Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33374 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14529-2014 proposto da:

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

CIRCI, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO MANCUSO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M. S.R.L. (già C.M. S.A.S), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CECCARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1326/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/12/2013, R.G.N. 1087/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze parzialmente riformava la sentenza del Tribunale di Siena che aveva condannato la s.r.l. G.M. al pagamento in favore dell’ex agente G.M. dell’indennità di preavviso e di cessazione del rapporto riducendone l’ammontare, e liquidandole rispettivamente nella misura di Euro 7.270,00 e di Euro 5.000,00. Deduceva l’inapplicabilità alla fattispecie dell’A.E.C., erroneamente richiamata dal giudice di prima istanza a fondamento del decisum, giacchè dal tenore del contratto inter partes, si evinceva chiaramente che il rapporto, per quanto non espressamente previsto, restava disciplinato dalle disposizioni del codice civile; osservava, sotto altro versante – sulla premessa che la società aveva dedotto di non essere iscritta ad alcuna associazione stipulante – come l’affermata ricezione tacita del contenuto di detti accordi non fosse stata riferita a specifici comportamenti assunti dalle parti, ma solo genericamente dedotta, non essendo rinvenibile alcuna indicazione al riguardo, neanche negli atti di parte dell’agente.

La Corte di merito rimodulava altresì l’indennità di scioglimento del rapporto già liquidata dal giudice di prime cure, rimarcando che l’indennità spettante ex art. 1751 c.c. rispondeva al rispetto di -criteri meritocratici e di garanzia del giusto equilibrio fra i contrapposti interessi delle parti. Nell’ottica descritta, riduceva l’ammontare dell’indennità liquidata dal primo giudice, facendo richiamo a specifici elementi fattuali, quali la brevissima durata del rapporto di agenzia e la modesta permanenza di vantaggi a favore del preponente.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il G., affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno sostenuto, ai fini della liquidazione dell’indennità di preavviso, l’inapplicabilità degli A.E.C. per la mancata ed incontestata ricezione degli accordi stessi, essendo stata detta circostanza contestata in sede di note autorizzate.

Si lamenta anche che la Corte di merito non abbia chiarito quali fossero “riferimenti normativi essenziali per giungere alla conclusione che la chiarissima formulazione del contratto individuale sia di per sè idonea ad escludere l’applicabilità degli A.E.C.”.

2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Nel proprio incedere argomentativo la Corte distrettuale ha stigmatizzato l’impugnata sentenza sulla scorta di una pluralità di argomentazioni: per aver ritenuto che il richiamo alle norme del codice civile contenuto nel contratto (secondo cui, per quanto nel presente contratto non espressamente previsto, valgono le norme del (odice civile, in materia di contratto di agenzia) comprendesse anche quello gli A.E.C., sulla base di un principio di diritto enunciato in sede di legittimità, in relazione ad una fattispecie diversa da quella scrutinata, e per aver fatto richiamo alla “sussistenza di comportamenti di fatto riconducibili ad istituti propH degli accordi senza, tuttavia indicarli.

Da ultimo, non ha condiviso “l’ulteriore argomento speso dal Tribunale che ha rilevato che la committente non aveva mai affermato di non aver fatto applicazione di istituti collettivi”, giacchè l’eventuale utilizzazione di clausole collettive doveva essere provata dall’attore che detta circostanza aveva allegato.

L’iter motivazionale che sostiene l’impugnata sentenza, appare dunque, assolutamente articolato e coerente sulla questione della applicabilità al rapporto di lavoro inter partes delle disposizioni contenute nell’invocato A.E.C., non rispondendo ai requisiti della motivazione apparente ovvero della illogicità manifesta che avrebbero giustificato il sindacato in questa sede di legittimità, secondo gli stringenti limiti posti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054 cui adde Cass. S.U. n.19881 del 2014, Cass. S.U. n.25008 del 2014, Cass. S.U n. 417 del 2015).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato su tale norma che: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e ò prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).; c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Il motivo risulta irrispettoso di tali enunciati, e va pertanto disatteso.

3. La seconda censura prospetta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione agli artt. 1362,1363,1366 e 1751 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sempre con riferimento alla denegata applicazione degli invocati A.E.C. si deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali dal complesso negoziale non fosse desumibile alcuna volontà di non applicare l’A.E.C. del 2002.

Quanto all’indennità ex art. 1751 c.c. si critica la pronuncia per non aver enunciato i criteri di quantificazione e si lamenta che il giudice di merito non abbia sviluppato alcun argomento che espliciti e giustifichi la valutazione operata su taluni elementi di fatto.

4. La censura si palesa in parte inammissibile ed in parte infondata.

Premesso che già le ragioni di reiezione del primo motivo inducono al rigetto anche del secondo – laddove ci si duole della mancata applicazione delle disposizioni dell’A.E.C. di settore per un ‘preteso malgoverno delle norme in tema di interpretazione del contratto – s’impone comunque l’evidenza della omessa trascrizione delle disposizioni dell’A.E.C. del 2002 di cui si lamenta la mancata applicazione, in violazione del principio di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e di cui quello di autosufficienza è corollario; nè può tralasciarsi di considerare che detto accordo non risulta sia stato ritualmente (oltre che integralmente) versato in atti.

E’ orientamento costante, invero, (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, Cass. n. 6556 del 2013) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individuì dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassdazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Nella specie, il richiamato AEC non risulta trascritto nel suo contenuto, neanche nelle parti salienti, nè parte, ricorrente indica in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile, nella sua interezza, onde il motivo non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.

5. Peraltro la critica si palesa comunque infondata, avendo la Corte di merito, come fatto cenno nello storico di lite, compiutamente argomentato in ordine ai criteri in base ai quali ha operato la riduzione dell’indennità di cessazione del rapporto già liquidata dal giudice di prima istanza, facendo leva sui plurimi elementi emersi ex actis, della brevissima durata del rapporto (poco più di due anni), e della modesta permanenza di vantaggi a favore del preponente; infatti, secondo lo schema segnalato dal CTU e non contestato, il fatturato dei nuovi clienti seguiva una curva notevolmente decrescente negli anni successivi alla cessazione del rapporto.

Detta valutazione appare, del resto, coerente con i principi anche di recente riaffermati da questa Corte, secondo cui in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 c.c., applicabile “ratione temporis”, ne individua i presupposti nel fatto chie l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente Sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole “circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente (vedi Cass. 29/8/2018 n.21377).

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte “del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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