Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 334 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19950/2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA

CALDORO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

B.V., L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1108/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per

il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 1988 R.G. e R.M. convennero in giudizio, davanti al Pretore di Vallo della Lucania, B.V. per rivendicare la proprietà del locale terraneo facente parte del fabbricato situato in (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS). Il convenuto formulò eccezione di usucapione.

Il Pretore dichiarò la propria incompetenza per valore e la causa, riassunta davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, fu decisa con sentenza n. 393 del 2005, di rigetto della domanda di rivendica a spese compensate.

2. – Con sentenza depositata il 21 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Salerno, adita da B.V. per la riforma della statuizione sulle spese di lite, ha condannato R.G. e R.M. in solido alla rifusione delle spese di lite relative al primo e al secondo grado di giudizio, con distrazione di queste ultime in favore del difensore antistatario di B.V..

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.A. in qualità di erede di R.G. e R.M., sulla base di due motivi. Non hanno svolto difese gli intimati B.V. e l’avv. L.G.. Considerato in diritto

1. – Il ricorso è infondato

1.2. – Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 160, 161 e 330 c.p.c., o comunque violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 1, per omissione del requisito stabilito dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, sul rilievo che la citazione introduttiva del giudizio d’appello non sarebbe stata notificata agli eredi di R.G. e R.M., deceduti nel corso del giudizio di primo grado.

2. – Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 160, 161 e 330 c.p.c., o comunque violazione degli artt. 286, 303, 328 e 330 c.p.c., per inesistenza della notifica della citazione introduttiva del gravame presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado da R.G. e R.M., deceduti nel corso di quel giudizio.

2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

2.2. – Come costantemente affermato da questa Corte, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento ad opera di quest’ultimo comporta, per la regola dell’ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice), senza che possa rilevare l’eventuale conoscenza dell’evento interruttivo comunque acquisita.

Tale posizione delle parti è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4 (cfr., da ultimo, Cass., sez. L, sent. n. 710 del 2016).

Al difensore della parte attinta dall’evento è attribuito il potere di dichiarare o notificare l’evento a scopo interruttivo, e la relativa scelta non è sindacabile nè dalle controparti nè dal giudice.

2.3. – Nella fattispecie in esame è pacifico, per un verso, che R.G. e R.M. sono deceduti nel corso del giudizio di primo grado e che il loro difensore non ha dato atto dell’evento nè ha provveduto a notificarlo alle altre parti a fini interruttivi e, per altro verso, che la citazione introduttiva del gravame è stata notificata al difensore domiciliatario.

Su tali premesse si deve ritenere che il procedimento di appello si sia validamente incardinato poichè, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell’evento morte, giusta la regola dell’ultrattività del mandato ad litem, il difensore di R.G. e R.M. ha continuato a rappresentare i predetti come se l’evento non si fosse verificato.

L’effetto di stabilizzazione della posizione giuridica delle parti rappresentate (rispetto alle altre parti ed al giudice) sarebbe venuto meno solo nel caso in cui, in fase di impugnazione, si fossero costituiti gli eredi dei defunti R.G. e R.M., ovvero se il loro procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, avesse dichiarato in udienza, o notificato alle altre parti, l’evento (cfr. Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014).

Nondimeno, tali contingenze non si sono verificate, sicchè il rapporto processuale si è instaurato correttamente anche in sede di gravame, con la conseguenza che la sentenza d’appello è vincolante verso l’odierna ricorrente C.A., quale erede di R.G. e R.M..

3. – Il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulle spese di lite poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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