Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3337 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12977-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2008 della COMM. TRIB. REG. DELLA CALABRIA

depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento, deposita copia della dichiarazione dell’Ufficio

Postale di duplicato della raccomandata, chiede in subordine il

rinvio a nuovo ruolo per rinotificare il ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che chiede termine per rinnovo notifica del ricorso

e in subordine l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 29.15.2008 dep. il 9.4.2008, che su ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irpef per l’anno 1991 – proposta da M.G. per indennità di ferie non godute – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

M.G. non si è costituito.

All’udienza del 9 febbraio 2016, su conforme parere del PG, la causa è stata rinviata per consentire all’Avvocatura la produzione della cartolina di avvenuta notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimato e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento (anche a seguito di rinvio della causa per consentirne il deposito).

1.2. Come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 26108 del 2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354). Pertanto la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta – non la mera nullità ma – la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione. Il che comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nel caso in esame – manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass. 29.3.1995 n. 3764; id. 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 24.7.2007 n. 16354).

1.2. Nella specie l’Agenzia delle entrate ricorrente non ha allegato la cartolina ai ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento: non ha dunque fornito valide ragioni giustificative della emessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente in un ragionevole lasso di tempo, e comunque in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza. Va pertanto applicato il principio espresso dalle SSUU di questa Corte secondo il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili ai notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dell’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. S.U. n. 14594 del 2016), nel caso di specie non fornita.

2. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla sulle spese, non essendosi l’intimato costituito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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