Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33381 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24256/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Antonio

Fraternale che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Cons. Dott. ROSARIO CAIAZZO;

udito l’Avvocato del ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Ancona, con decreto depositato in data 26/07/2018, ha respinto la richiesta di S.Y., cittadino del Pakistan, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo, quand’anche credibile, non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine, trattandosi di una vicenda di vita privata e di giustizia comune; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come risultava dai Report, tra gli altri, del UNHCR, EASO); non ricorrevano poi le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano.

Avverso il suddetto decreto, T.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva);

– il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità del decreto per vizio di costituzione del giudice, in violazione dell’art. 276 c.p.c., nonchè del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, essendo stato il provvedimento emesso (all’esito di adunanza con rito camerale) da un organo collegiale (composto da giudici togati facenti parte della Sezione specializzata nella materia dell’immigrazione), che non aveva partecipato all’unica udienza di comparizione delle parti, tenutasi davanti al G.O.T. Dott.ssa P.F. (non facente oltretutto parte della Sezione specializzata istituita nella materia dell’immigrazione presso il Tribunale di Ancona), il quale aveva, all’esito concesso termine per note scritte e rimesso gli atti “avanti al Giudice tutelare”.

Diritto

RITENUTO

che:

E’ necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Ancona, non presente in atti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, in pubblica udienza, al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al

Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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