Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33394 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 27/12/2018), n.33394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19066-2017 proposto da:

CARS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende opc

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4927/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Difesa, con atto di citazione notificato il 23 luglio 2010, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Caserta, la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1222/10, emesso dal G.d.P. di Caserta il 28 maggio 2010 e notificato il 16 giugno 2010, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla suddetta ricorrente la somma di Euro 1.762,38, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso, D.P.R. n. 571 del 1982, ex art. 11, delle spese di custodia, dal 22 luglio 1994 al 27 marzo 2000, del veicolo tg. (OMISSIS), sequestrato dai CC di Casoria. C’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per assenza del provvedimento di liquidazione del Prefetto D.P.R. n. 571 del 1982, ex art. 12, comma 3, la prescrizione del diritto e l’insufficienza della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio.

Si costituiva la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., impugnando l’opposizione e chiedendone il rigetto.

Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza n. 4591/12 dell’1^ settembre 2012, rigettava l’opposizione e condannava il Ministero opponente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva tempestivo appello il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., convenendo in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., e chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata sentenza, con accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado, per i seguenti motivi: 1) violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573/10; 2) inesigibilità del credito per essere obbligati al relativo pagamento solo i titolari dei veicoli sequestrati e/o i trasgressori.

Si costituiva la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., impugnando l’appello e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4927 del 2017 accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata accoglieva l’opposizione proposta in primo grado e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Caserta n. 1222 del 2010. Condannava l’appellata al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Napoli nulla era dovuto alla società Cars sas perchè il credito azionato era stato soddisfatto. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Cars srl con ricorso affidato a quattro motivo, illustrati con memoria.

Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

1.= Con il primo motivo di ricorso la società Cars lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Napoli avrebbe deciso in ragione di un’eccezione: per intervenuto pagamento delle somme ingiunte, non proposta dal Ministero della Difesa e, dunque in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Piuttosto, il Ministero della Difesa proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace si era limitato ad opporre l’efficacia preclusiva di un giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573 del 2010, ed il Tribunale di Napoli, ha preliminarmente ritenuto non operante, nella materia alcun giudicato esterno.

Il Giudice di appello, specifica la ricorrente, incorre nel vizio di extrapetizione allorchè pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Per altro nel caso specifico l’eccezione di pagamento non poteva essere rilevabile d’ufficio perchè non l’intervenuto pagamento non risultava pacifico e neppure provato.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso erano infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Il Collegio ritiene che le questioni prospettate non presentano un’evidenza decisoria, e presentando profili nomofilattici necessitano opportuni approfondimenti e, pertanto, rimette la causa al Presidente della Seconda Sezione Civile di questa Corte perchè sia trattata in Pubblica Udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Presidente della Seconda Sezione Civile di questa Corte chiedendo che la causa sia destinata ad essere trattata in una Pubblica Udienza della Sezione.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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