Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33385 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26016-2017 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA, 11 (STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCIATI), presso lo studio

dell’avvocato LAZZARETTI ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZOPPELLARI MARIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1174/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre il notaio che ha rogato un atto di divisione tra coeredi, versando l’imposta in misura fissa.

In particolare, costituitasi comunione ereditaria tra la vedova del de cuius ed i figli, la prima ha donato la sua quota ai secondi in parti eguali. Ricevuta la donazione della quota materna, i figli hanno poi provveduto alla divisione dell’intero compendio.

Secondo Agenzia delle Entrate, e secondo i giudici di appello, che hanno riformato sul punto la decisione di primo grado, a seguito della donazione, si è costituita una seconda comunione, oltre a quella già insistente a titolo ereditario, cosi che, essendovi comunioni plurime, si doveva applicare l’aliquota proporzionale.

Avverso tale decisione ricorre il notaio facendo valere violazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34).

La tesi del ricorrente è, invece, nel senso che la norma, nel caso di comunioni plurime generate dalla presenza di più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

Si è costituita Agenzia delle Entrate secondo la quale a norma dell’art. 34 suddetto quando più soggetti siano comproprietari di più beni derivanti da titoli di origine diversa (ad esempio, donazione e successione), ogni bene è oggetto di autonoma comunione, in quanto ad ogni titolo di acquisto corrisponde una comunione, con la conseguenza che anche la divisione di plurime comunioni presuppone plurimi negozi (di divisione), con tassazione non unica e fissa ma proporzionale.

Il ricorso è fondato.

In realtà quando già insiste tra più soggetti una comunione (nel caso di specie, avente titolo nella successione), la cessione della quota da un coerede ad un altro non comporta l’acquisizione alla quota di nuovi beni, su cui si costituisce una nuova comunione, ma determina soltanto una variazione soggettiva all’interno della originaria comunione, cosi che, ai sensi dell’art. 34 DPR 131 del 1986 la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria (Cass. n. 27075 del 2014).

La ratio della eccezione contenuta nell’art. 34 alla regola delle masse plurime, è quella di non dover considerare come nuove comunioni quelle che hanno ad oggetto pur sempre gli stessi beni. Cosi, se la donazione da un coerede all’altro riguarda pur sempre un bene che è già in comunione, non può ritenersi che su quest’ultimo si costituisca una nuova ed ulteriore comunione (rispetto a quella originaria) solo perchè il titolo di acquisto che il coerede vanta su quel bene è diverso (donazione anzichè successione). In tal caso, conta l’effetto più che il titolo: la donazione comporta soltanto una modifica soggettiva (non più il donante, ma il donatario) nella titolarità di un bene che era già in comunione tra le due parti del negozio attributivo.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito, e condanna Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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