Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3338 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 05/02/2019), n.3338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso nr. 21360/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Firenze Via Antonio

Gramsci 22 presso lo studio dell’Avv.to Rosa Vignoli che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n.490/2017 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE in

data 8/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Rosa Vignola che si riporta e

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 8/3/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Firenze in ordine alla istanza avanzata da M.M. nata in (OMISSIS), tesa a sentir dichiarare ed accertare il suo diritto ad acquisire la cittadinanza italiana a far data dal 31/12/2011 a seguito di matrimonio contratto con il cittadino italiano C.M. in data (OMISSIS).

Esponeva infatti la ricorrente di avere presentato domanda di riconoscimento di cittadinanza in data 31/12/2009 e che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro due anni L. n. 91 del 1992, ex art. 8, comma 2 mentre, al contrario, solo in data 1 agosto 2012 il Prefetto di Arezzo aveva rigettato l’istanza sul presupposto che la ricorrente non conviveva più con il marito a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Arezzo in data 13/12/2010; secondo la ricorrente il decreto di rigetto era tuttavia inammissibile in quanto emesso dopo il termine tassativo di due anni dalla presentazione dell’istanza.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze la ricorrente ha proposto ricorso in appello, rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza successivamente impugnata con ricorso davanti a questa Corte affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 in riferimento alla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5, comma 1 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado senza tener conto che il decreto prefettizio di rigetto era stato emesso oltre il termine perentorio di due anni e che pertanto risultava irrilevante ogni circostanza avvenuta successivamente alla proposizione della domanda, nella specie l’avvenuta separazione della istante e la mancanza del requisito di convivenza con il marito.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto il Giudice territoriale di Firenze non ha disapplicato il decreto prefettizio sebbene emesso senza la previa comunicazione contenente il preavviso di rigetto e la richiesta di fornire integrazioni in contraddittorio all’Amministrazione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi.

Correttamente la Corte di Appello di Firenze ha confermato il provvedimento di primo grado in quanto già un anno dopo la presentazione della domanda di cittadinanza era cessata la convivenza dell’istante con il marito a seguito dell’intervenuta separazione consensuale e quindi mancava un presupposto necessario per il suo accoglimento essendo venuto meno uno dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto di cittadinanza.

Questa Suprema Corte, con numerosi precedenti specifici, ha poi escluso che il decorso del termine biennale di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 8 configuri un’ipotesi di silenzio assenso.

Infatti secondo Sez. U, Sentenza n. 7441 del 07/07/1993 “In tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere – a seguito dell’inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell’istanza, in base alla L. n. 123 del 1983, art. 4 comma 2, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell’art. 6 Legge citata, e definitivamente, in forza della L. n. 91 del 1992, art. 8, comma 2) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all’emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino.”

In ordine al secondo motivo di ricorso occorre osservare che la L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 6 recante “Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, ha inserito in questa legge l’art. 10 bis secondo cui “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.”

Tuttavia nella specie una volta esclusa la ricorrenza dei presupposti di acquisizione del diritto di cittadinanza italiana non si ravvisa in questa sede alcuna giustificata esigenza di disapplicazione del provvedimento amministrativo che l’aveva del pari negato.

Per quanto sopra il ricorso risulta infondato in ordine ad entrambi i motivi e deve essere respinto.

Nulla per le spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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