Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3338 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9392-2010 proposto da:

D.M.S. quale Socio della Società di fatto

D.M.S. E B.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ADDA 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA TALAMONTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CHIODINI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE

depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato COLELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto proposto contro il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle entrate, D.M.S. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 30/02/2009 dep. il 13.2.2009, che su impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della guardia di finanza (per Irpef anno 1999), quale reddito di partecipazione della società di fatto D.M.S. e B.P. (per la raccolta di scommesse su eventi sportivi svolta dall’agenzia Internet point), in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui è stato proposi (anche) nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione sostanziale e processuale, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 10 gennaio 2001, cui va riconosciuta la legittimazione passiva esclusiva (S.U. n. 3116 e n. 5118 del 2006).

2. Col primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la non corretta applicazione del principio dell’accertamento unitario per le società;

3. Col secondo motivo si denunzia l’illegittima ricostruzione del reddito della società, attribuito indirettamente ai soci sulla base delle risultanze dei loro conti correnti;

4. Col terzo motivo si deduce l’estraneità delle operazioni bancarie quali componenti positive di reddito in accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32).

5. Tutti gli anzidetti i motivi, che possono per questo essere esaminati congiuntamente, sono soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilità essendo privi della necessaria specificità, non indicando a quale previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, facciano riferimento, e per mancanza del quesito di diritto. Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve infatti trovare applicazione l’art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex multis Cass. n. 30640 del 2011; S.U. 11652/08; 16528/08).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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