Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33388 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27566/2018 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO

CASTRIGNANO’ e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 27.7.2018 notificato il 7.8.2018 il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso interposto da D.M., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Lecce in data 6.10.2017, notificata l’11.12.2017.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto il D. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un fatto decisivo, perchè il giudice di merito non avrebbe esaminato le eccezioni sollevate in quella sede in relazione alla violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 14, ed alla nullità del provvedimento per mancanza della sua traduzione integrale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione dei mezzi di prova e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis e 10, in relazione all’art. 24 Cost., perchè il Tribunale avrebbe omesso di attivare i propri poteri istruttori ufficiosi in assenza della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente svoltasi in fase amministrativa.

Con il terzo motivo di censura il D. lamenta la violazione degli artt. 50-bis e 738 c.p.c., perchè l’udienza di comparizione sarebbe stata celebrata di fronte ad un giudice monocratico e non di fronte al collegio.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7 e il difetto di motivazione perchè il Tribunale avrebbe fondato la propria valutazione negativa su parametri difformi da quelli previsti dalla legge, senza approfondire la storia narrata dal richiedente la protezione attraverso l’uso dei poteri ufficiosi, senza accogliere le istanze istruttorie formulate dal D. e non tenendo conto della situazione di grave instabilità e violenza diffusa esistente in Senegal, Paese di origine del richiedente.

Con particolare riferimento al secondo motivo, il collegio ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè sia trattata in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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