Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33390 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26542-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COFILM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, in

qualità di incorporante della MISA SUD REFRIGERAZIONE SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo

studio dell’avvocato LAZZERI CLAUDIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1814/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Misa Sud ha proceduto a ristrutturare un immobile di sua disponibilità, mutando la distribuzione interna, all’esito della quale si sarebbe verificata una riduzione dell’area destinata alla produzione ed un aumento di quella destinata a magazzino.

In ragione di tale mutamento interno, la società ha proposto, tramite procedura “docsa”, una revisione in meglio del valore catastale, chiedendo che venisse ridotto a cifre minori.

Agenzia delle Entrate, invece, ha respinto tale richiesta confermando il valore catastale precedente.

La società ha proposto ricorso, respinto in primo ed accolto in secondo, con l’argomento che il giudice di primo grado non aveva accertato se l’ufficio avesse o meno operato una valutazione diretta, come denunciato dal ricorrente con l’atto introduttivo.

Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, denunciando omessa valutazione di un fatto controverso, quale era appunto quello dell’avvenuto sopralluogo.

Si è costituita la società che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, e la sua infondatezza nel merito, ulteriormente illustrando il ricorso con memoria.

Il ricorso è fondato.

Intanto il ricorso va dichiarato ammissibile. Non è fondata l’eccezione che lamenta difetto di autosufficienza del ricorso, in quanto è agevole comprendere dalla stessa lettura del ricorso, e senza ricorrere ad altri atti, quale è la doglianza del ricorrente; ma neanche è fondata l’altra eccezione di inammissibilità basata sul rilievo secondo cui il ricorso conterrebbe in un unico motivo due denunce alternative ed incompatibili. In realtà la doglianza è unica ed è relativa alla omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo.

Nel merito.

La stessa decisione di appello dà atto che i giudici di primo grado non hanno verificato se l’ufficio aveva o meno operato una stima e valutazione diretta dell’immobile; circostanza che era stata evidenziata dal ricorrente e sulla quale era basato, in parte, il ricorso iniziale.

Tuttavia, preso atto che i giudici di primo grado erano incorsi in questa omissione, quelli di secondo hanno accolto, per ciò stesso, l’appello della contribuente.

Questa statuizione è in violazione delle regole del giudizio, e costituisce omessa decisione su un fatto (se vi fosse stata o meno valutazione diretta a seguito di sopralluogo) rilevante (poichè era necessario appurare la nuova consistenza) e controverso.

Infatti i giudici di secondo grado, preso atto che su quel fatto non c’era stata pronuncia del giudice di prime cure, avrebbero dovuto accertare essi stessi e pronunciarsi di conseguenza sul fatto controverso, piuttosto che riformare la decisione a motivo dell’omessa pronuncia.

Il giudizio di appello tributario ha natura devolutiva piena e comporta che il giudice di appello debba accertare nuovamente le questioni poste in primo grado e riproposte in secondo, essendo l’appello volto al riesame della causa nel merito (Cass. n. 1200 del 2016).

Costituisce dunque vizio di omessa pronuncia il fatto di avere riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto della omessa decisione su un fatto rilevante e controverso, anzichè decidere direttamente su quel fatto. L’accoglimento del primo motivo determina assorbimento del secondo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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