatario della notifica era il rappresentante processuale dell’INPS e di valutare l’opportunità di proporre tempestiva impugnazione, mentre ha proposto l’impugnazione tardivamente (la notifica in contestazione è avvenuta il 12 maggio 2003 e l’appello è stato proposto con ricorso depositato il 23 luglio 2003);

10. che quanto risulta dalla sentenza attualmente impugnata, in merito alla avvenuta effettuazione della notifica in (OMISSIS), in data 12 maggio 2003, “all’INPS, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. C. M.G., nel domicilio indicato, a mani di P. M.T. impiegata”, trova riscontro in quanto accertato da questa Corte, in questo caso giudice del fatto processuale, sulla base del diretto esame degli atti (v., per tutte, Cass. Sez. U, 22 maggio 2012, n. 8077);

11. che nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018

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