Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3338 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 12/02/2020), n.3338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25290-2018 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO N.

9, presso lo studio dell’avvocato EMMA CERSOSIMO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNUNZIATO-MASSIMO DE LUCA, ERNESTO GALLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente-

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

sul regolamento competenza avverso il provvedimento n. 305/2018 R.G.

del TRIBUNALE DI CATANZARO, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. VISONA’ STEFANO che chiede che

la Corte di Cassazione rigetti il ricorso e dichiari la competenza a

statuire sulla presente controversia del Tribunale di Cosenza in

funzione di giudice del lavoro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.V. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’Inps e il Ministero della giustizia al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei presunti danni patiti a causa del ritardo di tre mesi (da maggio a settembre 2017) nella riattivazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) già in godimento e sospesi nei suoi confronti ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 58, in relazione a condanna ex art. 416 bis c.p.;

il Tribunale, con provvedimento del 17/7/2018, ritenuto che la controversia rientrasse nell’ambito di quelle indicate dall’art. 444 c.p.c., comma 1, a tenore del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore, e che tale regola operasse anche nel caso in cui la parte convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, declinava la propria competenza in favore del tribunale di Cosenza, luogo ove il ricorrente aveva la residenza;

avverso l’ordinanza propone regolamento di competenza B.V.;

L’Inps ha resistito con memoria difensiva mentre le altre parti sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente deduce, in primo luogo, violazione dell’art. 25 c.p.c., rilevando la domanda non aveva natura previdenziale ma soltanto risarcitoria, avendo ad oggetto il risarcimento del danno conseguente a illegittima sospensione del trattamento previdenziale spettante, con la conseguenza che essa non si sottrae alla regola del foro erariale, essendo convenuta una pubblica amministrazione (Ministero della Giustizia);

il rilievo è infondato, trattandosi di controversia che, ancorchè non concerna l’attribuzione di benefici assistenziali e previdenziali, rientra tra quelle, cui pure fa riferimento l’art. 442 c.p.c., comunque “derivanti dall’applicazione” di norme di natura previdenziale (quali sono sia le disposizioni che disciplinano l’erogazione delle prestazioni di previdenza, sia la disposizione della L. 92 del 2012, art. 2, comma 58, che ne disciplina la revoca), con la conseguenza che anche se la partecipazione al processo di una pubblica amministrazione implica l’applicazione del foro erariale, tale ultima regola cede di fronte alla previsione speciale attinente alla materia previdenziale, essendo l’ordinamento orientato verso un favor nei confronti dell’assistito connesso all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza (Cass. n. 7699 del 07/06/2001 e molte altre conformi);

il ricorrente deduce, inoltre, erroneità della sentenza per violazione dell’art. 38 c.p.c., nell’interpretazione della sentenza Corte Costituzionale 8/2/2006 n. 41, rilevando che all’evento dannoso, unico, avevano concorso entrambi i convenuti, Ministero della Giustizia e Inps, evocati in giudizio entrambi per responsabilità solidale, cosicchè l’eccezione di incompetenza sarebbe dovuta essere dedotta da entrambi, mentre nella specie era stata sollevata solo dall’Inps;

anche tale rilievo è privo di fondamento, poichè ricorre nel caso in esame un’ipotesi di incompetenza funzionale, legata alla particolare idoneità del giudice del luogo a conoscere quei tipi di controversie, che deve essere verificata d’ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti (Cass. n. 8426 del 26/03/2019, Cass. n. 9373 del 28/4/2014);

in base alle svolte argomentazioni, in conformità alle deduzioni della Procura Generale, il ricorso va rigettato, con declaratoria di competenza del Tribunale di Cosenza e assegnazione di termine per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, il quale provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, cui rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, assegnando il termine di sessanta giorni per la riassunzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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