Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3337 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO

23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COCUZZA CORRADO;

– resistente con delega allegata al ricorso –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

si ammette con riserva la discussione del difensore Avvocato COCUZZA

CORRADO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COCUZZA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

ricorso Ministero, accoglimento ricorso Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza depositata il 17.4.2002, in accoglimento dell’impugnazione proposta da P.A., ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF ed all’ILOR del 1994, sul rilievo che, con sentenza passata in giudicato, era stato annullato l’accertamento, che costituiva il presupposto di quello impugnato, con cui l’Ufficio del Registro aveva elevato il valore di un’azienda ceduta dal contribuente, compensando le spese di lite.

Con sentenza del 18.5.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, adita in via principale dal P. ed in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate, condannava quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore del P. e riteneva inammissibile l’appello incidentale, perchè fondato su una domanda nuova.

Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. L’intimato non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, come si desume dalla sentenza impugnata, non è stato parte del pregresso grado di giudizio. A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è, infatti, verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale, nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, la legittimazione “ad causam” e “ad processum” spetta esclusivamente all’Agenzia, mentre, per quelli instaurati precedentemente, la proposizione dell’appello da parte (o nei confronti) della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007). Nulla sulle spese, in considerazione dell’assenza di difese dell’intimato.

Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, che la CTR ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nel pronunciare l’inammissibilità dell’appello, da lei proposto, in ragione della ritenuta novità della domanda di sottoposizione a tributo della plusvalenza nella misura dichiarata dal contribuente, invece che in quella accertata dall’Ufficio. La ricorrente sottolinea che l’avviso di accertamento, impugnato “ex adverso”, si fonda su due ordini di motivi: la mancata dichiarazione della plusvalenza derivante dall’atto di cessione (L. 250.000.000) e l’avviso di rettifica con cui la plusvalenza è stata elevata (a L. 620.000.000), sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, la “causa petendi”, costituita dalla mancata tassazione della plusvalenza derivante dall’atto di cessione, è rimasta invariata, essendo stato, solamente, ridotto il “quantum”.

Il motivo è fondato.

Dall’esame della sentenza impugnata, si desume che l’odierna ricorrente ha resistito all’impugnazione del P., avverso l’avviso di accertamento, emesso dall’Ufficio II.DD di Milano, con cui era stato rettificato il reddito d’impresa esposto dal contribuente, per il recupero a tassazione del ricavato della vendita dell’azienda, da lui posta in essere, nella misura determinata a seguito dell’avviso di rettifica dell’Ufficio del Registro.

La circostanza che tale rettifica, come si legge nell’impugnata sentenza ed è incontroverso, sia stata annullata implica che il corrispettivo della vendita resti fissato in quello indicato dal P. all’Ufficio, ma non modifica, di certo, il fatto costitutivo della pretesa dell’Amministrazione, di cui all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, vale a dire il computo tra i componenti positivi del reddito d’impresa del corrispettivo, in numerario, della vendita, che non vi era stato incluso. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 3330/2008; n. 16049/2005;

12700/2001) il principio, che il Collegio pienamente condivide, secondo il quale nel giudizio tributario, in ragione della sua natura di processo di impugnazione di atti autoritativi dell’Amministrazione finanziaria, le ragioni poste a base dell’atto impugnato (che contiene l’enunciazione di dette ragioni, oltre che dei relativi presupposti di fatto, stabilendo, nel contempo, i limiti dell’oggetto del giudizio) si intendono acquisite agli atti del processo, e non possono, pertanto, ritenersi nuove.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio, deve, dunque, esser cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in altra composizione, che procederà all’esame dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, e provvederà, inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità tra detta parte ed il contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e nulla spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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