Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33386 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28999/2018 proposto da:

K.N., elettivamente domiciliato in Roma in Viale Anicio

Gallo 3, presso lo studio dell’avvocato Franco Caponi, rappresentato

e difeso dall’avvocato Daniela Caponi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Roma;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

20/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.N., cittadino tunisino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento del Questore di Roma ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, posto che il decidente avrebbe adottato l’impugnato decreto, malgrado fosse pendente la procedura per il rinnovo dell’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale giusta quanto previsto dalla norma richiamata; 2) della violazione degli artt. 135 e 737 c.p.c., posto che il decidente avrebbe adottato l’impugnato decreto senza esaminare i motivi di ricorso; 3) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis, posto che il decidente avrebbe adottato l’impugnato decreto sebbene l’ordine di allontanamento non fosse stato previamente comunicato al giudice di pace ai fini della sua convalida.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata. Ha depositato atto di costituzione il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Poichè l’odierno ricorso risulta notificato alla Prefettura di Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non consta che nella pregressa fase di merito il patrocinio dell’amministrazione legittimata sia stato assunto dall’Avvocatura distrettuale competente, deve essere previamente dichiarata la nullità della notificazione così operata e ne deve essere ordinata la rinnovazione in assegnando termine, vero che, come già affermato da questa Corte “in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benchè questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’ufficio dell’autorità amministrativa intimata, dovendosi d’altra parte escludere, stante l’autonomia funzionale specificamente attribuita al Prefetto nei giudizi regolati dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 13-bis, che la eventuale costituzione del Ministero dell’interno, in persona del Ministro, possa comportare la sanatoria della nullità rilevata” (Cass., Sez. I, 29/12/2005, n. 28852).

3. La trattazione della causa va perciò rinviata a nuovo ruolo con assegnazione al ricorrente di termine per provvedere all’incombente.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della notificazione, ne ordina la rinnovazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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