Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33395 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21401/2014 proposto da:

P.D., A.E.M.A., C.A.,

F.S., FA.CH., G.S., GR.GI.,

M.I., PE.MA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3055/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/03/2014, R.G.N. 2653/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza dell’11 marzo 2014, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da P.D. ed altri 28 istanti nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità integrativa speciale non corrisposta dall’Amministrazione datrice sullo stipendio ai predetti istanti corrisposto in Italia durante il periodo di servizio dagli stessi svolto all’estero, stante la pretesa non cumulabilità, a decorrere dal 1 gennaio 2004, di quell’indennità con l’indennità di servizio all’estero loro erogata D.Lgs. n. 62 del 1988, ex art. 5;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la interpretazione dei contratti collettivi di comparto successivi a CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, che nella nota a verbale recante precisazioni al disposto dell’art. 20, comma 3, con riguardo alle modalità di quantificazione dello stipendio mensile del personale in servizio all’estero, ribadisce la non spettanza ai sensi del quadro normativo vigente dell’indennità integrativa speciale, se condotta avendo riguardo, da un lato alla non decisività della mancanza di un espresso richiamo alla predetta norma e dall’altro al rinvio viceversa operato alla precedente contrattazione per le materie non diversamente disciplinate e non espressamente disapplicate, nonchè al quadro normativo di riferimento, induca ad escludere l’asserita inoperatività dell’art. 20, comma 3, del CCNL di comparto per il biennio economico 2002/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, tanto più se si tiene conto dell’intervento del D.L. n. 138 del 2011, art. 1 bis, conv. nella L. n. 148 del 2011, in base al quale l’art. 170 del D.P.R. n. 18 del 1967, che sancisce la spettanza al personale impiegato all’estero dell’indennità di servizio all’estero, si interpreta nel senso che il trattamento economico complessivamente spettante asl personale dell’Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento a “stipendio” e “assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno”, non include nè l’indennità di amministrazione nè l’indennità integrativa speciale di modo che durante il periodo di servizio all’estero possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal medesimo D.P.R. n. 18 del 1967, stante la natura di norma di interpretazione autentica attribuibile alla disposizione in questione;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono, degli originari istanti, P.D., Gr.Gi., G.S., M.I., F.S., C.A., Pe.Ma., A.E.M.A. e Fa.Ch., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso il Ministero degli Affari Esteri;

che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè dell’art. 20, con la nota a verbale in calce al medesimo e art. 21 del CCNL per il comparto Ministeri relativo al quadriennio 2002/2005, biennio economico 2002/2003, artt. 1, 2 e 3 del CCNL relativo al biennio economico 2004/2005, artt. 2, 29 e 30 del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, biennio economico 2006/2007, artt. 4 e 5 del titolo III, del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009, in una con il vizio di insufficiente ed illogica motivazione, lamentano l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale succedutasi nel tempo ed al contesto legale in cui la stessa si inquadra e ciò anche in relazione ad una decisione di questa Corte, la n. 17134 del 10 luglio 2013, che assumono essersi pronunziata in senso contrario;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2011, art. 1 bis, conv. nella L. n. 148 del 2011, D.P.R. n. 18 del 1967, art. 170,D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 e L. n. 15 del 2009, art. 1, in una con il vizio di insufficiente ed illogica motivazione, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica, oltre che il contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte sempre con la decisione citata, delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha inteso rigettare la tesi dagli stessi prospettata circa l’inapplicabilità della legge sopravvenuta di cui al D.L. n. 138 del 2011, art. 1 bis, conv. nella L. n. 148 del 2011, in quanto in contrasto con la normativa in precedenza intervenuta sulla competenza esclusiva riservata alla contrattazione collettiva tra ARAN e sindacati in materia di definizione degli stipendi dei pubblici dipendenti, della loro misura delle modifiche e degli effetti;

che, con il terzo motivo, in via subordinata, ovvero nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse accogliere l’interpretazione il D.L. n. 138 del 2011, art. 1 bis, conv. nella L. n. 148 del 2011, nel senso fatto proprio dalla Corte territoriale, così da confermare l’esclusione del diritto del personale del Ministero degli Affari Esteri a percepire durante il periodo di servizio all’estero, in aggiunta all’indennità di servizio all’estero prevista dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 170, l’indennità integrativa speciale, i ricorrenti si dolgono della valutazione di irrilevanza e manifesta infondatezza resa dalla Corte territoriale e ripropongono in questa sede la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 138 del 2011, art. 1 bis, conv. nella L. n. 148 del 2011, sollevata con riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 Cost., ribadendone le motivazioni, date dalla negazione della natura di norma di interpretazione autentica attribuita alla disposizione che, al contrario, dissimula una norma effettivamente innovativa dotata di efficacia retroattiva;

che tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi non meritevoli di accoglimento, non trovando alcun supporto nell’insegnamento di questa Corte, asseritamente desumibile dalla decisione n. 17134 del 10 luglio 2013, che, pur avendo ad oggetto la medesima questione della spettanza dell’indennità integrativa speciale al personale in servizio all’estero, ha riferimento alla disciplina posta dai contratti collettivi stipulati in successione nell’ambito del diverso comparto Scuola, cui, per di più, restano del tutto estranei sia il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 170, sia la disposizione sopravvenuta di cui al D.L. n. 138 del 2011, art. 1 bis, conv. nella L. n. 148 del 2011 e ciò in quanto trattasi di norme espressamente riferite al personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri e dunque inapplicabili ad una fattispecie che, per quanto simile, comunque non riguardava il personale di quella Amministrazione ma di altra (e non, come affermato dai ricorrenti a pag. 12 del ricorso, perchè questa Corte, nel non dare applicazione nella sentenza invocata alla norma sopraggiunta come anche a quella originaria, le abbia ritenute “implicitamente ma univocamente” irrilevanti rispetto al thema decidendum), di modo che questo Collegio può giungere a ritenere che nulla osti ad assumere come certamente corretta l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in relazione al quadro normativo puntualmente indicato nell’impugnata sentenza e risultante tanto dalla contrattazione collettiva di comparto, quanto dalla normativa legale originaria e sopravvenuta, la cui efficacia a disporre in materia retributiva non può essere messa in discussione con riguardo nè al lavoro privato nè al lavoro pubblico, tenuto conto del pronunciamento della Corte costituzionale nell’ormai risalente decisione sul blocco della contingenza, normativa sopravvenuta cui è stata correttamente attribuita natura di norma di interpretazione autentica, essendosi opportunamente valutato come la stessa sia intervenuta in senso esplicativo su una disposizione, quale quella di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 170, recante specifiche prescrizioni in ordine alla determinazione del trattamento economico spettante al personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio all’estero ed in particolare la specificazione delle voci retributive rilevanti, al fine di aggiornare prescrizioni non più allineate alle novità in materia successivamente introdotte, anche con riguardo al conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale, riconoscimento della natura di norma interpretativa del citato art. 1 bis, cui non poteva che conseguire il giudizio di irrilevanza e manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità, fondato sulle argomentazioni cui ha fatto ricorso la Corte costituzionale nella decisione n. 15 del 23 gennaio 2012, riportate in sentenza;

che il ricorso va, dunque, rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente e ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA