Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33396 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8144-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10131/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/09/2013 R.G.N. 5591/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10131 del 2013, resa ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPS all’accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto il diritto di P.G. all’assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 1 dal maggio 2008, in dichiarata adesione alle conclusioni della relazione medico-legale d’ufficio espletata in seconde cure;

la Corte è giunta a tale decisione sul rilievo che l’assicurato presentava una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini;

di tale sentenza chiede la cassazione l’Inps, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese il P. con controricorso e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente adduce che la sentenza impugnata è viziata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 222 del 1984, art. 1), in quanto la Corte d’appello di Roma avrebbe operato il giudizio sulla base del mero esame delle patologie senza considerare le ripercussioni delle stesse, ai fini dell’accertamento della riduzione della capacità lavorativa anche in mansioni confacenti con le proprie attitudini, sulle mansioni svolte dal ricorrente e che hanno dato luogo alla posizione assicurativa dello stesso;

il ricorso è infondato;

è costante l’affermazione di questa Corte di cassazione che la capacità di lavoro dell’assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l’attribuzione della prestazione previdenziale dell’assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l’assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell’assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;

la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute. In tal senso si è già espressa in precedenza questa Corte (Cass. sez. lav. n. 3519 del 9/3/2001, Cass. 14.6.2002 n. 8596, Cass. 6.7.2007 n. 15265, Cass. 14.3.2011 n. 5964) che, tra l’altro, ha anche avuto modo di aggiungere che, ove la capacità dell’assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l’obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l’incapacità dell’assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini;

ora, dalla lettura della sentenza non si evince che la Corte d’appello abbia applicato principi differenti da quelli appena richiamati ed il motivo, sebbene riferito al vizio di violazione di legge, in concreto, denuncia una lacuna nell’attività di accertamento svolta dal consulente tecnico che si sarebbe inevitabilmente trasformata in vizio della motivazione della sentenza che alla detta relazione ha fatto totale riferimento, ma tale vizio non è stato proposto neanche in modo irrituale;

in ogni caso, è costante l’orientamento della Corte in base al quale, ove nel giudizio in materia di invalidità pensionabile il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e quella della parte;

pertanto, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessita di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese;

nella specie l’accertamento della residua capacità lavorativa è stato correttamente eseguito dal Ctu officiato in seconde cure con riferimento alla considerazione che si trattava di un soggetto di 32 anni affetto da un complesso patologico rappresentato da diabete mellito tipo I con retinopatia diabetica proliferativa e glaucoma bilaterale con grave deficit visus parzialmente corretto, morbo celiaco con discreta obesità, morbo di Gilbert, steatosi epatica, esiti di rinosettoplastica e tali infermità sono state ritenute, nel loro complesso ma anche alla luce dell’anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota e prossima (che il ricorso non descrive in alcun modo), determinanti una notevole compromissione della capacità lavorativa del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini;

per completezza, va osservato che la lettura del controricorso che riporta anche l’passaggi della relazione svolta in sede di a.t.p.o alla quale il c.t.u. nominato in giudizio ha prestato adesione, dimostra che tali relazioni esaminarono non solo l’incidenza invalidante del complesso patologico sofferto dall’assicurato in relazione all’attività di tecnico elettronico svolta dallo stesso, ma anche considerando attività diverse confacenti e sempre importanti l’uso di apparecchiature che utilizzano tecnologie elettroniche;

dunque, la censura contenuta in ricorso oltre ad essere infondata appare connotata da evidenti profili di inammissibilità mancando ogni riproduzione di una parte della ctu indispensabile per apprezzare l’erroneità dei parametri valutativi adottati e senza considerare che ogni rilievo a ciò relativo avrebbe dovuto costituire l’oggetto di specifiche contestazioni mosse alla consulenza d’ufficio di secondo grado;

il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’INPS, soccombente, con attribuzione al difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge con distrazione in favore dell’avv. Rosa Maffei.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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