Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3337 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 12/02/2020), n.3337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23448-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO

MERCATELLO;

– ricorrente –

contro

C.G., AFOR – AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2114/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catanzaro confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da L.G. avente ad oggetto accertamento dell’obbligo del terzo fondato su un presunto rapporto di lavoro intercorso tra il debitore esecutato, C.G., e A.fo.r., Azienda forestale della Regione Calabria;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L.G. sulla base di due motivi;

i convenuti sono rimasti intimati;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art.:380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 548 II c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) e 232 c.p.c., per non aver riconosciuto come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, per effetto della mancata presentazione al fine di rendere l’interrogatorio formale deferito ai convenuti;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c., per avere escluso la rilevanza del giuramento decisorio richiesto da parte ricorrente poichè “non può essere deferito al fine di ottenere dalla parte dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico, nella specie di un rapporto di lavoro subordinato”;

il primo motivo è infondato alla luce del principio, cui i giudici di merito si sono attenuti mettendo in relazione il mancato interrogatorio reso con altri elementi di prova risultanti dagli atti, in forza del quale “In tema di prove, con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione dell’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. n. 9436 del 18/04/2018);

il secondo motivo è inammissibile poichè non risulta trascritta la formula del giuramento deferito, così da poterne vagliare l’ammissibilità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4365 del 04/03/2015: “La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l’onere di indicare, specificatamente, il contenuto della formula del giuramento stesso, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative”);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera del convenuto;

ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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