Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3339 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 05/02/2019), n.3339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12069/2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba

Tortolino n. 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta – in

persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2018 dal cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ferrara Alessandro che ha

chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 7.12.17 P.S., cittadino ghanese, ha impugnato innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento emesso il 26.4.17 e notificato l’8.11.17 con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta gli aveva negato la concessione della protezione internazionale e umanitaria.

Il Ministero si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero è intervenuto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto emesso il 14.3.18, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, osservando preliminarmente che era da disattendere l’istanza di fissazione dell’udienza dell’interessato in quanto non correlata automaticamente alla mancata messa a disposizione della videoregistrazione da parte della Commissione territoriale. Al riguardo, è stato rilevato che: l’esecuzione della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo non era allo stato disponibile per motivi tecnici per mancata predisposizione delle “specifiche tecniche” previste dalla legge; la mancata audizione del richiedente asilo non integrava violazione delle norme a garanzia del diritto di difesa, non essendo essa obbligatoria, dovendosi in tal caso redigere verbale sottoscritto dal richiedente che garantiva una decisione rapida; l’esame del ricorrente era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge che ha disciplinato il sistema di videoregistrazione.

Premesso ciò, il Tribunale ha negato l’accoglimento del ricorso in quanto il ricorrente non aveva dimostrato i fatti dichiarati, posti a sostegno del ricorso, in ordine ai quali aveva paventato il rischio di essere ucciso dai familiari della cugina che aveva convissuto con la propria famiglia, ritenendolo ingiustamente responsabile della sua morte. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la narrazione del richiedente non fosse attendibile, dovendosi escludere, quanto alla richiesta dello status di rifugiato, la commissione di atti persecutori, mentre, circa la protezione sussidiaria, non era risultata attendibile la dedotta situazione di pericolo in cui verserebbe lo stesso ricorrente nel caso di rientro in patria, nè la situazione di violenza indiscriminata.

Infine, è stata negata anche la protezione umanitaria poichè il ricorrente non rientrava nelle categorie di cui al D.L. n. 25 del 2008, art. 19, commi 1 e 2.

P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 8, 9, 10 e 11 avendo il Tribunale di Napoli omesso di fissare l’udienza per l’audizione del ricorrente, obbligatoria a causa della mancata effettuazione della videoregistrazione.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 35bis predetto, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, nonchè degli artt. 1,6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, 46, p. 3 e 31 della direttiva 2013/32/UE, in quanto il Tribunale non aveva fissato l’udienza per l’audizione dell’istante pur in mancanza della videoregistrazione, e non sussistendo particolari ragioni che giustificassero la decisione contestata (in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia).

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e art. 8, comma 3, e art. 46 p. 3 della Direttiva 2013/32, art. 13, p. 3, lett. a) della direttiva 2005/85 e 4, par. 3, della Direttiva 2004/83.

Al riguardo, il ricorrente, in subordine ai precedenti motivi, si duole che il Tribunale, omettendo l’audizione del ricorrente, non aveva compiuto alcuna indagine in ordine ai presupposti della protezione umanitaria, specie in relazione alla condizione di vulnerabilità in cui versa, e alle sue condizioni personali, data anche l’integrazione sociale con il paese di accoglienza.

Il primo motivo è fondato, essendo applicabile il consolidato orientamento della Corte in materia, secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., n. 17717/18).

Nella fattispecie, non è stata effettuata la videoregistrazione per la mancanza delle “specifiche tecniche”. Ora, la citata sentenza ha escluso recisamente che l’insussistenza dei presupposti tecnici della videoregistrazione possa rendere legittima la mancata fissazione dell’udienza per l’audizione del ricorrente; il Ministero non ha interloquito sulla questione.

L’accoglimento del motivo assorbe gli altri due.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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