Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33383 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4780/2018 proposto da:

D.A.G.A., elettivamente domiciliato in Roma alla

Circonvallazione Trionfale, 145, presso lo studio dell’avvocato

Fabrizio Petrarchini che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato ex lege in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA depositato il

4/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A.G.A., cittadino egiziano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Roma, richiesto dal Questore di Roma ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 14, comma 1-bis, ha disposto la convalida delle misure alternative della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione bisettimanale in Questura in luogo del trattenimento nel C.I.E. e ne chiede la cassazione, tra l’altro, sul rilievo che l’impugnato decreto era stato pronunciato senza che dell’udienza fosse stato dato avviso al difensore di fiducia o al difensore di ufficio ed in violazione dunque del diritto di difesa dello straniero di avvalersi della difesa tecnica per l’udienza e di presentare memorie o altri scritti difensivi.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso opponendo che ai fini della richiesta convalida la norma richiamata non prevede che abbia luogo a seguito di udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con ordinanza interlocutoria n. 21930 del 07/09/2018, questa Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui al citato art. 14, comma 1-bis, lett. c), si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

3. Ritiene, pertanto, il Collegio che occorra rinviare la trattazione della controversa a nuovo ruolo in attesa della decisione del Giudice delle leggi.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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