Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33378 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16443-2014 proposto da:

CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE

CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.E.M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’ avvocato FLAVIO MASI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/12/2013 r.g.n. 636/2013.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 643/2013, depositata il 16 dicembre 2013, la Corte di appello di Genova ha respinto il gravame della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. e confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato il diritto di L.E.M. al superiore inquadramento, con decorrenza 6/3/2007, nella categoria dei Quadri Direttivi, 3 livello retributivo, C.C.N.L. 12/2/2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

– che la Corte ha rilevato, a sostegno della propria decisione, che alla Lombardi, in distacco presso una società controllata, era stabilmente attribuito l’incarico di funzionario per la riscossione L. n. 265 del 2002, ex art. 4, comma 2 septies, nell’esercizio del quale poneva in essere atti (non meramente certificativi) a valenza esterna ex lege: si trattava, pertanto, proprio in ragione di tale elemento, di un’attività caratterizzata dai requisiti di elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale propri della qualifica rivendicata e che mostrava, invece, una palese diversità rispetto a quella dell’impiegato di Terza Area, nella quale la lavoratrice risultava inquadrata, rivolta all’interno della struttura e non accompagnata dall’assunzione di responsabilità; ha, inoltre, confermato il 3 livello retributivo, già riconosciuto dal giudice di primo grado, sul rilievo che la L. sottoscriveva, assumendosene la responsabilità, i format predisposti anche da quadri direttivi di 3 e 4 livello, a conferma dell’importanza della funzione ricoperta;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. con due motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 73 e 84 del C.C.N.L. 12/2/2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la sentenza di appello desunto la sussistenza dei requisiti di “elevata responsabilità funzionale” e di “elevata preparazione professionale”, previsti dalla declaratoria dei quadri direttivi, dal mero esercizio del potere di firma (di atti, non meramente certificativi, a valenza esterna ex lege), senza considerare come l’esercizio di tale potere, stabilito come soltanto eventuale, non assumesse un’autonoma rilevanza ai fini del superiore inquadramento e senza fare oggetto di valutazione l’insieme dei requisiti che, ai sensi della contrattazione collettiva, connotano l’appartenenza alla categoria dei quadri direttivi, conseguentemente omettendo di svolgere un compiuto accertamento delle mansioni di fatto esercitate dalla lavoratrice e un confronto tra di esse e le categorie in comparazione;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del medesimo C.C.N.L. per avere la sentenza di appello accertato il diritto della L. al 3 livello retributivo (dei quadri direttivi) sulla base dell’intervenuta attribuzione di tale livello (o del livello superiore) a taluni colleghi di lavoro, con ciò facendo applicazione nel caso concreto del metodo illegittimo del confronto intersoggettivo;

osservato:

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, secondo il quale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi dall’osservanza di tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 26234/2008; conformi, fra le molte: n. 28284/2009; n. 20272/2010; n. 8589/2015);

– che a tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, trascurando: – di accertare il concreto ed effettivo contenuto delle mansioni svolte dalla lavoratrice, anche attraverso il compimento dell’attività probatoria a ciò necessaria; – di sottoporre ad un completo esame la declaratoria della superiore categoria rivendicata e di quella di appartenenza, enucleando i tratti distintivi di entrambe; – di procedere infine al conclusivo confronto tra le categorie in comparazione, individuate nei loro caratteri differenziali e specializzanti, e le mansioni in concreto esercitate dalla lavoratrice, alla stregua della ricostruzione di esse offerta dai risultati dell’istruzione probatoria;

– che, pertanto, il primo motivo di ricorso appare fondato;

– che risulta altresì fondato il secondo motivo, avendo la Corte territoriale confermato l’attribuzione del 3 livello sulla base di un procedimento comparativo, o deduttivo, che, in ogni caso, prescinde dall’esame delle previsioni della contrattazione collettiva;

ritenuto:

conclusivamente che, in accoglimento di entrambi i motivi, l’impugnata sentenza n. 643/2013 della Corte di appello di Genova deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato, valutando altresì l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova dedotti al fine di definire e chiarire le mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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