Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33373 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27067-2013 proposto da:

M.A., (CF. (OMISSIS)), in proprio ed in qualità di legale

rappresentante e liquidatrice della società COOPERATIVA SOCIALE

SPAZIO APERTO arl in liquidazione, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LEONE IV N 38, presso lo studio dell’Avvocato CARMINE

MEDICI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, 12 (ATTO DI COSTITUZIONE DEL 27/02/2014) in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2019/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2013 R.G.N. 2467/2010;

viste le conclusioni scritte del PG che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso; udita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio dal Consigliere Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 2019/2013, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città del 30.3.2009, con la quale era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta, l’opposizione della Cooperativa Sociale Spazio aperto srl e da M.A., in qualità di liquidatore e di rappresentante legale, presentata al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti già impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa asseritamente illegittimi per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis a seguito di omessa interlocuzione prescritta da detta norma. In particolare la vicenda processuale si è articolata nei termini che seguono: nei confronti delle opponenti fu notificato verbale di accertamento redatto dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro di Napoli con il quale furono contestate plurime violazioni in materia di avviamento al lavoro ed assunzione di lavoratori; ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 la Cooperativa suddetta e la M. presentarono controdeduzioni disattese con l’ordinanza n. 2743/2006 del 21.9.2006 con conseguente ingiunzione di pagamento della somma di Euro 53.961,00 a titolo di sanzioni; furono, poi, proposti ricorsi alla Direzione Regionale del Lavoro per la Campania ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 16 respinti con decreti n. 15770/2006 e 15768/2006; avverso i suddetti decreti fu proposta opposizione al TAR – Campania Napoli che, con ordinanza del 26.3.20074 n. 949/2007, rigettò l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, rilevando profili di inammissibilità connessi alla giurisdizione; da qui la successiva opposizione presentata innanzi al Tribunale di Napoli che la dichiarò inammissibile perchè tardiva;

che avverso la decisione di 2^ grado M.A., in proprio e nella qualità di legale rapp.te e liquidatore della Cooperativa Sociale Spazio Aperto a rl in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito con comparsa del 27.2.2014 e ha presentato memorie, in assenza di controricorso;

che il PG ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e succ. int. e mod., nonchè del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per error in iudicando – perchè la Corte di merito ha ritenuto la decisione della Direzione Regionale del Lavoro quale atto di natura endoprocedimentale, destinato unicamente a definire, ad un livello gerarchicamente più elevato, l’esercizio del potere sanzionatorio dell’amministrazione e, pertanto, non autonomamente impugnabile quando, invece, avrebbe dovuto ritenere che si trattava di due provvedimenti amministrativi autonomi (ordinanza-ingiunzione e decreto D.Lgs. n. 124 del 2004, ex art. 16), l’ultimo dei quali impugnabile per vizi propri, cosicchè l’interessato aveva la facoltà di scegliere se impugnare il primo provvedimento e/o la decisione in sede gerarchica per motivi procedurali; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nonchè dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – error in procedendo – per avere erroneamente qualificato la Corte di appello, analogamente al giudice di prime cure, come opposizione all’ordinanza-ingiunzione il ricorso proposto contro la decisione della Direzione Regionale del Lavoro, di cui peraltro aveva escluso che fosse una prosecuzione di quello presentato innanzi al GA applicando le regole sulla traslati judicii non ancora in vigore, e per non avere rimesso in termini le ricorrenti, nonostante la loro richiesta avanzata in sede di gravame; 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 16nonchè dell’art. 7 CPA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario – per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sul motivo di appello con il quale veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all’impugnazione della decisione sul ricorso gerarchico improprio proposto dalla odierna ricorrente; 4) la violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte territoriale, in considerazione della ritenuta tardività del ricorso, valutato le questioni già proposte nei precedenti gradi di giudizio in ordine alla dedotta illegittimità delle decisioni sui ricorsi gerarchici impropri;

che, preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità della memoria depositata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in vista dell’adunanza camerale, pur non avendo presentato il controricorso ma essendosi unicamente costituito in giudizio con la comparsa del 27.2.2014: ciò in virtù del principio espresso da questa Corte, con la pronuncia 27.2.2017 n. 4906, secondo cui, in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1 bis che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 168 del 2016, applicabile ai sensi del comma 2 CIT. norma anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi, deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU;

che il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono fondati: il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 16 nella versione ratione temporis applicabile, testualmente recitava: “1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’art. 22 medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell’art. 17.

2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione. 3 Il termine di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 22 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.”

Orbene, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente individuato, con riguardo al rimedio ex art. 16 citato, la natura di ricorso gerarchico improprio. Infatti, si tratta di una procedura amministrativa di ultima istanza, di carattere eccezionale, tipizzata e tassativa, finalizzata al riesame dell’atto da parte di un’autorità amministrativa tecnicamente preparata ma con carattere di neutralità. Detto rimedio attribuisce carattere di definitività all’ordinanza-ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro, sia che la modifichi o l’annulli, sostituendo in tal caso il provvedimento emesso la suddetta ordinanza contro la quale era stato proposto il ricorso gerarchico improprio, sia che non si provveda nei termini di legge.

Il ricorso amministrativo ex art. 16 citato ha, poi, natura endoprocedimentale perchè: a) determina l’impossibilità, pendente lo stesso, di adire l’autorità giudiziaria fino alla decisione su di esso, per carenza di interesse fino alla sua decisione (cfr. in motivazione Cass. 7.2.2012 n. 1717); b) non sospende l’esecutività dell’ordinanza ingiunzione, salvo che non sia disposta su richiesta del ricorrente dalla Direzione regionale del lavoro; c) prevede la formazione del silenzio rigetto, decorso il termine di gg. 60 previsto per la decisione del ricorso stesso; d) è causa di interruzione del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione che inizia nuovamente a decorrere dalla notifica del provvedimento confermativo o modificativo dell’ordinanza-ingiunzione ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione (cfr. art. 16, comma 3 citato).

La incidentalità del suddetto procedimento amministrativo, la efficacia sospensivo-interruttiva (cfr. Corte Cost. sent. n. 119/2013) rispetto all’opposizione giurisdizionale e il particolare meccanismo operativo del silenzio rigetto che rende impugnabile non il silenzio rigetto ma il provvedimento censurato in sede di ricorso gerarchico escludono, pertanto, che il provvedimento definitorio della procedura si ponga in termini di alternatività rispetto all’ordinanza-ingiunzione e se lo stesso, o i vari snodi procedurali in cui esso si articola, si ritengano in qualche modo viziati, eventuali doglianze potranno essere fatte valere, in una logica di chiusura del sistema di tutela, in sede di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, il cui giudice – come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale – è anche giudice del rapporto e non dell’atto (cfr. Cass. 16.4.2003 n. 6020; Cass. 2.4.2015 n. 6778);

che nella fattispecie in esame la Corte di merito, poi, in modo corretto non ha ritenuto invocabile l’istituto della rimessione in termini, sia ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, che richiedeva la dimostrazione che decadenza fosse stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 6.7.2018 n. 17729): ipotesi questa non ravvisabile nel caso de quo perchè si verte in una fattispecie di volontaria scelta di impugnazione processuale ritenuta poi errata;

che, analogamente, è condivisibile l’assunto dei giudici di seconde cure secondo cui alcun effetto conservativo poteva attribuirsi al pregresso ricorso al TAR, peraltro non conclusosi con pronuncia definitiva, perchè all’errore della parte sul tipo di impugnazione non poteva conseguire, in una situazione di sostanziale litispendenza di procedimenti, la legittimazione del passaggio da una autorità giudiziaria ad un’altra (cfr. Cass. 30.7.2004 n. 16834; Cass. 24.7.2013 n. 18024);

che il terzo motivo è inammissibile perchè, avendo la parte ricorrente promosso il giudizio di opposizione innanzi al giudice ordinario, non può più proporre una auto-eccezione di difetto di giurisdizione del giudice che essa stessa ha prescelto (Cass. Sez. Un. 20.10.2016 n. 21260; Cass. 24.9.2018 n. 22439);

che il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione, non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (come per esempio la ravvisata inammissibilità dell’atto di appello) con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione attraverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (cfr. Cass. 5.11.2014 n. 23558; Cass. 1.3.2007 n. 4804);

che, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo limitatamente all’attività difensiva svolta; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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