Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33382 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24014-2018 proposto da:
D.M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Castagnoli Luca del foro di Forlì-Cesena che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)), in persona del Ministro
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– intimato non cost. –
avverso il decreto n. 2033/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.
29/6/2018, dep. 3/7/2018)
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Ariolli
Giovanni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. D.M.A., cittadino della Guinea ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.
2. Con decreto depositato il 3/7/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.
3. D.M.A. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
5. Tanto premesso, il Collegio, rilevato che tra i motivi di ricorso attinenti al diniego della protezione umanitaria, il ricorrente ha dedotto “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al documentato inserimento sociale del ricorrente in Italia”;
considerato che il motivo attiene alla questione se il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve o meno fondarsi – come ritenuto da Sez. 1 ord. 23 febbraio 2018, n. 4455 – su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;
rilevato che trattasi di questione rimessa dalla Prima sezione civile di questa Corte alle Sezioni unite con ordinanza n. 11749 del 3/5/2019;
ritenuto pertanto opportuno attendere la decisione delle Sezioni unite, in quanto rilevante ai fini del presente scrutinio di legittimità.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019