Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33375 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. un., 17/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27164-2018 proposto da:

LINDERHOF S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ARTHUR FREI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEPHAN BEIKIRCHER, MICHELE PURRELLO, JUTTA

SEGNA e RENATE VON GUGGENBERG;

AZIENDA ENERGETICA PRATO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO

ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MEINHARD DURNWALDER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 26/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 12/02/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Linderhof s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso il Decreto Assessorile n. 24-GD/5194 del 19 gennaio 2015, con il quale la Provincia di Bolzano aveva rinnovato all’Azienda Energetica Prato soc.c.oop. la concessione di derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), nel territorio di (OMISSIS), sino al 31 dicembre 2039, con un aumento della potenza nominale media rispetto a quella originariamente concessa;

a sostegno dell’impugnazione, la Linderhof s.r.l., premesso di avere intenzione di predisporre un progetto di derivazione a fini idroelettrici dai medesimi tratti di acqua e di avere appreso del rinnovo della concessione de qua, in virtù della pubblicazione del suddetto decreto, dedusse l’omessa necessaria pubblicazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, dell’istanza di rinnovo che aveva determinato un rilevante aumento di potenza nominale;

costituitesi in giudizio la Provincia di Bolzano e la Società controinteressata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d’ora in poi, per brevità T.S.A.P.), con sentenza n. 26/18, depositata il 12 febbraio 2018, dichiarava il ricorso inammissibile;

in particolare, il T.S.A.P. rilevava la carenza di interesse in capo alla ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:

– l’istanza di rinnovo della concessione da parte della Società cooperativa era stata idoneamente pubblicata, secondo quanto previsto dalle norme rilevanti nel territorio provinciale di Bolzano, mentre la ricorrente, nel termine assegnato dalla stessa normativa, non era intervenuta nel procedimento nè aveva presentato una propria istanza in concorrenza;

la variante della portata della concessione, oggetto del decreto assessoriale, si era attualizzata con il disciplinare di concessione del giorno 8.8.2013, quando era già intervenuta la novella ex art. 2, comma 1 Legge Provinciale che aveva soppresso le parole “o per le varianti alle stesse (concessioni) dalla L.R. n. 7 del 2005, art. 3, comma 1”, con la conseguenza che, per la variante in oggetto (determinatesi in sede di verifica d’ufficio e non su richiesta dell’interessata), non era necessaria una nuova pubblicazione, neppure ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 49, comma 2 poichè non si era trattato d’una variazione dei parametri idraulici della concessione da rinnovare nè d’una richiesta specifica del concessionario;

avverso la sentenza ricorre la Linderhof s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, affidandosi a due motivi;

la Provincia autonoma di Bolzano e l’Azienda Energetica di Prato Società cooperativa resistono con autonomi controricorsi;

il ricorso è stato avviato per la trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglio, in prossimità della quale l’Azienda Energetica Prato Società Cooperativa ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata in memoria dalla controricorrente Azienda Energetica di Prato Società cooperativa, è infondata. Costituisce, invero, orientamento consolidato di questa Corte (Sez.U. n. 8048 del 30/03/2018; Sez.U. n. 29393 del 15/11/2018) che “i termini per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 201 e 202 sono quelli indicati nell’art. 518 c.p.c. del 1865, ridotti alla metà (quarantacinque giorni), e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, eseguita a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183”;

1.1 nella specie, il dispositivo della sentenza è stato notificato alla ricorrente il 2 luglio 2018 e il ricorso spedito, per la notificazione, in data 17.9.2018 e, quindi, nei termini di legge;

2 sempre, preliminarmente, vanno rigettate le ulteriori eccezioni, sollevate dalla controricorrente Azienda Energetica Prato Società Cooperativa, di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, siccome priva di autentica, e per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, atteso che, nel ricorso notificato, formulato ai sensi della predetta norma, non vi era nessun motivo attinente alla giurisdizione;

2.1 la prima eccezione è infondata, risultando in atti la sottoscrizione, in calce alla procura per autentica, da parte dell’Avv. Arthur Frei, regolarmente iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti;

2.2 è ugualmente infondata la seconda eccezione, giacchè, ai sensi dell’art. 200, comma 1 T.U. sulle acque pubbliche, “Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione: a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini della L. 31 marzo 1877, n. 3761, art. 3; b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 517 c.p.c., n. 3 o se si verifichi la contraddittorietà prevista nell’art. 517 medesimo, n. 8”;

2.3 tale disposizione si ritiene unanimemente applicabile non solo contro le sentenze rese nei giudizi su diritti soggettivi ma anche contro quelle emesse nelle materie contemplate nell’art. 143 T.U. cit., che l’art. 201 riteneva impugnabili solo per motivi attinenti alla giurisdizione. Quest’ultima norma, infatti, deve essere letta alla luce dell’art. 111 Cost., il quale limita il ricorso per cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione soltanto con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 21/11/1986, n. 6839; v. pure Cass. S.U. 6/5/1995, n. 4987; Cass. S.U. 23/4/2001, n. 170; Cass. S.U. 29/10/2002, n. 15251; Cass. S.U. 1/10/2003, n. 14624; Cass. S.U. 22/8/2007, n. 17822);

2.4 alla luce di detti principi, non si apprezza, quindi, la fondatezza della eccezione, e di quella analoga proposta anche dalla controricorrente Provincia di Bolzano, atteso l’effettivo tenore delle doglianze espresse dalla ricorrente in seno ai motivi, nella cui sola rubrica è contenuto il riferimento all’art. 360 c.p.c., al comma 1, n. 1 (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Cass. n. 12690 del 23/05/2018);

3 procedendo, quindi, all’esame del ricorso, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione-falsa applicazione della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, commi 1 e 2, art. 8, comma 2, e art. 16 art. 7, comma 9, artt. 28 e 30 T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1;

3.1. secondo la prospettazione difensiva, il T.S.A.P., nel motivare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in capo ad essa Società, avrebbe violato, in primo luogo, la L.P. 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, comma 1, relativo al rilascio di concessioni nuove e di varianti alle concessioni, quando, invece, il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di piccola derivazione venute a scadenza, all’epoca dei fatti, continuava a essere regolata dal T.U. n. 1775 del 1933, artt. 28 e 30 il quale stabiliva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che le concessioni scadute vengono rinnovate sulla scorta della mera verifica dell’assenza di impeditive ragioni di interesse pubblico, ma senza l’apertura della domanda alla concorrenza di altri operatori, i quali nel caso di rinnovo non possono presentare domande concorrenti, con la conseguenza che, quando l’ordinanza per le visite sul luogo fu pubblicata nel mese di agosto 2009, la ricorrente non aveva nessun motivo per ragionevolmente assumere che un eventuale progetto in concorrenza avrebbe superato il vaglio di ammissibilità;

inoltre, sempre secondo la ricorrente, il solo fatto che la concessione rinnovata prevedesse l’aumento della quantità d’acqua derivabile concessa da 197,96 l/s medi a 302/60 l/s medi faceva sì che l’intero procedimento doveva essere sussunto nella fattispecie di cui alla L.P. 30 settembre 2005, n. 7, art. 8, comma 2 e 3 nel testo vigente, il quale stabiliva che si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano…l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, delle quantità d’acqua concessa o riconosciuta e, allo stesso comma, che alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni, con la conseguente necessità di una nuova pubblicazione; ancora, sempre secondo la prospettazione difensiva, sulla base di tali presupposti in fatto, sarebbe stata necessaria anche la pubblicazione non solo nell’albo pretorio ma, pure, nel Bollettino ufficiale della Regione a norma del Testo Unico n. 1775 del 1933, art. 7, comma 4, quale forma di pubblicità legale a più ampio raggio di azione, idonea a garantire il rispetto del principio di trasparenza evocato nelle direttive comunitarie del settore;

3.2 con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c., laddove il T.S.A.P. aveva ritenuto la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, per non avere, la stessa, presentato un proprio progetto, in concorrenza, con quello della Cooperativa, mentre l’interesse in capo alla ricorrente consisteva, proprio, nell’utilità derivante dalla possibilità di concorrere, con un proprio progetto, per il rilascio della concessione idroelettrica in questione;

4 i due motivi -connessi e fondati, sostanzialmente, sulla medesima prospettazione, ovvero la mancanza di idonea forma di pubblicità della procedura di rinnovo della concessione de qua siccome concretizzatasi, attraverso le introdotte varianti sostanziali, in richiesta di nuova concessione – possono essere trattati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento;

4.1 la censura, articolata con il primo motivo, si appalesa, in primo luogo, inconferente rispetto al decisum. Il T.S.A.P. ha, infatti, argomentato il riscontrato difetto di interesse all’azione, in capo alla ricorrente, sulla base dell’avvenuta pubblicità, secondo le norme territorialmente applicabili (L.P. n. 7 del 2005, art. 3, commi 1 e 2) dell’istanza di rinnovo della concessione contenente, peraltro, la data fissata per il sopralluogo e l’invito a parteciparvi a chiunque ne avesse interesse, nonchè sulla mancata proposizione di domanda, in concorrenza nei termini (decorrenti dallàdata di verifica sui luoghi) da parte della ricorrente, malgrado ritualmente notiziata del deposito della domanda di rinnovo;

4.2 a fronte di tale motivazione, la dedotta violazione di legge, oltre che inesistente, appare, ancor prima, inifluente siccome tesa, in realtà, alla giustificazione ex post dell’inerzia della ricorrente la quale, come incontestato, all’epoca non aveva provveduto a depositare alcun progetto di derivazione idroelettrica interessante i medesimi tratti di acqua;

4.3 il primo mezzo di impugnazione è, altresì, inammissibile anche nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere il T.S.A.P. escluso che, nel caso in esame, la variante apportata all’originaria concessione avesse caratteri tali da comportare la necessità di una nuova pubblicazione;

4.4. nel passo motivazionale, oggetto di censura, il T.S.A.P., dopo avere riscontrato che la ricorrente non aveva neppure censurato il disciplinare di concessione dell’8 agosto 2013, ha argomentato che, sulla base dei dati nello stesso riportati, emergeva che l’aumento della sola potenza nominale e non di altri parametri della concessione è avvenuto a seguito di una verifica tecnica d’ufficio (e quindi non su richiesta della controinteressata);

4.5 ciò premesso, la tesi difensiva, veicolata dal motivo, secondo cui la variante, in questione, dovrebbe considerarsi di carattere sostanziale, ancor prima che infondata – in quanto anche la normativa provinciale, di cui all’art. 8 invocato dalla ricorrente, presuppone un’istanza di parte e qualifica sostanziali quelle modificazioni che riguardano la modifica dello scopo di utilizzo, l’aumento…del periodo di utilizzo, della quantità di acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del, punto di restituzione – è inammissibile;

4.6 la censura, nei termini in cui è formulata, appare, infatti, tesa, nella sostanza, a un inammissibile, in questa sede, riesame del fatto, come accertato dal T.S.A.P., ovvero che, nella specie, non si ebbe una variante sostanziale, quale modificazione dei parametri idraulici della concessione a suo tempo rilasciata ma, in assenza di richiesta di parte, una mera correzione d’ufficio della stessa, e in particolare, della sola potenza nominale, sulla base della diversa situazione di fatto (maggiore altezza del salto) riscontrata, a seguito di più esatte misurazioni;

4.7 dal rigetto del primo motivo consegue il rigetto anche del secondo, fondato, come sopra evidenziato, sulla medesima prospettazione. Si è, infatti, già prima argomentato sull’incensurabilità della sentenza impugnata sia nella parte in cui afferma che la ricorrente era stata messa in grado, attraverso le forme di pubblicità all’uopo previste, di intervenire nella procedura di rinnovo della concessione e ciò non aveva fatto, che in quella in cui statuisce sulla correttezza della procedura seguita dalla Provincia Regionale di Bolzano;

4.8 viene, pertanto, meno il presupposto stesso su cui si fonda il motivo di impugnazione ovvero l’interesse a contestare l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione al fine di presentare un proprio progetto;

5. il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali, liquidate, per ciascuna, come in dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata.

6. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali liquidate, per ciascuna, in complessivi Euro 5.000,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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