Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33372 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9543-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO STEFANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA LOMBARDI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI

46, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPUTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO ANDREA GALLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1260/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2014, R.G.N. 74/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ROSARIO STEFANO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CAPUTO per delega verbale CARLO ANDREA

GALLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, con sentenza nr. 548 del 2008, condannava l’ANAS S.p.A. al risarcimento del danno da demansionamento nonchè al pagamento dell’indennità di trasferta, in favore di S.L.; respingeva, invece, la domanda di risarcimento del danno biologico e riteneva non dimostrata la condotta di mobbing.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza nr. 1260 del 2014, in accoglimento dell’appello di ANAS SpA, respinto quello incidentale, rigettava tutte le domande del lavoratore.

Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava come avesse rilievo assorbente la considerazione che il lavoratore non avesse allegato e, quindi provato, i danni derivanti dalla asserita condotta di demansionamento e di mobbing. Al riguardo, osservava come il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado descrivesse danni in via astratta ma non concretamente riferibili alla vicenda personale del dipendente.

Avverso la decisione, ha proposto ricorso in cassazione S.L., affidato a due motivi.

Ha resistito, con controricorso, ANAS S.p.A.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, è dedotta violazione ed omessa applicazione di norme di diritto (artt. 2087 e 2103 c.c.).

1.1. La parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi accertamento in merito alla condotta aziendale di demansionamento e di mobbing.

2. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame/l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2.1. La critica riguarda l’omessa valutazione dei fatti che avrebbero portato al demansionamento del lavoratore ed alla forzata inoperosità e comunque la statuizione di omessa allegazione e prova dei fatti, laddove il lavoratore aveva dimostrato, attraverso la documentazione medica di una struttura pubblica, di aver subito, per il periodo di inoperosità ed a causa ed a causa dei comportamenti discriminatori, un danno psico-fisico per un periodo di un anno ed otto mesi.

3. I due motivi, presentando profili di stratta connessione, vanno congiuntamente trattati.

3.1. Essi sono inammissibili.

3.2. Le censure non si confrontano in alcun modo con il decisum della Corte di Appello.

3.3. La sentenza impugnata chiarisce, in premessa, che “ove anche fosse (stato) dimostrato il demansionamento (e/o il mobbing) la domanda risarcitoria del ricorrente (id est: del lavoratore) sarebbe (stata) comunque infondata perchè priva delle necessarie allegazioni e prove sul danno subito”.

3.4. Tali affermazioni dovevano dunque indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito (deducendo, in primo luogo, la puntuale allegazione dei pregiudizi subiti e dei mezzi di prova, a tale riguardo, richiesti); l’accenno, in proposito contenuto nel secondo motivo, è carente di specificità, poichè il motivo non trascrive l’atto introduttivo di primo grado, quanto meno nei suoi passaggi salienti, onde consentite alla Corte la verifica di effettività della deduzione e di fondatezza del rilievo.

4. Le medesime considerazioni si impongono anche in relazione alla deduzione di omessa valutazione della prova documentale; alle stesse, deve aggiungersi che la parte, quando lamenta l’omessa valutazione di un documento ad opera del giudice di merito, ha l’onere (imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6) di produrlo unitamente al ricorso in cassazione (ovvero l’onere di indicare esattamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione), sempre trascrivendo o riassumendo il contenuto; diversamente, incorre nel rilievo di inammissibilità (Cass. n. 19048 del 2016).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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