Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33386 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26124-2017 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VALSOVARANCHE, 2, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SIMONA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELENTANO
SERGIO;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2870/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha subito una rideterminazione del reddito per l’anno 2007, rispetto a quello dichiarato.
Il Fisco, basandosi sulle spese effettuate, ed in particolare sull’acquisto di un’autovettura, ha accertato sinteticamente, dunque ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, un reddito di 25.127,00, maggiore rispetto a quello dichiarato dalla contribuente.
Quest’ultima ha impugnato l’accertamento, adducendo, a giustificazione della spesa, e del fatto che non è stata sorretta da redditi suoi non dichiarati, di avere ricevuto eredità, di avere dismesso beni e di avere una certa liquidata pregressa, sostanze con le quali ha acquistato la vettura. La Commissione regionale di Bari, in riforma del primo grado, ha ritenuto invece non sufficientemente fornita la prova, pretendendo non solo la dimostrazione delle sostanze disponibili, ma altresì il loro diretto impiego nella spesa indice.
La contribuente ricorre con un solo motivo, con cui denuncia violazione di legge.
In realtà il motivo di ricorso è rubricato in modo parziale, in quanto sembra riferito ad una sola violazione, quella dell’art. 2909 c.c., ma il suo contenuto è chiaramente rivolto a denunciare due violazioni distinte.
Il ricorso va accolto con le seguenti precisazioni.
Dal tenore del motivo si ricava che la contribuente denuncia due violazioni. La prima riguarda l’art. 2909 c.c., in quanto, a suo dire, sull’annualità precedente si è formato giudicato, che avrebbe dovuto impedire un diverso accertamento e conseguente giudizio sull’annualità successiva.
Ma, parte che da quanto allegato non risulta alcun passaggio in giudicato della sentenza, a parte ciò il giudicato che si forma su un’annualità non necessariamente si estende alle annualità successive, qualora i presupposti di queste ultime siano diversi. E lo sono nella fattispecie dove conta in realtà una spesa effettuata in un preciso anno d’imposta, e non nell’altro.
Tuttavia, pur non essendo indicato in rubrica, emerge dal motivo di ricorso, un diverso profilo di violazione di legge, che riguarda il contenuto della prova contraria richiesta dal cit. art. 38.
Questo motivo è fondato.
I giudici di appello, aderendo alla tesi del Fisco, hanno ritenuto che non fosse sufficiente la prova delle disponibilità finanziaria, acquisite in modo diverso dalla produzione di reddito imponibile, ma che vi fosse bisogno di dimostrare il diretto collegamento tra quelle disponibilità e le spese indice.
In realtà, l’ambito della prova liberatoria è diverso, non occorrendo la dimostrazione di avere utilizzato i redditi proprio per sostenere quelle spese, ma essendo invece sufficiente, quando si allega di disporre di redditi esenti, come liberalità o eredità o altro, la prova della entità e della durata della disponibilità di tali somme (Cass. n. 7757 del 2018), prova da cui si può presumersi che quelle sostanze sono la fonte dell’acquisto indice.
Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. Foggia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018