Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33387 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26416-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
N.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 791/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
N.R. ha impugnato un avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza da cessione di terreno edificabile.
La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, ed avverso tale decisione il Fisco ha proposto appello.
I giudici di secondo grado hanno dichiarato però inammissibile l’impugnazione sostenendo che entro 30 giorni dalla proposizione del gravame l’appellante doveva depositare in segreteria l’originale del ricorso unitamente a copia della ricevuta di spedizione a mezzo posta.
Invece, l’appellante, pur avendo depositato il ricorso, non ha fatto altrettanto con la ricevuta di spedizione, che non è stata depositata.
Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso tale decisione, denunciando violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), in quanto, come ultimamente chiarito dalle Sezioni Unite, il deposito dell’avviso di ricevimento, qualora vi sia attestata la data di spedizione, supplisce al mancato deposito di ricevuta di quest’ultima, essendo idoneo ad attestare il momento della spedizione stessa ai fini del termine di costituzione in giudizio.
Non si è costituita la controparte.
Il ricorso è fondato.
La questione, come è noto è stata risolta con decisione delle Sezioni Unite n. 13452 del 2017, secondo cui: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima.funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”.
Non è controverso che Agenzia delle Entrate ha depositato oltre a copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso in appello da parte dell’Amministrazione per mezzo del servizio postale, da cui si evince la ricezione, giusta timbro datario postale, da parte del destinatario, in data 3.6.2014, copia della distinta delle raccomandate, tra cui quella in oggetto, con relativo timbro di spedizione del 30.5.2014.
Ne consegue la prova della tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado depositata il 3.12.2013, non notificata, e della costituzione in giudizio dell’Ufficio dinanzi alla CTR in data 12.6.2014
Il ricorso va accolto con rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018