Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33399 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11943-2017 proposto da:

E.E.V., nella qualità di erede di A.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTONICO n. 114, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO MAFFEI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIANO LEONORA;

– ricorrente –

contro

REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, oggi ASSESSORATO

REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1055/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/11/2016 R.G.N. 208/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MARIANO LEONORA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da A.G., dipendente con mansioni ispettive dell’Assessorato Regionale del Lavoro della Regione Siciliana, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato il 20 novembre 2009 e la conseguente condanna dell’amministrazione alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, ed aveva accolto in sua vece la domanda riconvenzionale proposta dall’Assessorato di annullamento del contratto di lavoro per vizio della volontà.

2. La Corte territoriale ha riassunto i termini della controversia evidenziando che l’appellante al momento dell’assunzione, avvenuta ai sensi della L.R. Sicilia n. 20 del 1999, art. 4 aveva prodotto certificazioni dalle quali emergevano l’assenza di procedimenti penali pendenti e la formazione del giudicato sulla sola sentenza del Pretore di Agrigento di condanna per i reati di sostituzione di persona, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico nonchè di falsità materiale in certificati. L’ A. aveva depositato, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi di leva, attestazione dalla quale si evinceva il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri dal 1984 al 1997, ma nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà lo stesso aveva dichiarato di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione.

3. Successivamente l’ente aveva accertato che il dipendente era incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ed era stato sottoposto a numerosi processi penali, definiti con 19 sentenze di condanna. Aveva denunciato, pertanto, l’ A. all’autorità giudiziaria ed aveva avviato procedimento disciplinare, immediatamente sospeso in attesa degli esiti della denuncia, in relazione alla quale era stato, poi, pronunciato decreto di archiviazione, formalmente comunicato all’amministrazione il 12 ottobre 2009. A seguito di detta comunicazione il procedimento era stato riattivato il successivo 16 ottobre e concluso con il licenziamento irrogato ai sensi dell’art. 68, comma 8, lett. b) e f) del c.c.R.L. 2006/2009 perchè l’impiego era stato ottenuto mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti ed inoltre perchè i fatti erano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

4. Nel respingere i motivi di gravame la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che la disposizione contrattuale tipizza due distinte fattispecie, prevedendo la sanzione del licenziamento non solo nell’ipotesi di produzione di documenti materialmente o ideologicamente falsi, ma anche in ogni caso in cui l’assunzione venga ottenuta con mezzi fraudolenti. Nel caso di specie, pertanto, correttamente l’Assessorato aveva ritenuto la condotta di gravità tale da meritare la sanzione espulsiva, giacchè l’ A. aveva omesso di rendere edotto l’ente dei numerosi precedenti penali non attestati nelle certificazioni prodotte e non l’aveva informato delle circostanze che avevano determinato la cessazione dal servizio nell’Arma dei Carabinieri, avvenuta per motivi disciplinari in relazione alla commissione di reati contro la fede pubblica. Il giudice d’appello ha precisato al riguardo che sicuramente l’omissione aveva falsato la formazione della volontà dell’Amministrazione perchè erano stati taciuti fatti di particolare rilevanza rispetto ad un’assunzione comportante lo svolgimento di mansioni ispettive nell’area della vigilanza.

5. Infine la Corte territoriale, quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall’Assessorato ed accolta dal Tribunale, ha rilevato che la stessa non poteva essere ritenuta inammissibile, perchè già proposta in altro giudizio. Ha evidenziato la diversità di causa petendi delle due azioni ed ha aggiunto che, in ogni caso, la pendenza di giudizi aventi il medesimo oggetto è regolata dalle norme sulla litispendenza, inapplicabili quando una delle due cause sia già in grado di appello, norme la cui violazione non rientra fra le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e, quindi, non giustifica la rimessione al primo Giudice.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso E.E.V., erede di A.G., deceduto dopo la pubblicazione della pronuncia, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del c.c.R.L. 2006/2009, comma 8, lett. B) per il personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. Premette che le parti collettive hanno previsto la sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di impiego “conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti” ovvero qualora “la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi”. Sostiene che il codice disciplinare richiede un comportamento oggettivamente ed indiscutibilmente gravissimo, che non può prescindere dal fatto materiale della produzione e presentazione di documenti falsi, non sussistente nella fattispecie perchè l’ A., come accertato già nella fase cautelare, aveva depositato documentazione autentica.

2. La seconda censura addebita alla Corte territoriale la violazione, oltre che della disciplina contrattuale, dell’art. 1439 c.c., denunciata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente, oltre a ribadire l’erroneità dell’interpretazione data al c.c.R.L., asserisce che non poteva essere ravvisato un comportamento fraudolento idoneo ad indurre in errore l’amministrazione regionale perchè dalla documentazione fornita al momento della conclusione del contratto di lavoro emergevano già quelle circostanze che poi sono state ritenute ostative all’assunzione. Aggiunge che la sanzione della perdita di grado, prevista per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri dalla L. n. 1168 del 1961, non comporta necessariamente l’automatica cessazione dal servizio, disposta nel caso di specie solo perchè l’ A., che rivestiva il grado di carabiniere semplice, non avrebbe potuto continuare a prestare l’attività in un grado inferiore. Deduce infine che il provvedimento di degradazione non impedisce l’instaurazione di altro rapporto di impiego e dallo stesso non deriva l’interdizione dai pubblici uffici, tanto che il legislatore ha previsto che il grado originario possa essere riacquistato nel caso in cui, successivamente all’irrogazione della sanzione, sia stata data prova di un’ottima condotta morale e civile.

3. Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, denuncia l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’escludere l’eccepita violazione del principio del ne bis in idem e nel ritenere che nella specie operasse, al più, il meccanismo di cui all’art. 39 c.p.c.. Premette la ricorrente che nel giudizio n. 1957/2006, instaurato dall’ A. per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di differenze retributive, era stata proposta domanda riconvenzionale al fine di ottenere lo scioglimento del contratto asseritamente stipulato in carenza dei requisiti prescritti dalla L.R. n. 14 del 1989. La domanda, pertanto, doveva essere ritenuta sovrapponibile, quanto al petitum ed alla causa petendi, a quella poi proposta per resistere all’impugnazione del licenziamento.

4. Infine con la quarta censura l’ E. si duole della “erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1439 e 1442 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Ribadisce che la condotta dell’ A. non poteva essere ritenuta dolosa o fraudolenta perchè il dipendente aveva comunicato tutte le circostanze eventualmente ostative alla sua assunzione e taciuto solo quelle che non erano determinanti a tal fine. Doveva essere esclusa l’asserita induzione in errore in quanto, al contrario, l’amministrazione siciliana aveva proceduto alla stipula del contratto di lavoro nella piena consapevolezza dei precedenti penali. Infine rileva che il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere prescritta la domanda di annullamento, proposta oltre il termine di cui all’art. 1442 c.c., ed evidenzia al riguardo che le circostanze erano già note all’amministrazione quanto meno dal 9 marzo 2007, data di deposito della memoria difensiva contenente la prima domanda riconvenzionale.

5. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Nello storico di lite si è evidenziato che i giudici del merito hanno respinto la domanda principale sul presupposto della sussistenza di una giusta causa di licenziamento ed hanno accolto in sua vece quella riconvenzionale di annullamento del contratto per vizio della volontà. In tal modo hanno posto a fondamento della decisione una duplice ratio decidendi, in quanto la domanda, volta ad ottenere il ripristino del rapporto e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, è stata respinta, sia per la ritenuta legittimità del recesso, sia perchè il contratto di lavoro era affetto da un vizio genetico, posto che la volontà dell’ente al momento della stipula del contratto era stata viziata dall’induzione in errore determinata dagli artifizi e raggiri, provenienti dall’altro contraente e rilevanti ex art. 1439 c.c..

E’ pertanto applicabile alla fattispecie l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo avere aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe a pena di inammissibilità”. (Cass. n. 10815/2019).

In tal caso, inoltre, la ritenuta infondatezza o l’inammissibilità delle censure mosse ad una delle due distinte rationes decidendi, determina l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure relative all’altra ragione fatta oggetto di specifica doglianza, in quanto quest’ultime non potrebbero mai condurre alla cassazione della sentenza impugnata, stante l’intervenuta definitività della prima statuizione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 9752/2017).

6. Nel caso di specie il primo ed il secondo motivo, con i quali si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta legittimità del licenziamento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del CCRL 2006/2009 per il personale non dirigenziale della Regione Sicilia sono inammissibili in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e del richiamato art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, con la conseguenza che l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione, nei limiti in cui questi rilevano secondo la normativa processuale applicabile ratione temporis (cfr. Cass. nn. 156 e 85 del 2018 che richiamano Cass. n. 17716/2016, Cass. 7671/2016, che ha escluso l’applicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., n. 3 al CCRL per il personale dirigenziale della Regione Sardegna, Cass. n. 24865/2005 che ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 per i contratti nazionali ai contratti stipulati dalle province e dalle regioni a statuto speciale).

In altri termini, poichè per i contratti regionali non opera l’assimilazione sul piano processuale alla norma di diritto, prevista dai richiamati D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli stessi vale il principio generale secondo cui l’accertamento della volontà delle parti trasfusa nel negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice del merito e pertanto in sede di legittimità il ricorrente per censurare validamente l’interpretazione delle disposizioni contrattuali è tenuto ad individuare le regole legali in tesi violate, mediante specifica indicazione delle norme e dei principi in esse contenuti, ed a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica.

Il ricorso, quanto al capo della sentenza che ha ritenuto la legittimità del licenziamento intimato, denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del contratto regionale, senza fare richiamo alcuno ai criteri di ermeneutica, sicchè in parte qua deve essere ritenuto inammissibile, con la conseguenza che, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, divengono non scrutinabili anche le ulteriori censure che attengono alla pronuncia di annullamento del contratto per vizio della volontà.

7. Si deve poi aggiungere che il secondo ed il quarto motivo vengono sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dall’ A. al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e profili giuridici.

Anche sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perchè l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n. 9100/2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicchè finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790/2018).

7.1. Le considerazioni espresse sull’interpretazione della L. n. 1168 del 1961 e sugli effetti della sanzione della perdita del grado inflitta agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono prive della necessaria specifica attinenza al decisum, perchè la Corte territoriale non ha ritenuto che la pregressa vicenda fosse ostativa all’instaurazione di un nuovo rapporto di impiego, bensì che “la conoscenza del compimento di reati nella veste di Carabiniere e la perdita del grado come conseguenza degli stessi, avrebbe inciso nelle valutazioni dell’amministrazione, in vista anche delle mansioni di vigilanza che dovevano essere affidate all’ A.”.

8. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, non occorre disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all’Avvocatura Distrettuale anzichè a quella Generale dello Stato.

Il Collegio ribadisce e fa proprio il principio secondo cui “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.” (Cass. n. 33557/2018 che richiama Cass. n. 15106/2013).

La mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono allo stato i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 quater e comma 1 bis, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, giacchè E.E.V. risulta ammessa al patrocinio a spese dell’erario con Delib. Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Catania 18 aprile 2017 (Cass. n. 13892 e 35462 del 2016; Cass. nn. 14289, 15662, 16524 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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