Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33384 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22509/2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’Avv. Daniele Papa,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Palermo;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata

il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S., cittadino tunisino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Palermo, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Palermo e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, risultando la motivazione posta a fondamento del provvedimento qui impugnato errata, avendo l’amministrazione omesso di condurre un’istruttoria concreta e reale in ordine alla situazione del ricorrente e non ricorrendo nella specie alcuna delle situazioni tipizzate dalla norma richiamata; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 e art. 19, comma 1 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 7, avendo il decidente provveduto nei riferiti termini quantunque a mezzo di pec inoltrata alla Questura competente il ricorrente avesse manifestato la propria volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza a mente dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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