Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33379 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10774/2017 proposto da:

AUTODEMOLIZIONI EREDI M.F. DI F.L. S.A.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE DE MAJO, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE

138, presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4754/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2016, R.G.N. 3664/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Roma con sentenza resa pubblica il 21/10/2016, confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da P.R. nei confronti della s.a.s. Autodemolizioni Eredi M.F. volta a conseguire l’accertamento della inefficacia del licenziamento orale intimato in data 9/1/2007, e la condanna della parte datoriale alla riammissione in servizio, oltre al risarcimento dei danni commisurato alle retribuzioni spettanti dal dì del recesso sino alla sentenza.

Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali enucleati sul tema della ripartizione dell’onere probatorio, la Corte di merito argomentava che dal compendio dei dati istruttori acquisiti in giudizio, di natura testimoniale e documentale, era emersa la prova del recesso intimato in forma verbale dal datore di lavoro e della disponibilità del P. a proseguire nel rapporto di lavoro.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società soccombente, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato il quale ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,244,246 c.p.c..

Critica lo scrutinio delle deposizioni testimoniali raccolte disposto dal giudice del gravame, per non aver tenuto conto della natura “de relato” delle dichiarazioni rese da una testimone, e per,non aver correttamente valutato quelle rese dall’altro teste escusso. Lamenta che l’esplicata attività valutativa del materiale probatorio sia pervenuta a risultati non corrispondenti agli effettivi dati acquisiti, laddove si è ritenuta comprovata la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti e l’intimazione di licenziamento in forma verbale.

2. I motivi, congiuntamente scrutinabili per connessione, vanno disattesi perchè trascurano di considerare che la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che sottopone il sindacato di questa Corte sulla ricostruzione della vicenda storica quale elaborata dal giudice del merito agli stringenti limiti dell’interpretazione offerta a detta disposizione dalle Sezioni unite (4.on le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, vedi Cass. n. 19881 del 2014, Cass. n. 5008 del 2014, Cass. n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato su tale norma che: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diversa della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

I motivi risultano irrispettosi di tali enunciati, giacchè, denunciando la violazione dell’art. 115 c.p.c., nella sostanza ramentano la non corretta esegesi del materiale istruttorio con riferimento specifico alla prova della intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro e dell’intimazione del licenziamento in forma orale.

3. Il tessuto argomentativo che sorregge l’impugnata sentenza, non risponde ai requisiti della motivazione apparente ovvero della illogicità manifesta che avrebbero giustificato il sindacato in questa sede di legittimità. Ed infatti, quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti, i giudici del gravame hanno fatto leva sulle dichiarazioni testimoniali raccolte, confermative dell’orario di lavoro osservato dal P. e dello svolgimento della prestazione lavorativa presso l’officina di autodemolizioni con argomentazioni scevre da contraddizioni e rispettose dei principi costituzionali sanciti in tema di motivazione.

L’espletato accertamento investe pienamente la quaestio fatti, e rispetto ad esso il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato. dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle sezioni unite di questa Corte.

4. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Si deduce che la Corte distrettuale sia incorsa in vizio di ultrapetizione laddove, pur avendo correttamente affermato il principio alla cui stregua “il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegittimo abbia l’onere di provare l’esistenza del licenziamento stesso”, tuttavia, in assenza di precipui elementi in tal senso desumibili dalle testimonianze assunte, “ha ritenuto di supplire alla dimostrazione non fornita” facendo richiamo alla missiva 5 febbraio 2007 del lavoratore ed alla dichiarazione di disponibilità delle proprie energie lavorative ivi contenuta, ritenendo così assolto l’onere probatorio sull’o stesso gravante.

5. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla ò citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di.formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione denunciata, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (vedi Cass. SU n. 24/7/2013 n. 17931 e numerose altre decisioni a sezioni semplici).

Nello specifico la ricorrente si limita a dedurre solo in ordine alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza fare alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento (vedi Cass. 28/09/2015 n. 19124).

In ogni caso, la censura tende a pervenire ad una non consentita rivisitazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito quanto alla interpretazione dei dati istruttori acquisiti e relativi alle modalità di risoluzione del rapporto, peraltro conformi a diritto, laddove hanno fatto richiamo al principio secondo cui in caso di incertezza sul quomodo della risoluzione del rapporto, il giudice di merito deve prestare particolare attenzione anche agli episodi consistenti nell’offerta delle prestazioni da parte del lavoratore (vedi Cass. 22/5/2018 n. 12552).

6. La quarta critica concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e art. 2948 c.c., n. 5. Si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto non prescritto il diritto al risarcimento del danno conseguente all’inefficacia del licenziamento verbale, in base alle regole generali sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Si deduce per contro l’applicabilità alla fattispecie del termine quinquennale secondo i principi applicabili in tema di risarcimento del danno tout court e di indennità spettanti per la cessazione del rapporto.

7. Il motivo non è fondato.

La Corte distrettuale, nel proprio incedere argomentativo, correttamente muove dai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 2 e succ. mod. è inefficace e non produce effetti sulla continuità del rapporto, sicchè, per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute (ex aliis, vedi Cass. 5/7/2016 n. 13669).

La condotta datoriale generatrice del danno, in qúanto posta in essere in violazione delle norme inderogabili che regolano l’esercizio del diritto di recesso e rinvengono fondamento nel rapporto contrattuale inter partes, costituisce fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., ed è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., anzichè a quella quinquennale (vedi ex multis, Cass. 7/05/2004 n. 8720, Cass. 4/12/2002 n. 17209 secondo cui l’illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, deciso dal datore di lavoro in scorretto esercizio dei propri poteri disciplinari, come anche l’illegittimo licenziamento, è fonte esclusivamente di responsabilità contrattuale).

La statuizione emessa sul punto dai giudici del gravame, conforme a diritto per quanto sinora detto, si sottrae alla censura all’esame.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la società condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. Giulio Bellini.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Giulio Bellini.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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