Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33388 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26450-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

K.K., nella qualità di erede del Sig.

T.J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 103,

presso lo studio dell’avvocato POMARICI ROMANO, rappresentato e

difeso dagli avvocati BOVE LAURA, PORZIO MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3488/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.J.P. ha avuto l’incarico di direttore del teatro San Carlo di Napoli negli anni dal 2005 al 2010.

Il reddito relativo è stato dichiarato dal T., nella condizione di soggetto fiscale britannico, sul presupposto che la residenza fiscale in quel Paese non era mai venuta meno, nonostante l’incarico assunto in Italia.

Secondo Agenzia delle Entrate, che ha notificato un avviso di accertamento, del quale qui si discute, per l’anno 2008, la residenza fiscale del T. doveva ritenersi italiana, con conseguente produzione di reddito e soggezione d’imposta in Italia.

A tale conclusione il Fisco è stato indotto da alcune circostanze di fatto, come le locazioni ad uso abitativo stipulate dal contribuente e, soprattutto, lo stesso incarico di Direttore, che presupponeva uno stabilimento durevole in Italia.

Il contribuente ha impugnato l’avviso facendo presente che i contratti di locazione avevano durata temporanea, e comunque riguardavano il periodo 2005-2007 anteriore all’anno di imposta in contestazione, e che l’incarico di Direttore non significava stabile residenza o centro di interessi in Italia, in quanto era espletato viaggiando dal paese di origine.

Il ricorso del contribuente veniva accolto, con sentenza confermata in appello, con la quale i giudici aderendo alla decisione di prima istanza ritenevano insufficiente il periodo di soggiorno a configurare una residenza fiscale in Italia. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate che denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2).

Sostiene la ricorrente che i giudici di secondo grado hanno attribuito alla norma sulla individuazione della residenza fiscale un significato diverso da quello suo proprio, ed in più avrebbero effettuato un esame superficiale degli elementi posti a supporto della tesi del Fisco, conferendo erroneo rilievo alla documentazione prodotta dal contribuente, e ritenendo che, attraverso essa, quest’ultimo avesse assolto all’onere di provare la sua residenza fiscale estera.

Si è costituito l’erede del contribuente, nel frattempo deceduto, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza e la sua infondatezza nel merito.

V’è memoria del controricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

La, ratio della sentenza impugnata sta non già in una interpretazione della norma diversa da quella ritenuta corretta, ma sta nell’avere accertato che gli indizi raccolti dal Fisco a sostegno della tesi della residenza in Italia non fossero sufficienti, ed anzi, lasciassero propendere per una residenza britannica.

I giudici di secondo grado non danno alle norme sulla individuazione della residenza fiscale un significato diverso da quello fatto valere da Agenzia delle Entrate come corretto. La decisione ha, come si è detto, una ratio diversa, ed è quella di ritenere, che, sulla base delle prove in atti, non si potesse affermare che il contribuente aveva in Italia il suo principale domicilio. Su questo punto la decisione fa relazione a quella di primo grado: “Che T.J.P., poi, nel periodo di accertamento (2008) sulla base degli atti indicati non potesse ritenersi che fosse residente in Italia è stato ampiamente spiegato con la sentenza impugnata con argomentazioni condivise in questa sede”, dove la relatio alla sentenza impugnata è fatta allo scopo di condividere non già una certa interpretazione della legge, quanto una certa valutazione delle prove.

Aggiunge la decisione di secondo grado che gli elementi addotti poi da Agenzia delle Entrate non sono sufficienti a scalfire la convinzione raggiunta dai giudici di primo grado, e spiega il perchè di tale assunto.

Se ne deduce che, se il vizio della sentenza è di aver falsamente interpretato la legge, il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della decisione. Nella misura in cui invece il motivo denuncia una insufficiente valutazione delle prove o la loro errata valutazione esso si risolve parimenti nella richiesta di una inammissibile valutazione di merito, essendo l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito, purchè questi fornisca adeguata motivazione. Ma anche su questo punto va rilevata l’incensurabilità della decisione impugnata, che costituisce doppia conforme.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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